Prescrizioni del Garante n. 165 del 27/04/2023
Provvedimento del 27 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da Asl Roma 1 per aver trasmesso ai servizi cimiteriali documentazione contenente i nominativi delle donne che avevano avuto un’interruzione di gravidanza, insieme ai dati relativi al prodotto del concepimento. Secondo l’Autorità, tali informazioni non erano necessarie per le finalità di sepoltura e la loro comunicazione ai servizi cimiteriali violava i principi di minimizzazione e integrità e riservatezza. Tenuto conto delle peculiarità del caso, della complessità del quadro normativo e della cooperazione dell’Azienda, il Garante ha applicato un ammonimento e ha ordinato l’adozione di misure tecniche e organizzative entro 60 giorni, con obbligo di riscontro e pubblicazione del provvedimento.
Asl Roma 1: comunicazione ai servizi cimiteriali dei dati identificativi delle donne per il seppellimento di prodotti abortivi
Asl Roma 1 - trasmissione ai servizi cimiteriali di dati identificativi di donne che hanno interrotto la gravidanza
Il provvedimento riguarda Asl Roma 1 e la comunicazione ai servizi cimiteriali della documentazione relativa al trasporto e al seppellimento di prodotti abortivi contenente i nominativi delle donne interessate. L’Autorità ha esaminato la prassi alla luce della disciplina sulla polizia mortuaria e della normativa in materia di interruzione di gravidanza, concludendo per l’illiceità del trattamento nei limiti descritti in motivazione.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L’istruttoria è stata avviata a seguito di una notizia stampa e di quanto emerso in una seduta della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale, da cui risultava che l’Azienda avrebbe trasmesso ai servizi cimiteriali l’elenco delle donne che avevano effettuato un’interruzione di gravidanza, unitamente alla documentazione relativa all’autorizzazione al trasporto e al seppellimento dei prodotti abortivi.
L’Ufficio ha richiesto informazioni all’Azienda, che ha risposto descrivendo la procedura interna per:
- prodotti del concepimento inferiori a 20 settimane;
- prodotti del concepimento tra 20 e 28 settimane;
- nati morti e prodotti del concepimento con età gestazionale presumibilmente superiore a 28 settimane.
Asl Roma 1 ha sostenuto che la UOC Medicina Legale rilasciasse un’autorizzazione al trasporto e seppellimento necessaria per identificare il prodotto del concepimento e che l’indicazione delle generalità della donna fosse indispensabile per l’univoca individuazione del feto, senza indicare la natura volontaria o spontanea dell’aborto.
Difese dell’Azienda
Nelle memorie difensive e in audizione l’Azienda ha sostenuto che il procedimento previsto dall’art. 7 del d.P.R. n. 285/1990 fosse un procedimento amministrativo volto al rilascio di un permesso di trasporto e seppellimento e che il dato personale della donna fosse necessario per identificare il feto, privo di altri riferimenti anagrafici.
In sintesi, l’Azienda ha affermato che:
- il trattamento era fondato sull’art. 6, par. 1, lett. e), e sull’art. 9, par. 2, lett. g), GDPR, nonché sugli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice;
- il provvedimento autorizzativo doveva contenere tutti i dati necessari a identificare in modo certo i soggetti istanti e il prodotto del concepimento;
- la trasmissione ad AMA S.p.A., quale soggetto incaricato del servizio cimiteriale, avveniva nell’ambito di un compito di interesse pubblico;
- non vi era violazione dei principi di minimizzazione e riservatezza, poiché il documento non era destinato alla pubblicazione e non riportava la natura volontaria o spontanea dell’aborto.
L’Azienda ha anche rappresentato che la prassi era consolidata presso le aziende sanitarie del territorio romano e che, se modificata, avrebbe dovuto essere armonizzata con quella delle altre ASL.
Qualificazione dei dati e quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato la disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza, osservando che la legge n. 194/1978 e l’art. 19 del d.lgs. n. 151/2001 collocano l’interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, nell’alveo delle condizioni connesse alla salute della donna. Ne consegue che i dati relativi a tale evento sono dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, del GDPR.
