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Legge

L.R. TAA 2/2013

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche (B. U. 26 marzo 2013, n. 13)

Normativa regionaleL.R. TAA 2/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 19/1993 sull’indennità regionale per i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di mobilità e la l.r. 3/1997 sulla previdenza integrativa. Prevede norme transitorie per i soggetti già sospesi o licenziati entro il 31 dicembre 2012 e disciplina la copertura finanziaria degli oneri per il 2013 e il triennio 2013-2015.

Modifiche alla disciplina regionale su mobilità e previdenza integrativa

Modifiche alla disciplina regionale su mobilità e previdenza integrativa

La legge regionale Marche 18 marzo 2013, n. 2 interviene su due ambiti della previdenza regionale: l’indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e gli interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione territoriali. Il testo consolida modifiche puntuali a norme regionali previgenti, con una disciplina transitoria limitata a eventi e situazioni già maturati entro il 31 dicembre 2012.

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1993

La legge apporta modifiche alla l.r. 27 novembre 1993, n. 19, che disciplina l’indennità regionale per i lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e alcune misure in materia di previdenza integrativa. Dal testo disponibile risulta che:

  • sono stati sostituiti gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5;
  • è stato inserito l’articolo 1-bis;
  • è stato sostituito l’articolo 6;
  • sono stati abrogati gli articoli 8 e 9.

Il contenuto puntuale delle singole modifiche non è riportato nel testo fornito, ma la disciplina risultante è quella della legge regionale n. 19 del 1993 come novellata dalla presente legge.

Modifica alla legge regionale n. 3 del 1997

La legge interviene anche sulla l.r. 27 febbraio 1997, n. 3, relativa agli interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale. Dal testo disponibile emerge la modifica del comma 3 dell’articolo 3, senza ulteriore specificazione del nuovo contenuto normativo.

Norme transitorie

La legge stabilisce un regime transitorio per evitare vuoti di tutela nei casi già in corso alla data di entrata in vigore:

  • le modifiche dell’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano anche ai soggetti sospesi dalla lista di mobilità alla data del 31 dicembre 2012;
  • agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2012 continua ad applicarsi la l.r. n. 19 del 1993 nel testo previgente;
  • ai lavoratori licenziati il 31 dicembre 2012 si applica ancora il testo previgente della l.r. n. 19 del 1993 anche se non sia stato possibile l’inserimento in lista di mobilità per la mancata proroga, all’anno 2013, dell’articolo 4 della legge n. 236 del 1993.

In sostanza, la nuova disciplina vale per le situazioni non ancora consolidate al 31 dicembre 2012, mentre per gli eventi di disoccupazione già verificatisi entro tale data resta ferma la normativa precedente.

Aspetti finanziari

La legge contiene una specifica norma finanziaria. In particolare:

  • dall’applicazione delle modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate sul pertinente capitolo di bilancio regionale;
  • gli oneri derivanti dalle modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) sono quantificati in 3,5 milioni di euro annui per il 2013 e per il triennio 2013-2015;
  • tali oneri sono coperti in parte con fondi già stanziati e in parte mediante utilizzo di fondi inutilizzati assegnati negli anni 2009-2012 sulla medesima unità previsionale di base, originariamente destinati a misure anticrisi.

Rilevanza pratica

L’atto ha una portata oggi sostanzialmente esaurita sul piano applicativo, perché la disciplina transitoria è costruita su eventi di disoccupazione e licenziamenti riferiti al 31 dicembre 2012 e sulla copertura finanziaria del triennio 2013-2015. La legge resta utile soprattutto per ricostruzioni storiche o per controversie relative a situazioni insorte in quel periodo.

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