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Legge

L.R. Abruzzo 40/2005

Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle citta'.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 40/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge abruzzese disciplina il coordinamento dei tempi e degli orari delle città per favorire qualità della vita, pari opportunità, conciliazione lavoro-famiglia e migliore fruibilità dei servizi. Prevede piani territoriali degli orari comunali, contributi regionali e un osservatorio regionale. Le disposizioni sui contributi sono oggi da leggere nel testo modificato nel 2013; la norma transitoria e alcune previsioni finanziarie riguardavano solo i primi esercizi.

Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città in Abruzzo

Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città

La legge della Regione Abruzzo disciplina le politiche temporali finalizzate a coordinare tempi di vita, di lavoro e di accesso ai servizi sul territorio regionale. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita, la fruibilità dei servizi e le pari opportunità tra donne e uomini, attraverso strumenti di programmazione, piani territoriali degli orari, contributi e attività di monitoraggio e promozione.

Finalità e ambito applicativo

La disciplina riconosce e promuove i diritti di cittadinanza in relazione a:

  • migliore articolazione dei tempi di lavoro, cura, relazione e svago;
  • armonizzazione dei tempi della città e coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
  • maggiore fruibilità dei servizi, specie quelli destinati alla cura della persona;
  • flessibilità e modulazione dei tempi di lavoro;
  • pari opportunità e riequilibrio delle responsabilità familiari e professionali tra i sessi.

Le politiche regionali mirano in particolare a:

  • favorire la conciliazione tra lavoro, relazione, cura parentale, formazione e tempo per sé;
  • sostenere le pari opportunità e le scelte professionali delle donne;
  • promuovere una più equilibrata distribuzione delle responsabilità familiari.

La legge opera nel rispetto della normativa statale richiamata, in particolare del capo VII della legge n. 53/2000 e dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000.

Riparto di funzioni tra Regione, Province e Comuni

Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano su tre livelli: regionale, provinciale e comunale.

La Regione:

  • integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione, generali e settoriali, entro un anno;
  • promuove l’adozione dei piani territoriali degli orari da parte dei Comuni;
  • promuove un tavolo di confronto con sindacati, organizzazioni imprenditoriali, Comuni e Province per l’applicazione della legge n. 53/2000.

Le Province:

  • integrano le politiche temporali nei propri strumenti di programmazione;
  • partecipano, tramite tavoli di concertazione e strumenti di programmazione negoziata, all’attuazione e alla verifica dei piani territoriali degli orari.

I Comuni:

  • definiscono e approvano i piani territoriali degli orari;
  • adottano gli atti gestionali necessari;
  • operano nel rispetto degli indirizzi regionali e provinciali.

Le pubbliche amministrazioni con uffici sul territorio regionale devono conformarsi alle finalità della legge, in attuazione della normativa statale sul lavoro pubblico.

Principi di cooperazione e sussidiarietà

L’esercizio delle funzioni in materia avviene nel rispetto del coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e del principio di sussidiarietà.

Gli indirizzi regionali e provinciali devono essere costruiti secondo i principi di:

  • sussidiarietà verticale;
  • differenziazione;
  • adeguatezza.

Nella predisposizione dei piani e degli indirizzi devono essere coinvolti anche i soggetti sociali e istituzionali pubblici e privati rilevanti in materia, compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità.

Criteri generali per il coordinamento degli orari

I Comuni sono tenuti a coordinare gli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, compresi uffici pubblici, esercizi commerciali, pubblici esercizi, trasporti, servizi socio-sanitari, formazione, istruzione, cultura, sport, turismo e spettacolo.

I criteri generali da seguire sono:

  • mobilità sostenibile di persone e merci, anche mediante forme alternative all’auto privata;
  • accessibilità e fruibilità temporale di servizi pubblici e privati e delle scuole, con coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi;
  • riqualificazione urbana per migliorare la socialità e favorire la mobilità quotidiana di tutte le fasce d’età e delle persone con disabilità;
  • criteri attenti all’uso dei servizi e dei trasporti da parte di entrambi i sessi, anche tramite il bilancio di genere;
  • coordinamento tra orari dei servizi e orari di lavoro, con promozione della conciliazione famiglia-lavoro;
  • organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali per ampliare la fruizione, anche in fascia serale e per più giorni della settimana durante tutto l’anno.

Piani territoriali degli orari

Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico, a livello comunale o sovracomunale, per realizzare il coordinamento dei tempi e degli orari.

Il piano deve raccordarsi con gli strumenti generali e settoriali di pianificazione del territorio e può articolarsi in politiche e progetti, anche sperimentali o graduali.

