Prescrizioni del Garante n. 443 del 17/07/2024
Provvedimento del 17 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato una violazione di dati personali comunicata da una società operante in ambito sanitario, consistente nell’invio per errore via email di un modulo di consenso informato per PMA già compilato con i dati di un’altra coppia di pazienti. L’Autorità ha ritenuto il trattamento illecito per violazione dei principi di integrità e riservatezza, nonché degli artt. 9 e 32 GDPR, ma ha escluso l’adozione di ulteriori misure correttive e ha qualificato il caso come violazione minore, limitandosi ad ammonire il titolare. Rilevanti, ai fini dell’esito, la natura isolata dell’episodio, la pronta cancellazione del documento, la collaborazione del titolare e l’assenza di reclami o precedenti specifici.
Società sanitaria: ammonimento per invio per errore di un modulo di consenso informato contenente dati personali di altra coppia di pazienti
Invio per errore di un modulo di consenso informato con dati di altra coppia di pazienti
Il provvedimento riguarda una società operante in ambito sanitario, titolare del trattamento, destinataria di un ammonimento del Garante per un errore di comunicazione di dati personali avvenuto tramite posta elettronica nell’ambito della procedura di raccolta del consenso informato per un trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA).
Fatti e origine del procedimento
La società ha notificato al Garante, ai sensi dell’art. 33 GDPR, che in data 6 giugno 2022 un’ostetrica aveva inviato per errore a una paziente un modulo di consenso informato già compilato con i dati di un’altra coppia di pazienti, anziché un modulo in bianco da compilare. Il documento conteneva dati identificativi delle persone coinvolte e l’indicazione della tipologia di trattamento scelto; la società ha precisato che non vi erano riferimenti specifici allo stato di salute. La destinataria si è accorta dell’errore e ha chiesto un modulo vuoto; poco dopo è stato inviato il documento corretto e richiesto di cancellare quello ricevuto per errore, circostanza poi confermata dalla stessa interessata.
Attività istruttoria e difese del titolare
A seguito della notifica, l’Ufficio ha avviato il procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, GDPR, contestando una comunicazione di dati relativi alla salute e comunque una violazione dei principi di base del trattamento e degli obblighi di sicurezza. Nelle difese, la società ha sostenuto che l’evento fosse dovuto a mero errore umano e che il personale fosse stato formato e istruito in materia privacy. Ha inoltre descritto la procedura ordinaria: invio ai pazienti, in forma telematica, del modulo di consenso in formato PDF criptato, con password consegnata separatamente, precisando però che, nel caso concreto, la protezione non era stata applicata perché il file avrebbe dovuto essere in bianco. Dopo l’evento, la società ha dichiarato di aver rafforzato la procedura interna, prevedendo una più chiara identificazione e archiviazione dei moduli compilati e la separazione tra moduli compilati e moduli vuoti su cartelle diverse del server.
Valutazioni del Garante sul trattamento
Il Garante ha richiamato la definizione di dati relativi alla salute di cui all’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR e ha sottolineato la particolare tutela dovuta a tali dati. Ha poi ribadito che il trattamento deve garantire integrità e riservatezza ex art. 5, par. 1, lett. f), e che titolare e responsabile devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio ai sensi dell’art. 32 GDPR. In ambito sanitario, le informazioni sullo stato di salute possono essere comunicate solo all’interessato o a terzi in presenza di un idoneo presupposto giuridico.
L’Autorità ha inoltre richiamato il principio di accountability, evidenziando che il titolare ha una responsabilità generale per i trattamenti effettuati direttamente o per suo conto e deve essere in grado di dimostrare l’adozione di misure adeguate ex artt. 5, par. 2, e 24 GDPR, nonché considerando il ruolo del responsabile del trattamento secondo le linee guida EDPB sul controller/processor.
Esito dell’istruttoria e qualificazione del caso
Pur prendendo atto delle misure correttive spontaneamente adottate dalla società e della rapida cancellazione del documento da parte del destinatario, il Garante ha ritenuto che il trattamento fosse stato effettuato in modo non conforme al principio di integrità e riservatezza e in violazione degli artt. 9 e 32 GDPR. Tuttavia, ha escluso la necessità di ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR, dato che il rischio era stato contenuto e la procedura era stata modificata per evitare il ripetersi dell’errore.
Ai fini sanzionatori, il caso è stato qualificato come violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, tenendo conto di vari elementi attenuanti: assenza di dolo, colpa lieve, carattere isolato dell’episodio, assenza di reclami, collaborazione del titolare e mancanza di precedenti specifici.
Provvedimento finale
Il Garante ha:
- dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dalla società;
- ammonito il titolare ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR;
- ritenuto ricorrenti i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria. Il provvedimento è impugnabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011 entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni per chi risiede all’estero.
Punti principali
Origine della violazione e notifica al Garante
La società, titolare del trattamento, ha notificato ai sensi dell’art. 33 GDPR una violazione avvenuta il 6 giugno 2022: un’ostetrica ha inviato per errore a una paziente un modulo di consenso informato per PMA/fecondazione in vitro già compilato con i dati di un’altra coppia. Il documento conteneva nome, cognome, data e luogo di nascita, numero del documento di identità e indicazione del trattamento scelto, senza specifici riferimenti allo stato di salute. La paziente ha segnalato subito l’errore e il modulo è stato chiesto in cancellazione immediata.
Istruttoria e difese del titolare
Nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, il titolare ha sostenuto che si trattasse di un mero errore umano e che il modulo dovesse essere inviato in bianco ai pazienti per la compilazione del consenso informato ai sensi della legge n. 40/2004. Ha rappresentato di aver impartito istruzioni al personale, di aver svolto formazione privacy periodica e di aver poi rafforzato la procedura interna, distinguendo tra moduli compilati e moduli in bianco su cartelle separate del server, per ridurre il rischio di invii errati.
Valutazioni del Garante e norme violate
L’Autorità ha richiamato la nozione di dati relativi alla salute ex art. 4, par. 1, n. 15, GDPR e il principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), nonché gli artt. 9 e 32 GDPR. Ha ribadito la responsabilità generale del titolare ex artt. 5, par. 2, 24 GDPR e considerando 74, anche quando il trattamento è svolto tramite un responsabile. Ha ritenuto che il trattamento non fosse conforme al GDPR perché la comunicazione del modulo a un terzo era avvenuta senza idoneo presupposto giuridico e con misure organizzative non sufficienti a prevenire l’errore.
Esito, qualificazione della violazione e sanzione
Pur accertando l’illiceità del trattamento, il Garante ha escluso misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR, perché erano già state adottate misure per evitare eventi analoghi e il documento era stato cancellato rapidamente dal destinatario. Considerati l’assenza di dolo, la colpa lieve, l’episodio isolato, l’assenza di reclami, la collaborazione del titolare e l’assenza di precedenti, il caso è stato qualificato come violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP29 sulle sanzioni. L’Autorità ha quindi applicato un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza irrogare una sanzione pecuniaria.
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