Deliberazione n. 340 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica, ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Le misure erano state disposte a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagine o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il provvedimento conferma l'ingiunzione di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne l'eventuale versione acquisita in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a garantirne la non immediata identificabilità.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di piattaforme social per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione per revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di alcune piattaforme digitali, a seguito di una segnalazione riconducibile all'art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn. L'intervento è finalizzato a impedire la diffusione di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine del procedimento e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che contenuti che la riguardano possano essere diffusi senza consenso attraverso Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice, che attribuisce all'Autorità la competenza a ricevere tali segnalazioni anche da minori ultraquattordicenni e impone una decisione entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate il 21 maggio 2025
In via d'urgenza, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l. e TikTok Technology Limited:
- l'adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, ai soli fini probatori.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme il 21 maggio 2025.
Prescrizione di conservazione e cautele richieste
La conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro deve essere mantenuta per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. Il materiale deve essere custodito con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all'Autorità. La prescrizione è espressamente limitata a fini probatori.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 4 giugno 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 168/2025, 169/2025 e 170/2025 adottati d'urgenza dal dirigente competente. Il provvedimento non reca una sanzione pecuniaria né ulteriori misure correttive, limitandosi a confermare gli ordini urgenti già impartiti.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. La disciplina richiamata attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con determinazioni nn. 168-170 del 21 maggio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione. Le misure hanno riguardato Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l. e TikTok Technology Limited, con trasmissione del materiale in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stato prescritto di conservare eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 4 giugno 2025, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d'urgenza adottati il 21 maggio 2025. Il testo non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive oltre alla ratifica delle misure già disposte.
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