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Ordinanza

Ordinanza n. 65/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del decreto n. 20 dell’01.03.2024 del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente a oggetto “Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Approvazione”, ivi incluso l’Allegato n. 1 – “Documento di Programmazione della Rete territoriale – DM 77 del 23 maggio 2022, n. 77 e PNRR”, non comunicati all’Istituto ricorrente e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 06.03.2024; ove occorra di ogni provvedimento presupposto e/o istruttorio, nonché dello “proposta” di Programma Operativo 2023-2025, richiamati nelle premesse del DCA n. 20/2024 e di ogni parere e verbale adottato dal Tavolo tecnico ove pregiudizievole per la ricorrente, mai comunicati alla ricorrente e dunque dai contenuti sconosciuti, con riserva di esperire successivi motivi aggiunti; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti, tutti limitatamente alla parte in cui pregiudicano la posizione della ricorrente;

Giustizia amministrativa202400136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Commissario ad acta di approvazione del Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise, comprensivo dell’allegato riferito al DM 77/2022 e al PNRR

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’Istituto ricorrente ha impugnato il decreto del Commissario ad acta n. 20 dell’1 marzo 2024 e gli atti presupposti, istruttori, consequenziali e connessi, limitatamente alla parte ritenuta pregiudizievole per la propria posizione. Il ricorso è stato proposto per l’annullamento del documento di programmazione della rete territoriale regionale, deducendo anche la mancata comunicazione degli atti impugnati e riservando la proposizione di motivi aggiunti in relazione agli atti non conosciuti. L’ordinanza non espone ulteriori motivi di legittimità né esamina il merito delle censure. Il Presidente ha richiesto alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione di merito oppure se siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere; in caso di permanenza dell’interesse, ha richiesto anche l’indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull’attuale interesse alla definizione del giudizio e sull’eventuale sopravvenienza di cause di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. È stata inoltre richiesta l’indicazione di eventuali connessioni con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il termine per il deposito è stato fissato al 30 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull’annullamento degli atti impugnati, sulla fondatezza dei motivi o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione alla funzionalità dell’azione del Tribunale e alla necessità di inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fondamento del dovere di cooperazione tra giudice e parti per verificare l’attuale interesse alla decisione e razionalizzare la trattazione dei giudizi pendenti.

  • decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022

    Richiamato per le Linee guida sullo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa e sulla razionalizzazione dell’attività giudiziaria.

Massime di principio

  • In funzione della ragionevole durata del processo e della gestione dell’arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di attestare l’attualità dell’interesse alla decisione e l’eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o confermare la trattazione nel merito.
  • Quando la parte dichiara la permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può richiedere anche l’indicazione delle connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e valutare eventuali esigenze di coordinamento.
  • La richiesta di chiarimenti sull’interesse alla decisione e sulle connessioni processuali costituisce un incombente istruttorio interlocutorio e non implica alcuna anticipazione della decisione sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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