L’Autorità ha ricordato che il trattamento di tali dati è lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, e che per i dati appartenenti a categorie particolari è richiesto anche che il trattamento sia fondato su una base normativa che specifichi finalità, tipi di dati, operazioni eseguibili e misure di tutela. Sono stati richiamati, in particolare:
- art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, GDPR;
- art. 9, par. 2, lett. g), GDPR;
- artt. 2-ter e 2-sexies del Codice;
- art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 101/2018.
Tutela rafforzata dei dati relativi all’interruzione di gravidanza
Il Garante ha sottolineato che la legge n. 194/1978 prevede un regime particolarmente rigoroso di riservatezza. In particolare, ha richiamato:
- l’art. 21, che sanziona la rivelazione dell’identità di chi ha fatto ricorso alle procedure previste dalla legge;
- l’art. 11, che impone comunicazioni al medico provinciale senza menzione dell’identità della donna;
- il riferimento, nell’art. 5 della legge, al rispetto della dignità e della riservatezza della donna.
Tali disposizioni sono state considerate norme di settore fatte salve dall’art. 75 del Codice. L’Autorità ha inoltre ricordato precedenti orientamenti che qualificano questi dati come soggetti a maggiore tutela dell’anonimato.
Disciplina della sepoltura dei prodotti abortivi
Con riferimento alla polizia mortuaria, il Garante ha richiamato l’art. 7 del d.P.R. n. 285/1990:
- comma 2: permessi di trasporto e seppellimento rilasciati dall’unità sanitaria locale per i prodotti abortivi tra 20 e 28 settimane e per i feti presumibilmente oltre le 28 settimane;
- comma 3: possibilità, su richiesta dei genitori, di seppellire anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane;
- comma 4: domanda di seppellimento da presentare entro 24 ore accompagnata dal certificato medico con età gestazionale e peso del feto.
È stato inoltre richiamato l’art. 70, comma 2, relativo alla targhetta sul cippo funerario, ma l’Autorità ha chiarito che tale norma riguarda i dati del defunto e non quelli di persone in vita.
Valutazione del Garante sulla condotta dell’Azienda
Il Garante ha ritenuto che Asl Roma 1 abbia trasmesso ai servizi cimiteriali documentazione contenente i dati direttamente identificativi delle donne interessate da interruzione di gravidanza. Tale comunicazione è stata giudicata non necessaria ai fini dei compiti dei servizi cimiteriali e non richiesta dalla disciplina applicabile.
L’Autorità ha evidenziato che:
- i dati dei servizi cimiteriali, per l’apposizione della targhetta e la gestione della sepoltura, riguardano il defunto e non la donna;
- la trasmissione in chiaro dei nominativi consentiva una raccolta centralizzata, tramite i registri cimiteriali automatizzati, delle informazioni sulle donne che avevano interrotto la gravidanza;
- tale effetto risultava sproporzionato rispetto alla finalità di sepoltura.
Il Garante ha inoltre osservato che l’esigenza di consentire alla donna di individuare successivamente il luogo di sepoltura poteva essere soddisfatta con soluzioni meno invasive, come:
- oscuramento dei dati identificativi;
- pseudonimizzazione;
- cifratura;
- collegamento tramite numero di protocollo o altra codifica alla cartella clinica.
Anche il carattere vincolato del provvedimento autorizzatorio non è stato ritenuto ostativo all’adozione di tali misure nella copia destinata ai servizi cimiteriali.
Violazioni accertate e qualificazione del caso
L’Autorità ha concluso che la condotta dell’Azienda ha integrato una comunicazione ai servizi cimiteriali di dati relativi alla salute, direttamente identificativi delle donne interessate da un’interruzione di gravidanza, in violazione dei principi di:
- minimizzazione dei dati, art. 5, par. 1, lett. c), GDPR;
- integrità e riservatezza, art. 5, par. 1, lett. f), GDPR.
Pur rilevando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato il caso come violazione minore, in ragione:
- della difficile interpretazione del quadro normativo;
- dell’assenza di reclami o segnalazioni;
- dell’elevato grado di cooperazione mostrato dall’Azienda.
