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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20584/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dalla dismissione di immobili di un ente pubblico previdenziale, nel corso della quale, con atti di compravendita stipulati nel 2001, sarebbero state incluse per errore materiale tra i beni condominiali comuni anche due autorimesse indicate come "C" e "D". L’ente, poi succeduto nell’azione dall’INPDAP all’INPS, ha chiesto: la rettifica dei contratti; la restituzione delle somme percepite a titolo di canoni di locazione relativi alle autorimesse; il rilascio delle porzioni asseritamente indebitamente trasferite; il risarcimento del danno per la mancata o ritardata vendita delle medesime autorimesse. I convenuti hanno contestato che vi fosse errore materiale, sostenendo che i rogiti richiamavano l’obbligo urbanistico di destinazione a parcheggio e che, comunque, l’atto di rettifica non era efficace perché non sottoscritto da tutti gli acquirenti validamente rappresentati. In appello l’ente ha censurato la decisione di merito che aveva escluso l’errore materiale, deducendo violazione degli artt. 1362 e 1117 c.c. e delle norme speciali sulla cartolarizzazione/dismissione (d.l. n. 351 del 2001 e relative disposizioni), sostenendo che le autorimesse non fossero mai state parti comuni, non fossero state incluse nel piano di dismissione residenziale e non fossero state validamente valutate nel prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una diversa lettura delle clausole contrattuali e delle risultanze di merito, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati né in quale punto e modo la Corte territoriale si fosse discostata dagli stessi. Ha inoltre osservato che il ricorrente non può chiedere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio, essendo tale apprezzamento riservato al giudice di merito; ha aggiunto che ricorreva una c.d. doppia conforme, con conseguente limitazione dei vizi deducibili. Il richiamo alla precedente pronuncia in tema di locale portineria non è stato ritenuto pertinente, perché qui i giudici di merito avevano accertato che le autorimesse erano state effettivamente trasferite con gli atti di compravendita. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, oltre al possibile ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Chi deduce in cassazione la violazione dei criteri ermeneutici deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e come il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.

  • art. 1117 c.c.

    Nel ricorso era evocato per sostenere che le autorimesse non potessero qualificarsi come parti comuni, ma la Corte non ne ha fatto applicazione risolutiva, ritenendo la censura inammissibile perché orientata a contestare l'accertamento di merito.

  • artt. 2 e 3 d.l. 351/2001

    Richiamati dal ricorrente quale disciplina speciale della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico; la Corte non ne ha accolto la lettura proposta, perché la questione è stata risolta sul piano dell'interpretazione degli atti e dell'apprezzamento di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto da tale norma.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La Corte ha richiamato la doppia conforme per escludere la deducibilità dell'omesso esame di fatti storici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale non può consistere nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo negoziale: occorre indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
  • L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di logicità e correttezza giuridica; non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • Quando sono possibili più interpretazioni plausibili della clausola contrattuale, la scelta del giudice di merito tra queste non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti storici risulta ulteriormente limitato.
  • Il precedente richiamato dal ricorrente non è utilmente invocabile quando il caso concreto presenti un diverso accertamento di fatto sulla effettiva inclusione del bene negli atti di trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareProprietàPossesso
RamiProcesso civileContrattiImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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