Ordinanza ingiunzione o revoca n. 172 del 27/04/2023
Provvedimento del 27 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che presso un’impresa individuale erano in funzione 4 telecamere di videosorveglianza interne senza idonei cartelli informativi, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e dell’obbligo di informativa. Pur prendendo atto delle difese del titolare, che ha dichiarato di aver poi riposizionato i cartelli e prodotto documentazione fotografica, l’Autorità ha ritenuto provata l’illiceità del trattamento e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Impresa individuale di commercio all’ingrosso: videosorveglianza interna senza adeguata informativa agli interessati
Videosorveglianza interna senza informativa presso un’impresa individuale
Il Garante ha esaminato il trattamento effettuato dal titolare di un’impresa individuale attiva nel commercio all’ingrosso di materiali non ferrosi, a seguito di un controllo della Guardia di finanza che aveva rilevato 4 telecamere di videosorveglianza in funzione nei locali aziendali senza idonei cartelli informativi. Il procedimento è stato avviato per la possibile violazione degli obblighi di trasparenza e informativa previsti dal GDPR.
Fatti e avvio del procedimento
Il verbale della Guardia di finanza, trasmesso al Garante, documentava un sopralluogo effettuato l’11 maggio 2022 presso la sede dell’attività a Cosenza. Nel corso del controllo era stata accertata la presenza di un sistema di videosorveglianza attivo e funzionante, con immagini visualizzate su monitor, ma in assenza dei prescritti avvisi ai sensi della disciplina privacy. Con nota del 21 ottobre 2022 l’Ufficio ha quindi notificato l’avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.
Difese del titolare
Nelle memorie difensive del 17 novembre 2022, il titolare ha sostenuto che i cartelli informativi erano stati solo temporaneamente rimossi perché non pienamente conformi e in fase di aggiornamento da parte di una società specializzata. Ha inoltre dichiarato di aver successivamente riposizionato gli avvisi nelle aree videosorvegliate, producendo documentazione fotografica a supporto delle proprie affermazioni.
Quadro giuridico richiamato
Il Garante ha ricordato che l’uso di sistemi di videosorveglianza può comportare un trattamento di dati personali e deve rispettare i principi generali dell’art. 5 GDPR, in particolare il principio di trasparenza. In tale prospettiva, gli interessati devono essere informati prima di accedere a una zona videosorvegliata. L’Autorità ha richiamato:
- il provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010;
- le FAQ pubblicate sul sito del Garante;
- le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati mediante dispositivi video, secondo cui le informazioni essenziali devono essere rese già nel cartello di avvertimento, con eventuali dettagli aggiuntivi forniti con altri mezzi.
Valutazione dell’illiceità del trattamento
Dall’istruttoria è emerso che l’impianto era effettivamente operativo e che l’omessa informativa al momento del controllo integrava una violazione dell’art. 13 GDPR. Il Garante ha ritenuto non provata, sulla base di elementi obiettivi sufficienti, la tesi della temporanea assenza dei cartelli. Il trattamento è stato quindi dichiarato illecito per violazione dei principi di trasparenza e dell’obbligo informativo.
Sanzione amministrativa e criteri applicati
Ai fini della quantificazione della sanzione, l’Autorità ha considerato i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR e il principio di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all’art. 83, par. 1. Sono stati valorizzati:
- la natura, gravità e durata della violazione;
- la responsabilità del titolare per l’omissione dell’informativa;
- l’assenza di precedenti specifici;
- la successiva dichiarazione del titolare di aver adeguato la segnaletica, con relativa documentazione fotografica;
- le condizioni economiche del contravventore, desunte dal bilancio 2022.
All’esito, il Garante ha determinato la sanzione in euro 2.000 per la violazione degli artt. 5 e 13 GDPR.
Provvedimenti conseguenti
Il Garante ha ordinato al titolare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro 30 giorni dalla notifica, con la precisazione della facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell’importo nei termini previsti dalla normativa richiamata. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Autorità ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019. Infine, è stato ricordato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e accertamento della violazione
Il procedimento è nato da un verbale della Guardia di finanza trasmesso al Garante, relativo a un controllo effettuato l’11 maggio 2022 presso un’impresa individuale esercente commercio all’ingrosso di materiali non ferrosi a Cosenza. Nel corso dell’ispezione sono state rilevate 4 telecamere di videosorveglianza funzionanti all’interno dei locali, ma prive di idonei cartelli informativi.
Difese del titolare e valutazione del Garante
Il titolare ha sostenuto che i cartelli fossero stati solo temporaneamente rimossi perché non conformi e in corso di aggiornamento da parte di una società specializzata, aggiungendo di aver poi provveduto a riposizionarli e producendo fotografie a supporto. Il Garante ha però ritenuto che tali dichiarazioni non fossero corroborate da elementi obiettivi idonei a superare l’accertamento svolto dalla Guardia di finanza.
Violazioni e quadro normativo richiamato
L’Autorità ha qualificato il trattamento come illecito per violazione dell’art. 13 GDPR, in relazione al principio di trasparenza dell’art. 5, par. 1, lett. a), poiché gli interessati non erano adeguatamente informati dell’accesso a una zona videosorvegliata. Sono stati richiamati anche il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, le FAQ del Garante e le Linee guida EDPB n. 3/2019 sui dispositivi video.
Sanzione e criteri di quantificazione
Ai fini dell’art. 83 GDPR, il Garante ha considerato la natura, gravità e durata della violazione, la responsabilità del titolare per l’omessa informativa, l’assenza di precedenti specifici e la successiva dichiarazione di aver apposto i cartelli, oltre alle condizioni economiche dell’autore della violazione desunte dal bilancio 2022. All’esito, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro per la violazione degli artt. 5 e 13 GDPR.
Ulteriori disposizioni
L’Autorità ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019. È stata inoltre richiamata la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento di metà della sanzione entro il termine previsto per il ricorso, nonché l’ammissibilità dell’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 27 apr 2023Deliberazione n. 159 del 27/04/2023
- Provvedimento · 27 apr 2023Prescrizioni del Garante n. 165 del 27/04/2023
- Provvedimento · 27 apr 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 171 del 27/04/2023
- Provvedimento · 27 apr 2023Prescrizioni del Garante n. 174 del 27/04/2023
- Provvedimento · 27 apr 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 188 del 27/04/2023
- Provvedimento · 27 apr 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 167 del 27/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →