Prescrizioni del Garante n. 174 del 27/04/2023
Provvedimento del 27 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante prende atto dell’esito della cooperazione europea avviata su un reclamo relativo a telefonate promozionali indesiderate per servizi di trading online, attribuite a Trade Capital Markets Limited. Dopo gli scambi tra autorità ai sensi degli artt. 56, 60 e 61 GDPR, l’autorità capofila cipriota ha ritenuto il reclamo non fondato, rilevando l’assenza di riscontri sui numeri chiamanti e di dati del reclamante nei propri sistemi. Non emergono sanzioni o prescrizioni: il Garante dispone l’archiviazione della procedura. Resta esperibile opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria.
Archiviazione, nei confronti di Trade Capital Markets Limited, della procedura di cooperazione UE su reclamo per telefonate promozionali indesiderate di trading online
Archiviazione del reclamo su telefonate promozionali di trading online nei confronti di Trade Capital Markets Limited
Il Garante per la protezione dei dati personali ha definito, in esito alla cooperazione europea, un reclamo relativo a telefonate promozionali indesiderate per servizi di trading online attribuite a Trade Capital Markets Limited, società con sede a Cipro. Il procedimento si è svolto nell’ambito del meccanismo dello sportello unico, con coinvolgimento dell’autorità cipriota quale capofila.
Origine del procedimento e contenuto del reclamo
Il reclamo è stato presentato il 13 maggio 2020 da un interessato italiano, che ha lamentato di aver ricevuto chiamate telefoniche non richieste aventi finalità promozionali in materia di trading online. Secondo quanto riferito, nel corso di un contatto del 23 aprile 2020 un operatore avrebbe collegato le chiamate a una società riconducibile a Trade.com e, quindi, a Trade Capital Markets Limited.
Cooperazione tra autorità di controllo e competenza del capofila
Il caso è stato esaminato nell’ambito della cooperazione preliminare prevista dall’art. 56 GDPR. In un primo momento l’autorità cipriota ha dichiarato il reclamo inammissibile, ritenendo non sufficienti gli elementi di collegamento tra la società indicata e Trade.com. Il Garante italiano è quindi intervenuto in assistenza reciproca ex art. 61 GDPR, chiarendo che il reclamo era rivolto a Trade.com e non alla società diversa inizialmente indicata, e che l’interessato aveva riferito di aver parlato telefonicamente con due dipendenti di Trade.com.
A seguito di tali precisazioni, l’11 aprile 2022 l’autorità cipriota ha confermato di agire come autorità capofila, poiché il titolare del trattamento aveva il proprio unico stabilimento a Nicosia, e ha avviato l’istruttoria. Successivamente ha trasmesso alle autorità interessate il progetto di decisione ai sensi dell’art. 60, par. 3, GDPR; non essendo state sollevate obiezioni pertinenti e motivate, il progetto è divenuto vincolante ai sensi dell’art. 60, par. 6, GDPR.
Esito dell’istruttoria e valutazione del reclamo
L’autorità capofila ha considerato, in sintesi, che:
- le chiamate provenivano da numeri telefonici di origine non verificabile e non registrati a Cipro;
- la società ha dichiarato di non riconoscere i numeri o le persone che si presentavano come suoi rappresentanti;
- il titolare ha precisato di vietare ai propri affiliati online l’uso di modalità offline, in particolare telefonate, per contattare potenziali clienti;
- la verifica interna nei sistemi della società non ha evidenziato dati personali del reclamante.
Inoltre, la documentazione mostra che, a fronte di una precedente istanza dell’interessato del 15 ottobre 2020, Trade.com aveva già dichiarato di non detenere dati personali riferibili allo stesso, riservandosi comunque ulteriori controlli e l’eventuale cancellazione immediata di dati eventualmente rinvenuti.
Alla luce di tali elementi, l’autorità capofila ha ritenuto che il reclamo non potesse essere fondato e dovesse essere respinto come non sufficientemente provato.
Decisione del Garante e conseguenze
Il Garante italiano, in qualità di autorità interessata, ha preso atto dell’esito della cooperazione e, ai sensi dell’art. 60, par. 8, GDPR, ha disposto l’archiviazione della procedura di cooperazione avviata nei confronti di Trade Capital Markets Limited.
Il provvedimento non contiene sanzioni, prescrizioni o misure correttive, poiché l’esito è di archiviazione per infondatezza del reclamo. È comunque indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, oppure entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del reclamo e oggetto della doglianza
Il procedimento origina da un reclamo presentato il 13 maggio 2020 da un interessato italiano, che lamentava la ricezione di telefonate indesiderate a contenuto promozionale relative a servizi di trading online. Le chiamate sarebbero state effettuate da una società collegata a Trade.com, riconducibile a Trade Capital Markets Limited, con sede legale a Cipro.
Svolgimento della cooperazione europea
Il caso è stato trattato tramite il meccanismo dello sportello unico. In un primo momento l’autorità cipriota ha dichiarato il reclamo inammissibile, non avendo riscontrato elementi sufficienti a collegare la società indicata dal reclamante a Trade.com. A seguito della procedura di assistenza reciproca ex art. 61 GDPR e delle precisazioni inviate dal Garante italiano, l’autorità capofila ha confermato la propria competenza, ha riaperto l’istruttoria e ha condiviso gli esiti con le autorità interessate.
Esito istruttorio e valutazioni dell’autorità capofila
Dall’istruttoria è emerso che Trade.com aveva già risposto all’istanza dell’interessato del 15 ottobre 2020 dichiarando di non detenere dati personali riferibili al reclamante, pur impegnandosi a svolgere ulteriori verifiche e, se del caso, a cancellare immediatamente eventuali dati rinvenuti. Nell’atto finale l’autorità capofila ha rilevato che i numeri da cui provenivano le chiamate non erano verificabili, che la società non riconosceva quei numeri né le persone che si erano qualificate come propri rappresentanti e che, in ogni caso, vietava agli affiliati online di usare contatti offline, in particolare telefonici. Inoltre, nei sistemi della società non sono stati trovati dati del reclamante.
Decisione finale del Garante italiano
Poiché nessuna autorità interessata ha sollevato obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione, questo è divenuto vincolante ai sensi dell’art. 60, par. 6, GDPR. Il Garante italiano ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 60, par. 8, GDPR, l’archiviazione della procedura di cooperazione avviata nei confronti di Trade Capital Markets Limited sulla base del reclamo presentato il 13 maggio 2020.
Rimedi esperibili
Il provvedimento indica la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
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