Deliberazione n. 456 del 17/07/2024
Provvedimento del 17 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap Inc. a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. La persona interessata aveva infatti rappresentato il rischio di diffusione, tramite Facebook, Instagram e Snapchat, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. In via urgente era stata disposta l’adozione di misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi. Il Garante conferma integralmente tali misure.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap Inc. per impedire la diffusione di materiale rientrante nel c.d. revenge porn segnalato dall’interessato
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un intervento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap Inc. a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram e Snapchat, ritenendo che potessero essere utilizzate per la diffusione del materiale oggetto di segnalazione. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per contrastare il c.d. revenge porn, e precisa che il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 337 e 338 del 16 luglio 2024, ritenendo la segnalazione compatibile con la previsione normativa richiamata. Le misure urgenti sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate.
Misure ingiunte alle piattaforme
Con i provvedimenti d’urgenza è stato ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap Inc. di:
- adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 17 luglio 2024 il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 337/2024 e 338/2024, confermando integralmente l’azione urgente svolta dal dirigente competente. Il provvedimento si chiude senza ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive, limitandosi alla ratifica delle misure adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito del procedimento
Il procedimento origina da una segnalazione protocollata presso il Garante con cui la persona interessata ha rappresentato di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Snapchat. La fattispecie riguarda il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 337 e 338 del 16 luglio 2024, ordinando a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap Inc. l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta anche la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 17 luglio 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 337/2024 e 338/2024 adottati il giorno precedente. Il provvedimento ha quindi confermato le misure urgenti rivolte ai gestori delle piattaforme coinvolte.
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