L.R. TAA 1/2013
Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni (B.U 12/02/2013, n. 7)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la disciplina trentina/provinciale in materia di composizione ed elezione degli organi comunali, introducendo anche regole su parità di genere, indennità, revisione economico-finanziaria, strumenti informatici e norme transitorie. Molte disposizioni avevano applicazione differita al primo rinnovo/turno elettorale successivo; diversi articoli risultano oggi abrogati.
Modifiche all’ordinamento ed elezione degli organi dei comuni
Modifiche all’ordinamento ed elezione degli organi dei comuni
La legge regionale, applicabile nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ha inciso in modo diffuso sulla disciplina degli organi comunali e di alcuni profili organizzativi ed economici degli enti locali. Il testo consolidato mostra tuttavia che molte norme sono state successivamente modificate o abrogate e che alcune disposizioni avevano efficacia solo transitoria.
Composizione degli organi comunali e parità di genere
La legge ha aggiornato la disciplina sulla composizione del consiglio e della giunta comunale, rinviando per più profili alle leggi regionali previgenti. In particolare è stata introdotta una regola espressa sulla parità di accesso nella giunta comunale: la giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi e il genere meno rappresentato deve essere garantito almeno in misura proporzionale alla propria consistenza in consiglio comunale, con criteri di arrotondamento all’unità inferiore o superiore a seconda della cifra decimale.
È inoltre prevista la possibilità di assicurare la presenza di entrambi i generi tramite la nomina o elezione di un cittadino o una cittadina non facente parte del consiglio, purché in possesso dei requisiti richiesti per assessore.
Se la giunta non rispetta tale composizione, la giunta provinciale diffida il comune ad adeguarsi entro trenta giorni; decorso inutilmente il termine, dispone lo scioglimento del consiglio comunale.
Elezione e requisiti del sindaco, ineleggibilità e incompatibilità
La legge è intervenuta anche sulle cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, sulle incompatibilità di cariche e sull’ineleggibilità dei consiglieri comunali, modificando la disciplina regionale di riferimento. Nel testo fornito non è però possibile ricostruire il contenuto puntuale delle singole modifiche, poiché molte disposizioni sono riportate come omissis.
Restano comunque evidenti l’intento di coordinare i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli amministratori comunali e l’aggiornamento della disciplina delle incompatibilità tra cariche comunali e altri incarichi.
Pari opportunità nelle nomine e designazioni comunali
La legge aveva previsto, poi abrogato, che nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e commissioni dovesse essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, anche mediante il riequilibrio nelle nomine successive. Tale previsione non è più vigente nel testo consolidato, perché il relativo comma è stato abrogato nel 2018.
Ordinamento dei comuni e aspetti organizzativi
Sono state introdotte o modificate disposizioni su diversi profili dell’ordinamento comunale: attribuzioni della giunta comunale, scioglimento e sospensione del consiglio comunale, astensione dalle deliberazioni, notifica degli atti, e altri aspetti organizzativi. Anche in questo caso, il contenuto dettagliato di molte modifiche non è integralmente ricostruibile dal testo, ma la finalità generale è l’adeguamento della disciplina dell’amministrazione comunale.
Consigli circoscrizionali e disciplina transitoria per alcuni comuni
La legge ha modificato le norme sui consigli circoscrizionali e ha previsto una disciplina transitoria specifica per i comuni di Bolzano, Trento e Rovereto. Per tali comuni, il previgente articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993 e il D.P.Reg. n. 4/L del 2010 si applicavano, per le parti sugli organi delle circoscrizioni e con alcune eccezioni, fino alla data delle prime elezioni per il rinnovo del rispettivo consiglio comunale successive all’entrata in vigore della legge, tenendo conto della riduzione delle indennità disposta dalla stessa.
Indennità di carica e contenimento della spesa
La legge è intervenuta in modo significativo sulle indennità di carica degli amministratori locali. In origine prevedeva una riduzione del 7% delle misure delle indennità stabilite dal D.P.Reg. n. 4/L del 2010 e di quelle fissate dalla Giunta provinciale di Bolzano per gli enti interessati; tale disposizione è però stata successivamente abrogata.
Era inoltre disciplinata l’indennità mensile per i presidenti e i componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione, nei limiti del 30% dell’indennità prevista per il comune più popoloso dell’ambito consortile, con esclusione dei comuni sopra i 10.000 abitanti e a condizione di piena autonomia di bilancio del consorzio. L’assemblea del consorzio doveva rideterminare le indennità entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Uso degli strumenti informatici per convocazioni e verbali
La legge ha introdotto, in seguito abrogata, una disciplina che favoriva l’uso di strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali degli enti locali e per la messa a disposizione degli atti relativi all’ordine del giorno. I regolamenti comunali potevano anche prevedere che la registrazione audio o audio-video della seduta sostituisse il verbale tradizionale, con garanzie di autenticità, veridicità e conservazione a norma.
Revisione economico-finanziaria dei comuni
La legge ha modificato la disciplina regionale dei revisori dei conti comunali. Tra le innovazioni: aggiornamenti ai requisiti e alla struttura della normativa, introduzione di un regime formativo, precisazioni sui compensi e sul sistema di nomina, oltre alla conferma della competenza del consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori.
Nel testo consolidato compaiono anche regole transitorie: fino all’attuazione dei percorsi formativi, il possesso dei requisiti formativi non era condizione necessaria per la nomina; la nuova disciplina dei compensi si applicava dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore; per un periodo transitorio erano fissati compensi massimi annui lordi per comuni di determinate fasce demografiche. Ulteriori previsioni chiarivano l’inapplicabilità delle disposizioni regolamentari comunali incompatibili, la durata degli incarichi già conferiti e l’adeguamento della composizione del collegio nelle province di Trento e Bolzano. Molte di queste norme risultano oggi abrogate.
Adeguamento degli statuti comunali e regime transitorio
La legge imponeva ai comuni di adeguare il proprio statuto entro diciotto mesi dall’entrata in vigore, con applicazione in difetto delle disposizioni sostitutive previste dalla normativa regionale generale. Il testo consolidato riporta però che l’articolo corrispondente è stato successivamente abrogato.
Per varie materie la legge ha previsto un differimento dell’efficacia al primo rinnovo del consiglio comunale o al primo turno elettorale generale successivo: tra queste la composizione del consiglio e della giunta, la parità di accesso nella giunta, alcune cause di ineleggibilità e incompatibilità, la pubblicità della situazione patrimoniale e talune disposizioni in materia di indennità. È previsto anche un regime particolare per il rinnovo degli organi comunali prima dell’adeguamento statutario, con determinazione del numero degli assessori entro il limite massimo stabilito dalla legge.
Testi unici e coordinamento normativo
La legge conteneva infine un obbligo, poi abrogato, per il Presidente della Regione di riunire e coordinare in testi unici le norme regionali in materia di composizione ed elezione degli organi comunali e quelle in materia di ordinamento dei comuni, al fine di sistematizzare il corpus normativo esistente.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Molte disposizioni, tuttavia, prevedevano decorrenze differite collegate ai successivi rinnovi degli organi comunali o ai turni elettorali generali, e diverse di esse sono state nel tempo abrogate.
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