Per ciascun progetto o intervento il piano deve indicare:

  • ambito territoriale di applicazione;
  • esigenze e criticità da affrontare;
  • misure previste;
  • partenariato e soggetti coinvolti;
  • adempimenti, cronoprogramma e piano finanziario;
  • modalità di gestione, controllo e monitoraggio;
  • azioni di informazione e comunicazione.

Il piano è approvato dal Comune, previo parere della Commissione comunale per le pari opportunità, ed è inviato alla Regione e alla Provincia.

Contributi regionali

La Giunta regionale può concedere contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e degli altri interventi previsti dalla legge.

I contributi possono essere destinati a:

  • Comuni singoli o associati;
  • imprese e associazioni previste dalla legge;
  • imprese individuali, società e studi professionali con sede o stabilimenti in Abruzzo, se non già beneficiari dei finanziamenti statali previsti dalla legge n. 53/2000;
  • Comuni per la promozione delle banche del tempo.

Le iniziative finanziabili comprendono, tra l’altro:

  • flessibilità degli orari di lavoro giornalieri o settimanali;
  • sperimentazioni di nuove modalità organizzative del lavoro, anche con tecnologie informatiche e telematiche e lavoro da remoto totale o parziale;
  • permessi o uso della banca delle ore per motivi personali o familiari;
  • contratti integrativi aziendali con riduzione dell’orario di lavoro;
  • costituzione e sostegno delle banche del tempo, con scambio di servizi di vicinato e mutuo aiuto.

Nell’assegnazione dei contributi è data priorità a:

  • associazioni di Comuni;
  • Comuni o Province che abbiano attivato coordinamento e cooperazione con altri enti locali per piani di armonizzazione degli orari su bacini di utenza ampi;
  • interventi attuativi degli accordi di cui all’art. 25, comma 2, della legge n. 53/2000.

Per le banche del tempo, i contributi possono riguardare anche:

  • messa a disposizione di locali e strumenti;
  • attività di promozione e informazione;
  • formazione dei soggetti aderenti.

Struttura organizzativa regionale e monitoraggio

Per l’attuazione della legge la Giunta istituisce un Osservatorio regionale sui tempi, entro tre mesi dall’entrata in vigore.

L’Osservatorio si avvale di un comitato interdirezionale per:

  • raccogliere dati sui sistemi di armonizzazione dei tempi e degli orari;
  • monitorare periodicamente l’efficienza dei sistemi adottati;
  • analizzare e valutare i progetti ai fini dei finanziamenti;
  • svolgere attività di documentazione, informazione e orientamento verso i Comuni.

L’Osservatorio trasmette ogni due anni al Consiglio regionale una relazione sui risultati delle politiche regionali dei tempi.

Promozione, ricerca e formazione

La Giunta regionale cura iniziative di:

  • informazione e comunicazione sulle funzioni in materia e sulle buone prassi;
  • ricerca scientifica e specialistica sulle politiche temporali, anche in collaborazione con il sistema universitario;
  • formazione e riqualificazione degli operatori coinvolti nella progettazione e attuazione dei piani territoriali degli orari.

I corsi di formazione devono rispettare i principi di pari opportunità.

Aspetti finanziari

Per il 2005 la legge stanziava 50.000 euro mediante istituzione di un nuovo capitolo di spesa.

Per gli esercizi successivi, la copertura è rimessa alle leggi di bilancio annuali, con eventuale integrazione di risorse statali destinate esclusivamente ai contributi ai Comuni e alle associazioni di Comuni.

La previsione finanziaria iniziale e le variazioni di bilancio riguardano quindi un quadro ormai storico; la disciplina utile oggi è soprattutto quella ordinamentale e procedurale.

Norma transitoria e abrogazioni

La norma transitoria prevedeva, nel primo anno di applicazione, la presentazione delle domande di contributo entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, ma tale disposizione è stata successivamente abrogata.

È inoltre abrogato il Capo V-bis della legge finanziaria regionale 2003 richiamato dalla norma abrogativa.

Stato di attualità della disciplina

La legge conserva interesse come quadro regionale di riferimento per il coordinamento dei tempi delle città in Abruzzo, ma diverse parti risultano modificate o abrogate, soprattutto quelle relative a procedimenti specifici, modalità di riparto dei contributi e termini ormai riferiti ai primi anni di applicazione. Restano centrali i principi generali, il ruolo dei Comuni, il piano territoriale degli orari, l’Osservatorio regionale e la possibilità di contributi regionali secondo la disciplina vigente.

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