Sentenza del 03/08/2015 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso di intimazione - Mancata notifica e ricezione della cartella di pagamento - Prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non aver ricevuto validamente la cartella di pagamento posta a fondamento dell'avviso di intimazione. L'agente della riscossione aveva prodotto soltanto l'estratto di ruolo e la fotocopia di una ricevuta di ritorno sottoscritta da un soggetto convivente con il destinatario. Tali documenti non dimostravano con certezza quale fosse il contenuto dell'atto effettivamente notificato e, quindi, non provavano in modo pieno la notifica della cartella.
La decisione
La contestazione è stata accolta: l'estratto di ruolo e la ricevuta di ritorno sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare la regolare notifica e il contenuto della cartella di pagamento. La prova piena avrebbe richiesto la produzione in giudizio dell'intera cartella asseritamente notificata, in originale o in copia fotostatica. Ne consegue l'invalidità dell'avviso di intimazione fondato su una cartella della cui notifica non sia stata fornita adeguata prova.
Massime di principio
- In una controversia sulla notifica di una cartella di pagamento, l'agente della riscossione deve provare non soltanto l'avvenuta consegna o spedizione, ma anche il contenuto dell'atto che sostiene di aver notificato.
- L'estratto di ruolo, da solo, non dimostra la regolare notifica della cartella né consente di verificare con certezza il contenuto dell'atto.
- Una ricevuta di ritorno sottoscritta da un convivente può costituire un elemento presuntivo della consegna, ma non sostituisce necessariamente la produzione della cartella notificata quando il destinatario contesti la notifica o il contenuto dell'atto.
- Per sostenere validamente un avviso di intimazione è necessario dimostrare la regolare notifica degli atti presupposti; in mancanza, l'atto successivo può essere annullato o dichiarato inefficace.
- La mera affermazione dell'avvenuta notifica non è sufficiente: la prova deve permettere di identificare con certezza l'atto notificato e il suo contenuto.
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