Deliberazione n. 459 del 17/07/2024
Provvedimento del 17 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. A seguito della segnalazione della persona interessata, l’Autorità aveva disposto l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, nonché la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi. Il provvedimento finale si limita a ratificare la determinazione urgente del dirigente competente.
Telegram FZ-LLC: ratifica del provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Telegram FZ-LLC - ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.
Presupposti della segnalazione e attivazione della procedura
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Il procedimento è stato quindi attivato in relazione al rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso.
Intervento urgente del dirigente del Dipartimento competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 16 luglio 2024 una determinazione urgente, poi trasmessa al gestore della piattaforma. Con tale atto è stato ordinato a Telegram FZ-LLC di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, a soli fini probatori;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente all’Autorità tali misure.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 17 luglio 2024 il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento n. 341/2024 adottato d’urgenza il giorno precedente. La ratifica è avvenuta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito del procedimento
Il provvedimento ha natura prettamente cautelare e urgente: mira a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, ove necessario, la disponibilità per fini probatori. Non risultano nel testo ulteriori prescrizioni di sistema, misure correttive generali o sanzioni amministrative.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Il procedimento riguarda quindi la possibile diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e diffusi senza consenso.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina del revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 341 del 16 luglio 2024, ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma. Ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 17 luglio 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d’urgenza adottato il giorno precedente nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito né misure sanzionatorie.
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