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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 171 del 27/04/2023

Provvedimento del 27 aprile 2023

Garante Privacy171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che Geico S.p.A. ha mantenuto attivi e reindirizzato per un periodo significativo gli account di posta elettronica aziendale di tre ex dipendenti, accedendo ai messaggi contenuti nelle caselle anche per finalità difensive in giudizio. L’Autorità ha ritenuto il trattamento illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b), c), e), f) e 13 GDPR, rilevando l’assenza di un’idonea informativa e la mancata conformità della policy aziendale ai principi di correttezza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di integrità e riservatezza. È stata irrogata una sanzione di 40.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento.

Geico S.p.A.: uso e reindirizzamento degli account di posta elettronica aziendali di ex dipendenti senza adeguata informativa e in violazione dei principi GDPR

Geico S.p.A. - gestione illecita degli account di posta elettronica aziendale di ex dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di tre ex dipendenti di Geico S.p.A. relativo alla gestione, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, dei loro account di posta elettronica aziendale. La società aveva mantenuto attivi gli account per un periodo significativo, reindirizzando la corrispondenza verso altri utenti aziendali e accedendo ai messaggi, anche per utilizzarli in contenziosi giudiziari.

Origine del procedimento e attività istruttoria

Il reclamo, presentato il 20 agosto 2020 ai sensi dell’art. 77 GDPR, lamentava che gli account aziendali assegnati ai reclamanti fossero rimasti attivi dopo la fine del rapporto e che la società avesse letto la posta elettronica fino almeno al 17 marzo 2021. La società ha giustificato i trattamenti sostenendo di aver agito per tutelare i propri diritti in giudizio, in un contesto di presunte condotte illecite dei lavoratori e di necessità difensive connesse a procedimenti civili e penali avviati dall’azienda.

Nel corso dell’istruttoria la società ha richiamato varie policy interne, in particolare IS6188 sulle regole di utilizzo degli strumenti informatici e IS6417 su OutBoarding Google Apps, nonché la diffusione delle stesse tramite comunicazioni aziendali e attività di training. Ha inoltre riferito di aver adottato, nel corso del procedimento, una nuova policy aggiornata nel 2022.

Trattamenti esaminati dal Garante

L’Autorità ha accertato che, alla cessazione del rapporto di lavoro, gli account individuali dei reclamanti erano stati disattivati ma anche reindirizzati verso altri account aziendali, con conseguente possibilità per altri utenti di accedere ai messaggi in entrata e ai contenuti delle caselle. Questa modalità ha comportato un trattamento di dati personali riferiti ai reclamanti, inclusi dati relativi all’attività lavorativa e, secondo quanto dichiarato dalla stessa società, anche comunicazioni di natura extra-lavorativa.

Il Garante ha evidenziato che la gestione della posta elettronica non riguardava solo la mera disattivazione dell’account, ma una persistente attività di trattamento protrattasi per circa due anni, fino almeno al 17 marzo 2021, ben oltre il momento in cui erano stati conferiti incarichi a consulenti per indagini forensi e prima e dopo l’avvio di azioni giudiziarie.

Violazioni accertate e norme richiamate

L’Autorità ha ritenuto violati gli artt. 5, par. 1, lett. a), b), c), e), f) e 13 GDPR.

In particolare:

  • l’informativa ai dipendenti non descriveva la specifica modalità di trattamento successiva alla cessazione del rapporto, cioè il mantenimento attivo e il reindirizzamento degli account;
  • la policy IS6188 non conteneva indicazioni puntuali sui controlli e sulla gestione della posta dopo la fine del rapporto;
  • il documento IS6417 prevedeva il reindirizzamento dei messaggi, ma in modo generico, senza chiarire finalità, durata, criteri di selezione del destinatario interno né limiti operativi;
  • la società aveva predisposto una procedura sistematica, non collegata a una finalità esplicita e legittima sufficientemente determinata;
  • la durata del trattamento non era predeterminata in modo coerente con la finalità perseguita, ma rimessa a una decisione interna non sufficientemente definita;
  • la comunicazione ai terzi mittenti che l’indirizzo non fosse più attivo è stata ritenuta fuorviante rispetto alla reale visibilità dei messaggi da parte dell’azienda.

Il Garante ha inoltre richiamato le Linee guida sul trattamento di posta elettronica e internet del 1° marzo 2007 e i più recenti provvedimenti in materia di controlli sui dipendenti, sottolineando l’esigenza di una informazione chiara, particolareggiata e preventiva.

Valutazioni del Garante

Secondo l’Autorità, la semplice circostanza che i reclamanti si fossero dimessi, anche dopo un rapporto lavorativo lungo e in ruoli apicali, non bastava a legittimare un trattamento così invasivo. Le esigenze difensive addotte dalla società non sono state ritenute idonee a giustificare la persistente consultazione e conservazione della corrispondenza per un arco temporale così ampio e senza una base documentale sufficiente a dimostrare la necessità e la proporzionalità delle misure adottate.

Il Garante ha escluso che il trattamento potesse considerarsi lecito alla luce dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione, limitazione delle finalità, limitazione della conservazione e integrità e riservatezza.

Sanzione, criteri di quantificazione e ulteriori disposizioni

Accertata l’illiceità del trattamento, l’Autorità ha applicato l’art. 58, par. 2, lett. i) GDPR e ha irrogato a Geico S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro, ai sensi dell’art. 83 GDPR. Nella quantificazione sono stati considerati:

  • la natura e gravità della violazione, con incidenza sui principi generali del trattamento e sull’obbligo di informativa;
  • la durata del comportamento, protrattosi per circa due anni;
  • la cooperazione della società nel corso del procedimento;
  • l’assenza di precedenti violazioni in materia privacy;
  • le condizioni economiche del contravventore.

Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e ha ricordato la possibilità di opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e condotta contestata

Il procedimento nasce da un reclamo presentato da tre ex dipendenti, che hanno contestato il mantenimento attivo dei loro account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto e l’accesso ai contenuti delle caselle fino almeno al 17 marzo 2021. Parte dei dati estratti è stata utilizzata dalla società in giudizi civili e penali.

Valutazione dell’informativa e della policy aziendale

Il Garante ha ritenuto che né l’informativa ai dipendenti né la policy IS6188 contenevano elementi sufficienti a informare i lavoratori dei trattamenti successivi alla cessazione del rapporto. Anche il documento IS6417, pur prevedendo il reindirizzamento della posta, non descriveva in modo adeguato finalità, ambito e durata del trattamento, né le modalità di accesso ai messaggi.

Violazione dei principi di liceità, minimizzazione, finalità, conservazione e riservatezza

La persistente attivazione degli account e il loro inoltro ad altro utente aziendale sono stati ritenuti non conformi ai principi di correttezza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e integrità e riservatezza. Il Garante ha osservato che la procedura era sistematica, non ancorata a finalità specifiche e con durata rimessa a una generica figura interna non adeguatamente identificata.

Sanzione e misure conseguenti

Accertata l’illiceità del trattamento, il Garante ha ordinato a Geico S.p.A. il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro, tenendo conto della gravità della violazione, della durata di circa due anni, della cooperazione della società e dell’assenza di precedenti. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.

Come è indicizzato

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