Cassazione Civile, Ordinanza n. 04211/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto che, nell'ordinanza n. 15527/2025, nel secondo capoverso del dispositivo, la dicitura "esborsi liquidati in euro 200,00" fosse sostituita con "esborsi liquidati in Euro 701,00". Ha inoltre demandato alla Cancelleria gli adempimenti conseguenti ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
Nel precedente giudizio definito con ordinanza della Corte di cassazione n. 15527/2025, la parte oggi istante aveva ottenuto la cassazione della decisione impugnata con contestuale decisione nel merito. Nell'ordinanza, però, le spese vive erano state liquidate in euro 200,00, mentre l'istante ha dedotto che gli esborsi effettivamente documentati ammontavano a euro 701,00, di cui euro 674,00 per contributo unificato e euro 27,00 per imposta di bollo per anticipazione forfetarie, come da ricevuta telematica prodotta in atti. Ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale nella parte dispositiva dell'ordinanza. La Corte ha ritenuto che l'istanza fosse fondata perché l'errore nella determinazione delle spese vive, quando sia oggettivamente riscontrabile dagli atti, è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La Corte afferma che l'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione disposta.
artt. 287 e ss. c.p.c.
La parte interessata deve ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali per ottenere la quantificazione delle spese non liquidate o liquidate erroneamente.
art. 429 c.p.c.
Richiamato in via generale nel principio secondo cui, anche se il giudice abbia manifestato in motivazione la volontà di porre le spese a carico della soccombente, la mancata liquidazione nel dispositivo richiede la correzione materiale per la quantificazione.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Richiamato per gli adempimenti successivi della cancelleria.
Massime di principio
- L'errore materiale nella liquidazione degli esborsi processuali è correggibile con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. quando la misura corretta risulti oggettivamente dagli atti.
- Se la volontà del giudice di porre le spese a carico della parte soccombente è chiara, ma nel dispositivo manca la precisa quantificazione o vi è un errore di computo, la parte interessata deve attivare il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La correzione può intervenire anche sulle spese vive documentate, quando il loro importo emerga inequivocamente dalla documentazione prodotta in giudizio.
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