Provvedimenti adottati
Il Garante ha quindi disposto:
- la dichiarazione di illiceità del trattamento, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. a), GDPR;
- l’ammonimento di Asl Roma 1, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- l’ingiunzione ad adottare, entro 60 giorni dalla notifica, misure tecniche e/o organizzative idonee a non rendere immediatamente identificabili le donne nella documentazione trasmessa ai servizi cimiteriali, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR;
- l’invito a comunicare, entro lo stesso termine, le misure adottate, ai sensi dell’art. 157 del Codice;
- la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice.
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma un ammonimento con prescrizioni correttive e pubblicazione.
Tutela giurisdizionale
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 del GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da una notizia stampa e da quanto emerso in una seduta della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale, da cui è risultato che Asl Roma 1 trasmetteva ai servizi cimiteriali l’elenco delle donne che avevano effettuato un’interruzione di gravidanza, unitamente alla documentazione per l’autorizzazione al trasporto e al seppellimento dei prodotti abortivi. L’Ufficio ha avviato l’istruttoria e poi notificato l’avvio del procedimento ex art. 166, comma 5, del Codice.
Posizione difensiva dell’Azienda
L’Azienda ha sostenuto che la comunicazione dei dati era necessaria per il procedimento amministrativo di autorizzazione al trasporto e seppellimento previsto dall’art. 7 del d.P.R. n. 285/1990. Ha affermato che il nominativo della donna era indispensabile per identificare in modo certo il feto, privo di altri dati identificativi, e che i servizi cimiteriali erano legittimati a trattare tali dati in base al compito di interesse pubblico svolto. Ha inoltre sostenuto che non veniva indicata la natura volontaria o spontanea dell’aborto e che la procedura tutelava riservatezza e dignità della donna.
Valutazione del Garante sulla natura dei dati e sul quadro normativo
Il Garante ha ribadito che i dati relativi all’interruzione di gravidanza rientrano tra i dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, del GDPR, richiamando la legge n. 194/1978 e l’art. 19 del d.lgs. n. 151/2001. Ha poi ricordato che il trattamento deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione e integrità e riservatezza, oltre alla disciplina nazionale che consente trattamenti per motivi di interesse pubblico rilevante solo nel rispetto di specifiche basi normative e misure di tutela.
Illecito trattamento e violazione dei principi di minimizzazione e riservatezza
Secondo il Garante, la trasmissione ai servizi cimiteriali dei dati direttamente identificativi delle donne non era necessaria per i compiti affidati a tali servizi né richiesta dalla disciplina di settore. L’Autorità ha evidenziato che l’art. 70, comma 2, del d.P.R. n. 285/1990 si riferisce ai dati del defunto e non autorizza il trattamento di dati di persone in vita. La comunicazione in chiaro dei nominativi, inoltre, determinava una raccolta centralizzata e sproporzionata di informazioni sensibili, estrapolabili dai registri cimiteriali.
Misure alternative e giudizio sulla proporzionalità
Il Garante ha osservato che l’obiettivo di consentire alla donna, se lo desidera, di individuare il luogo di sepoltura può essere raggiunto con misure meno invasive, come oscuramento dei dati identificativi, pseudonimizzazione o cifratura. Anche l’asserita necessità di inserire i nominativi nel provvedimento autorizzativo non è stata ritenuta sufficiente, poiché il documento diretto ai servizi cimiteriali avrebbe potuto essere rilasciato con modalità codificate o mediante collegamento alla cartella clinica tramite protocollo o altra codifica.
Esito: ammonimento, prescrizione e pubblicazione
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione dell’art. 5, par. 1, lett. c) e f), del GDPR, ma ha qualificato il caso come violazione minore tenendo conto della non univocità del quadro normativo, dell’assenza di reclami e della collaborazione dell’Azienda. Ha quindi ammonito Asl Roma 1 e le ha ingiunto di adottare, entro 60 giorni dalla notifica, misure tecniche e/o organizzative idonee a non rendere immediatamente identificabili le donne nella documentazione trasmessa ai servizi cimiteriali. Ha inoltre disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante.
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