Ordinanza n. 15/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 12.9.2025 con cui la Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto l’archiviazione dell’istanza relativa al soggiorno per lavoro stagionale del lavoratore straniero -OMISSIS- – Codice Pratica P--OMISSIS-, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali e presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza relativa al soggiorno per lavoro stagionale, adottato dalla Prefettura il 12 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva archiviato l'istanza relativa al soggiorno per lavoro stagionale. In sede cautelare ha dedotto, secondo la sommaria ricostruzione del TAR, la discrepanza tra il preavviso di revoca del nulla osta notificato il 26 agosto 2025 e il successivo provvedimento di archiviazione: quest'ultimo era motivato dalla mancata trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente, mentre tale irregolarità non era stata contestata nel preavviso. Il datore di lavoro aveva caricato sul portale il contratto di soggiorno e lavoro, sottoscritto con firma digitale, il 19 agosto 2025. Il ricorrente ha inoltre contestato la rilevanza della mancanza dell'attestazione di idoneità alloggiativa, richiamata dalla Prefettura nella relazione del 7 gennaio 2026, poiché tale circostanza non risultava indicata nel provvedimento impugnato. È stato altresì allegato un danno grave e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. ritenendo, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, fondata la censura relativa alla difformità tra il preavviso e la motivazione del provvedimento finale. Il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato nel preavviso alcuna irregolarità concernente il deposito del contratto di soggiorno, nonostante il caricamento fosse avvenuto il 19 agosto 2025, e che ciò aveva ingenerato nelle parti private una fondata aspettativa circa la regolarità di tale fase procedimentale. Ha inoltre osservato che l'eventuale ritardo nella trasmissione del contratto non era imputabile al lavoratore. La mancanza dell'attestazione di idoneità alloggiativa, indicata soltanto nella relazione prefettizia, non risultava evidenziata nel provvedimento di archiviazione. Ritenuto sussistente anche il danno grave e irreparabile, il TAR ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati, facendo salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 22 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
misure cautelari monocratiche
Il decreto cautelare presidenziale adottato in precedenza aveva accolto la richiesta di misure cautelari monocratiche proposta nel ricorso introduttivo.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare collegiale è stata accolta in presenza di una ragionevole fondatezza delle censure, valutata sommariamente, e del danno grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi delle parti private.
Massime di principio
- In sede cautelare è fondata, almeno ai fini del fumus boni iuris, la censura avverso un provvedimento finale che fondi l'archiviazione su un'irregolarità non previamente contestata nel preavviso comunicato all'interessato, quando il preavviso riguardava il medesimo segmento procedimentale e non consentiva al destinatario di conoscere e contraddire la specifica ragione ostativa.
- Quando l'Amministrazione non contesta nel preavviso alcuna irregolarità relativa al caricamento del contratto di soggiorno e successivamente archivia l'istanza per mancata o tardiva trasmissione del contratto, la difformità motivazionale può ingenerare nel privato una fondata aspettativa circa la regolarità della fase procedimentale e impedire che il ritardo non imputabile al lavoratore giustifichi l'archiviazione.
- Un motivo ostativo richiamato dall'Amministrazione soltanto in una relazione successiva, ma non indicato nel provvedimento impugnato, non può essere utilizzato per integrare successivamente la motivazione dell'archiviazione nella fase cautelare.
- La sospensione cautelare dell'archiviazione può essere disposta quando, oltre al fumus derivante da una motivazione difforme rispetto al preavviso e da una possibile non imputabilità dell'irregolarità al lavoratore, risulti allegato e ritenuto sussistente un danno grave e irreparabile; la misura può essere adottata facendo salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →