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Legge

L.R. TAA 8/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria) (B.U. 18 dicembre 2012 N. 51 - Suppl. n. 2)

Normativa regionaleL.R. TAA 8/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con interventi per sviluppo territoriale, fondi di garanzia, contributi ad associazioni e consorzi, trasparenza amministrativa e contenimento della spesa del personale. Molte misure sono limitate al 2013 o a specifici anni successivi; alcune disposizioni su contributi e spesa risultano oggi esaurite.

Legge finanziaria regionale 2013 del Trentino-Alto Adige

Legge finanziaria regionale 2013 del Trentino-Alto Adige

La legge detta disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Accanto a misure finanziarie e di spesa, introduce regole di trasparenza e interventi settoriali rivolti soprattutto a Province autonome, enti regionali, consorzi e personale regionale.

Sviluppo del territorio e strumenti finanziari

La Regione promuove un progetto per sostenere investimenti strategici di sviluppo del territorio regionale, anche in collaborazione con enti pubblici, società controllate, fondi pensione territoriali, soggetti abilitati al credito e altri soggetti istituzionali. In intesa con le Province, può concorrere alla promozione di fondi per lo sviluppo di ciascuna Provincia.

Per queste finalità la Regione può:

  • acquisire partecipazioni;
  • effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • concedere credito, anche infruttifero, alle Province autonome di Trento e di Bolzano o a società da esse controllate, per una durata massima di venti anni.

Gli interventi devono riguardare organismi di investimento non speculativi, vigilati e trasparenti, orientati a crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione e internazionalizzazione delle imprese operanti nel territorio regionale, nonché allo sviluppo territoriale. La Giunta regionale, d’intesa con le Province e previo parere delle commissioni competenti, definisce riparto dello stanziamento, spese ammissibili, requisiti e modalità operative dei fondi, condizioni degli apporti, gestione, rendicontazione, condizioni delle concessioni di credito, monitoraggio e ulteriori regole attuative.

Per il 2013 è autorizzato uno stanziamento di 500 milioni di euro, coperto mediante utilizzo dell’avanzo di esercizi precedenti non ancora applicato.

Fondo di garanzia interconsortile regionale

Per le finalità della legge regionale n. 3 del 2006 sulla formazione del bilancio 2007, la Regione assegna a Confidi Srl di Trento ulteriori 500 mila euro da destinare a fondo rischi. La spesa è coperta con avanzo di esercizi finanziari precedenti.

Contributi ad associazioni e consorzi provinciali

È previsto un contributo annuo complessivo di 250 mila euro per le associazioni provinciali rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona, da ripartire in parti uguali tra i due ambiti provinciali.

Dal 2013 la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare annualmente alle Province autonome, sempre in parti uguali, un importo complessivo destinato ai Consorzi dei comuni trentino e bolzanino pari a 1,16 milioni di euro; per gli anni 2016, 2017 e 2018 l’importo è elevato a 1,26 milioni di euro. Tali somme sono destinate alle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico previste dalla normativa regionale richiamata, con contestuale abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 10 del 1982. Per il 2013 la copertura è assicurata con avanzo; per gli anni successivi con legge di bilancio.

Trasparenza dei provvedimenti di concessione e attribuzione

Dal 1° marzo 2013 la Regione, gli enti pubblici a ordinamento regionale, le società in house e le aziende speciali devono pubblicare sui propri siti, per cinque anni, i provvedimenti e gli allegati relativi a concessioni o attribuzioni superiori a 1.000 euro a favore di imprese o di enti pubblici e privati, oppure i dati essenziali del beneficiario, importo, base normativa, responsabile del procedimento e modalità di selezione.

La pubblicazione può essere effettuata anche tramite siti di altre amministrazioni o loro associazioni e costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento. La disciplina si applica anche agli enti locali e alle loro aziende e società in house, salvo diversa disciplina provinciale. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche quando da essi possano emergere informazioni su salute o disagio economico-sociale. L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri.

Misure sul personale regionale

Le misure di contenimento della spesa già previste dalla normativa finanziaria 2011 valgono fino al 31 dicembre 2013. La Giunta regionale può prorogarle di un ulteriore anno, in coerenza con quanto disposto a livello nazionale.

Le progressioni orizzontali e i passaggi interni all’area hanno effetti solo giuridici, restando sospesi i trattamenti economici previsti dalla normativa richiamata. Se il valore medio individuale del buono pasto a carico della Regione supera 7 euro giornalieri, le eccedenze vengono addebitate al dipendente.

Le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non danno mai luogo a indennità sostitutive, anche in caso di cessazione per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento o raggiungimento del limite di età. Gli incarichi di studio e consulenza non possono essere affidati a soggetti già appartenenti all’amministrazione regionale e collocati in quiescenza; quelli già conferiti non possono comunque proseguire oltre il 31 dicembre 2013. Le stesse regole si applicano anche al personale delle Camere di commercio di Trento e Bolzano.

Modifiche organizzative e disposizioni abrogate

La dotazione organica del personale regionale per gli uffici del giudice di pace è ridotta di 520 unità, in relazione al trasferimento di professionalità alle Province autonome, e fissata in massimo 465 unità. È soppressa la relativa tabella B.

Alcune ulteriori modifiche a leggi regionali in materia di servizio antincendi, personale, previdenza integrativa, pacchetto famiglia e camere di commercio sono richiamate nel testo ma non riportate nel dettaglio nel consolidato fornito. Un articolo della legge è stato successivamente abrogato con reviviscenza di una precedente disciplina sulle camere di commercio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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