Deliberazione n. 502 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione su piattaforme digitali di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Le misure urgenti avevano imposto l’immediata adozione di accorgimenti per impedire la circolazione del materiale trasmesso in formato hash e, in caso di acquisizione in chiaro, la conservazione per 12 mesi a soli fini probatori con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento odierno si limita alla ratifica ex art. 33-bis del regolamento interno del Garante.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell’11 settembre 2025, tre determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e Telegram FZ-LLC. L’intervento si colloca nel quadro dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alle segnalazioni per il rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, anche noto come revenge porn.
Origine del procedimento e quadro normativo
La procedura trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata, la quale ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram, Grindr.com e Telegram. Il Garante richiama, oltre al GDPR e al Codice privacy, anche l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica da parte dell’Autorità.
Valutazione preliminare e adozione delle misure urgenti
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina speciale dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato l’8 agosto 2025 le determinazioni nn. 273-275. Tali provvedimenti sono stati poi trasmessi ai gestori delle piattaforme interessate e sono stati oggetto di osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.
Contenuto delle ingiunzioni e delle prescrizioni
Le determinazioni urgenti hanno disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, soltanto a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità dell’avvenuta acquisizione del materiale in chiaro.
Ratifica finale
Nella riunione dell’11 settembre 2025, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha quindi confermato le misure di impedimento della diffusione e di conservazione probatoria già adottate in via d’urgenza, senza indicare ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive oltre alla ratifica stessa.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
Una persona interessata ha presentato segnalazione lamentando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Grindr.com e Telegram. La segnalazione riguardava il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 273-275 dell’8 agosto 2025. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria
Alle stesse società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in data 11 settembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati l’8 agosto 2025. Il testo non contiene ulteriori valutazioni nel merito né sanzioni pecuniarie, trattandosi di un atto di ratifica di misure urgenti già impartite.
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