Cassazione Civile, Sentenza n. 21957/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Perugia che aveva liquidato al Commissario giudiziale Massimiliano Tessenda la somma di €75.000,00 a titolo di compenso finale nella procedura di concordato preventivo, dichiarata improcedibile. La ricorrente ha censurato: (i) la mancata applicazione/violazione del D.M. n.30/2012 (art.5 e art.2) e la necessità di proporzionare il compenso all'opera effettivamente prestata in caso di improcedibilità; (ii) la mancata detrazione dal compenso degli importi liquidati agli ausiliari nominati su istanza del Commissario (CTU per stime); (iii) carenza motivazionale del decreto di liquidazione, che avrebbe utilizzato formule stereotipate senza indicare i criteri discretamente adottati ai sensi dell'art.39 l.fall. e delle norme regolamentari richiamate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: dichiarato inammissibile il primo motivo; dichiarato infondato il secondo motivo; accolto il terzo motivo per carenza motivazionale. Ha cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e ha disposto il rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. In sostanza la decisione di merito viene annullata e il provvedimento di liquidazione del compenso dovrà essere riformulato con motivazione specifica sui criteri di valutazione adottati.
Norme richiamate
il compenso del commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo con liquidazione di beni è determinato sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione (oltre che sul passivo risultante dall’inventario), diversamente da quanto previsto nelle "altre procedure di concordato"
La disposizione disciplina i parametri di liquidazione del compenso quando il concordato prevede liquidazione di beni in termini di attivo realizzato; il Tribunale di primo grado l'ha disapplicata nel caso di improcedibilità per evitare disparità di trattamento; la Cassazione non ha definitivamente risolto la questione di conformità costituzionale ma ha evidenziato che, in caso di cessazione anticipata, va comunque tenuto conto dell’"opera prestata" secondo i criteri del D.M. stesso e dell'art.2
tenuto conto dell'opera prestata
Per il caso di cessazione della carica del commissario prima della conclusione, il compenso deve essere determinato "tenuto conto dell'opera prestata" e applicando i criteri di proporzionalità previsti dall'art.39 comma 3 l.fall.; cioè il D.M. ammette un calcolo rapportato all'attività effettivamente svolta
parametri percentuali sul valore dell'attivo
Stabilisce le percentuali ordinarie di compenso se la procedura è portata a termine; la Corte ha osservato che, nel caso concreto, il compenso liquidato era di gran lunga inferiore a quello che sarebbe spettato se l'operazione fosse stata completata, il che smentisce la pretesa della ricorrente che il Tribunale avesse liquidato un importo equivalente a quello ordinario
Legge fallimentare (l.fall.) art.39
criteri di liquidazione del compenso del commissario giudiziale
Attribuisce al giudice poteri discrezionali nella liquidazione del compenso, ma impone che le opzioni discrezionali siano motivate sul piano concreto: la Cassazione ha ribadito che la motivazione deve rendere intelligibili i criteri adottati, pena la nullità del decreto di liquidazione
Legge fallimentare art.39 comma 3
Richiamato dal D.M. e dall'art.2 per il principio di proporzionalità: in caso di cessazione anticipata il compenso va proporzionato all'opera svolta secondo i criteri del comma 3
Disciplina l'inventario; il Tribunale ha calcolato il compenso, disapplicando l'art.5 comma 1 D.M., sull'attivo risultante dall'inventario (anziché sull'attivo realizzato), scelta che la Cassazione non ha censurato nel merito in questa sentenza
Riguarda le competenze e le spese degli ausiliari: la Corte ha ritenuto infondato il dedotto motivo che chiedeva la defalcazione dal compenso del commissario delle somme riconosciute agli ausiliari nominati dal giudice delegato, precisando che gli ausiliari del giudice vanno remunerati separatamente e non incidono sul compenso del commissario
Legge fallimentare artt.171,172,173,175,178
Richiamate per descrivere le attività significative che il commissario svolge anche in caso di improcedibilità (inventario, relazione): la ricorrente sosteneva che tali attività giustificano un compenso calcolato sull'attivo di inventario
Costituzione art.3
Sostenuto dalla ricorrente quale parametro di conformità per censurare una presunta ingiustificata disparità di trattamento determinata dall'art.5 D.M.; la Corte non ha risolto la questione di costituzionalità nella decisione impugnata
Costituzione art.36
Richiamato dalla ricorrente in tema di proporzionalità retributiva del lavoro professionale; invocato come argomento di conformità per ottenere un trattamento proporzionato all'opera prestata
Costituzione art.111 (commi 6 e 7)
Il ricorso ex art.111 Cost. è lo strumento di legittimità utilizzato; la Corte ricorda che la nullità per mancata motivazione è denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art.111 comma 7
Massime di principio
- Se il commissario giudiziale cessa prima della conclusione della procedura, il compenso deve essere calcolato "tenuto conto dell'opera prestata" e con criteri di proporzionalità (D.M. 30/2012 art.2 richiamato dall'art.5), non automaticamente applicando le percentuali previste per l'intera procedura completata.
- Le somme riconosciute a ausiliari nominati dal giudice delegato (CTU per stime, ecc.) sono spese separate e non devono essere obbligatoriamente defalcate dal compenso del commissario; la remunerazione degli ausiliari è distinta rispetto al compenso dell'organo della procedura.
- Il provvedimento che liquida il compenso del commissario deve contenere motivazione specifica e comprensibile sulle scelte discrezionali (criteri e parametri concretamente adottati ai sensi dell'art.39 l.fall. e norme regolamentari): formule generiche o espressioni stereotipate sono insufficienti e determinano la cassazione per carenza motivazionale.
- La differenza tra "attivo realizzato" e "attivo risultante dall'inventario" è rilevante per la determinazione del compenso; in ipotesi di improcedibilità il calcolo sull'attivo di inventario può essere giustificato, ma occorre motivare la scelta e rapportarla all'opera effettivamente svolta.
- Quando si contesta la conformità di norme regolamentari (es. D.M. 30/2012) alla Costituzione o ai principi di parità/trattamento, il giudice deve esaminare se le norme prevedono meccanismi correttivi (es. criteri di proporzionalità) applicabili al caso concreto prima di disapplicarle.
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