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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 3581 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Irrevocabilità della sentenza - Comunicazione preventiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 e, in particolare, due questioni: l'eventuale improcedibilità dell'appello per omessa impugnazione della sentenza presupposta, la cui irrevocabilità non era stata adeguatamente documentata mediante certificazione della segreteria; e l'obbligo dell'amministrazione di comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di iscrivere ipoteca, concedendogli un termine per presentare osservazioni o pagare il dovuto, anche prima dell'introduzione espressa dell'art. 77, comma 2-bis.

La decisione

L'eccezione di improcedibilità dell'appello non è stata accolta perché l'irrevocabilità della sentenza presupposta non era stata provata con idonea certificazione. I giudici hanno inoltre affermato che la comunicazione preventiva era necessaria anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente. Tuttavia, l'appello dell'ente impositore è stato accolto perché la questione relativa alla mancata comunicazione preventiva non era stata dedotta dal contribuente mediante appello incidentale e, pertanto, non poteva essere esaminata utilmente in quella sede.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50

    Richiamato nel quadro della disciplina della riscossione coattiva e degli atti esecutivi conseguenti all'omesso pagamento.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili del contribuente. Secondo il principio affermato, l'amministrazione deve previamente informare il contribuente dell'intenzione di iscrivere ipoteca e concedergli un termine congruo, indicato in trenta giorni, per difendersi o pagare.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77, comma 2-bis

    Prevede espressamente l'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria; la sentenza estende tale garanzia procedimentale anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • Cassazione, sentenza n. 9270/2015

    Costituisce il riferimento giurisprudenziale per il principio secondo cui la comunicazione preventiva è necessaria per consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa prima dell'iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • Quando si eccepisce l'improcedibilità di un'impugnazione perché fondata su una sentenza presupposta, l'irrevocabilità di tale sentenza deve essere provata con documentazione ufficiale, normalmente una certificazione della segreteria; non è sufficiente una semplice allegazione.
  • L'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione deve essere preceduta da una comunicazione al contribuente, con un termine ragionevole per presentare osservazioni o provvedere al pagamento, anche se l'atto è stato formato prima dell'introduzione dell'obbligo normativo espresso.
  • La violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva deve essere contestata tempestivamente e con lo strumento processuale corretto, incluso l'appello incidentale quando necessario; altrimenti il giudice può non esaminare la questione, pur condividendone il principio giuridico.
  • Il riconoscimento di un principio favorevole al contribuente non comporta automaticamente la sua vittoria: il risultato dipende anche dalle modalità e dai tempi con cui le eccezioni vengono formulate nel processo.

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