L.R. Abruzzo 10/2003
Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina le specie di notevole interesse faunistico e il ristoro dei danni causati dalla fauna selvatica a colture, zootecnia e, nei casi previsti, a veicoli e persone. Si applica dal 1° gennaio 2003 nel territorio regionale fuori dai parchi; per i danni da incidenti stradali prevede contributi solo se non altrimenti risarcibili. Le funzioni provinciali sono oggi trasferite alla Regione dalla L.R. 32/2015.
Specie faunistiche protette e ristoro dei danni da fauna selvatica in Abruzzo
Specie faunistiche protette e ristoro dei danni da fauna selvatica in Abruzzo
La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, l’individuazione delle specie animali di notevole interesse faunistico e il sistema di contribuzione per i danni causati dalla fauna selvatica. La disciplina riguarda soprattutto il territorio regionale esterno ai perimetri dei Parchi nazionali e regionali, mentre per le aree protette operano regole specifiche.
Finalità e ambito territoriale
La Regione sostiene il reddito degli imprenditori agricoli e zootecnici reintegrando, nei limiti previsti, le perdite dovute ai danni provocati dalla fauna selvatica alle colture e al patrimonio zootecnico. Inoltre, nel medesimo ambito territoriale, riconosce contributi per i danni da incidenti stradali causati dalla fauna selvatica a veicoli e persone.
Specie di notevole interesse faunistico
Ai fini della legge e delle disposizioni che limitano il prelievo venatorio, sono considerate specie animali di notevole interesse faunistico quelle elencate nell’allegato A. L’elenco include, tra le altre, orso bruno marsicano, lupo appenninico, cervo, aquila reale, lince, gatto selvatico, tasso e cinghiale. La Giunta regionale può aggiornare periodicamente l’elenco in relazione a sopravvenute esigenze di tutela derivanti da convenzioni internazionali, direttive comunitarie, leggi nazionali o da peculiari situazioni dell’ecosistema regionale.
Danni a zootecnia e colture: disciplina del ristoro
Per i danni causati al patrimonio zootecnico da animali delle specie elencate nell’allegato A è riconosciuto un contributo pari al 100% del valore di mercato del capo al momento del danno, oppure del valore di aspettativa per i soggetti non ancora commerciabili, nei limiti delle disponibilità di bilancio. La stessa misura vale anche per danni a equini e bovini pascolanti allo stato brado, se condotti secondo le pratiche della tradizione locale.
Per i danni alle colture agrarie e forestali provocati dalle medesime specie, è previsto un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Per i danni causati da animali non compresi nell’allegato A, le amministrazioni competenti danno priorità alle domande di aziende agricole, agricoltori e allevatori il cui reddito derivi prevalentemente dall’attività agricola, riconoscendo loro un contributo fino al 100% entro il budget annuale assegnato. Le eventuali residue disponibilità possono essere destinate ad altri soggetti. Non è erogato alcun contributo se gli animali danneggiati sono allevati o custoditi in violazione delle leggi o delle disposizioni sanitarie vigenti.
Incidenti stradali causati dalla fauna selvatica
Per gli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica nel territorio regionale, la Regione corrisponde contributi per i danni non altrimenti risarcibili a persone e veicoli di loro proprietà o in loro affidamento, purché l’evento si sia verificato durante la regolare circolazione su strade aperte al pubblico transito.
Per i veicoli il contributo può arrivare fino al 100% del danno accertato; per le persone può arrivare fino al 100% delle spese mediche sostenute in conseguenza dell’evento, nei limiti di bilancio. Ai fini di questa disciplina, fauna selvatica sono sia gli animali dell’allegato A sia quelli non compresi nell’allegato.
Competenze amministrative e procedimento
Originariamente l’istruttoria e la liquidazione delle istanze di ristoro per i danni a produzioni agricole e zootecnia erano delegate alle amministrazioni provinciali del territorio in cui si verificava il danno, con collaborazione tecnica dei servizi ispettorati provinciali per l’agricoltura e del Corpo Forestale dello Stato, secondo apposito protocollo d’intesa.
Per lo svolgimento delle funzioni istruttorie e liquidatorie, le amministrazioni provinciali dovevano dotarsi di specifiche strutture organizzative. Per i danni nei parchi nazionali e regionali, invece, l’accertamento e il risarcimento sono affidati alle strutture organizzative degli enti parco, secondo la disciplina applicabile e nei limiti delle risorse assegnate.
La legge dà conto del trasferimento alla Regione, disposto successivamente dalla L.R. 32/2015, delle funzioni amministrative prima attribuite alle province; la decorrenza effettiva è rinviata alle disposizioni transitorie di tale legge.
Criteri, regolamento e prevenzione
La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, definisce con regolamento:
- i criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra le province;
- la quota di risorse da destinare a misure di prevenzione dei danni;
- le modalità di utilizzo di eventuali economie;
- la soglia minima di danno per l’accesso al contributo nei casi di specie diverse da quelle dell’allegato A;
- la soglia minima di danno, i criteri e le modalità di concessione dei contributi;
- le procedure, i pareri e la documentazione da acquisire in caso di dubbi sulle cause della morte del capo di bestiame.
Cumulo con altri aiuti e limiti del beneficio
I benefici previsti dalla legge non sono cumulabili con risarcimenti derivanti da polizze assicurative. Possono però cumularsi con altre provvidenze pubbliche aventi analoghe finalità, fino alla concorrenza del danno accertato.
Profili finanziari e decorrenza
La legge si applica dal 1° gennaio 2003. L’onere è coperto mediante gli stanziamenti iscritti annualmente in bilancio e ripartiti tra le province secondo i criteri fissati dal regolamento. Per il 2003 la copertura era quantificata in 620.000 euro. Dal 2004 lo stanziamento originariamente previsto su un capitolo specifico viene trasferito sul capitolo destinato ai contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica.
Abrogazioni e disposizioni finali
Sono abrogate le precedenti leggi regionali richiamate dalla norma, con la precisazione interpretativa che una di esse si intende abrogata solo per le disposizioni innovate dalla presente legge. Il provvedimento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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