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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36401/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso riguarda la condanna per rapina e il diniego della continuazione con un reato giudicato in precedenza. Con il primo motivo l’imputato ha denunciato vizi di motivazione, sotto vari profili, sulla sussistenza della condotta violenta necessaria a integrare la rapina, contestando la valutazione probatoria relativa allo stato di incapacità di agire della persona offesa, che aveva riferito di un intenso e profondo torpore insorto subito dopo aver bevuto una birra. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della continuazione, deducendo anche violazione di legge. La parte civile ha depositato una memoria, pervenuta oltre i termini di cui all’art. 611, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi privi di specificità e manifestamente infondati. Le censure sulla condotta violenta riproponevano questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale e miravano a ottenere una rivalutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità; la motivazione di merito era congrua e aveva valorizzato la sintomatologia riferita dalla persona offesa, ritenuta incompatibile per intensità e durata con i normali effetti del consumo di una birra. Anche la censura sulla continuazione era aspecifica perché non si confrontava effettivamente con la motivazione, che aveva escluso il vincolo considerando la distanza temporale e geografica tra i fatti e l’assenza di elementi sufficienti a dimostrare una programmazione dei reati successivi, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato. La memoria della parte civile è stata ritenuta tardiva e non presa in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese, in quanto tardivamente pervenute

    Nel giudizio camerale di legittimità, le memorie depositate oltre i termini prescritti sono tardive e non possono essere valutate, nemmeno ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando ripropone censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova lettura o rivalutazione degli elementi di fatto e delle fonti probatorie, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.
  • La configurabilità della continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indicatori dai quali risulti che, al momento della commissione del primo reato, i reati successivi erano già programmati almeno nelle linee essenziali; la presenza isolata di alcuni indici non basta se i reati successivi risultano frutto di determinazioni estemporanee.
  • Nel giudizio camerale di legittimità, le memorie depositate oltre i termini previsti dall’art. 611 c.p.p. non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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