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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22335/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per diffamazione per aver inviato il 10/09/2021 una raccomandata all'amministratore del condominio (sig. Mohoric) in cui accusava i due soci di aver convertito affitti brevi in affitti ad uso civile senza registrare il contratto e di pretendere il pagamento del canone 'in nero'. Avverso la sentenza del 25/09/2024 del Tribunale di Roma la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) tardività della querela ai sensi dell'art. 124 cod. pen.; (2) carenza del requisito della comunicazione a piu' persone e vizio di motivazione sulla offensività delle espressioni; (3) omessa motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul primo motivo (tardività della querela) ha deciso che il motivo è infondato nella parte in cui la Corte non può determinare il dies a quo senza accertamenti di fatto: dagli atti risulta la data di invio della lettera (10/09/2021) e la presentazione della querela (17/12/2021), ma non quando le persone offese ne ebbero conoscenza, dunque non è possibile accertare la decadenza del termine di cui all'art. 124 cod. pen. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la comunicazione era diretta a piu' persone perché la missiva, pur indirizzata all'attenzione dell'amministratore, era recapitata alla societa' senza indicazione "riservata/personale" e quindi non idonea a garantire la riservatezza; tuttavia la Corte ha ritenuto che le espressioni contestate, calate nel contesto di forte conflittualita' tra le parti e in presenza di un contenzioso civile (sfratto per occupazione senza titolo), non avessero contenuto diffamatorio rilevante. Quanto al terzo motivo, anche qualora si ritenessero offensive le frasi, mancava l'elemento soggettivo: l'imputata intendeva denunciare un comportamento che riteneva illecito e pregiudizievole per i propri interessi, senza volonta' di ledere la reputazione degli offesi. Per tali ragioni la Corte ha concluso per l'insussistenza del fatto e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 124 cod. pen.

    Il termine per proporre querela decorre dal giorno della notizia del fatto costituente reato; nella specie non era possibile stabilire il dies a quo perché non risultava documentato quando la raccomandata fu conosciuta dalle persone offese.

  • art. 620 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando risulta che il fatto non sussiste; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'insussistenza del fatto e annullare la condanna.

  • Giurisprudenza consolidata (rilevabilita' della procedibilita')

    Principio secondo cui la condizione di procedibilita' (es. termine di querela) e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e puo' essere dedotta per la prima volta in Cassazione, purché la valutazione non richieda accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimita'.

  • Giurisprudenza su comunicazione a piu' persone

    Una missiva indirizzata alla societa' senza dicitura "riservata/personale" e recapitata alla sede legale e' in re ipsa comunicazione diretta a piu' persone, poiché e' destinata a essere conosciuta anche dagli addetti allo smistamento.

Massime di principio

  • La valutazione del carattere diffamatorio va effettuata nel contesto: in contesti di forte conflittualita' e contenzioso civile, affermazioni critiche possono essere interpretate come denuncia di comportamenti ritenuti illeciti piuttosto che come offese punibili.
  • Una lettera inviata a una societa' senza indicazioni "riservata" o "personale" e' normalmente considerata comunicazione verso piu' soggetti e puo' integrare il requisito della pluralita' dei destinatari per il reato di diffamazione.
  • Anche se il contenuto appare offensivo, l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) — quando il mittente intendeva denunciare o tutelare un proprio interesse e non diffamare consapevolmente — puo' escludere la responsabilita' penale.
  • La tardivita' della querela (art. 124 cod. pen.) puo' essere eccepita in qualsiasi stato del procedimento, ma la Corte di Cassazione non puo' decidere la decorrenza del termine se essa richiede accertamenti di fatto non documentati nel fascicolo.
  • Se dalla valutazione complessiva emerge l'insussistenza del fatto, la Corte di Cassazione puo' annullare la condanna senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

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