Risposta n. 323 del 9/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina IVA delle operazioni di riparazione e sostituzione di prodotti (e/o loro componenti) in garanzia
Il quesito
Qual è il trattamento IVA delle varie movimentazioni connesse alla riparazione/sostituzione in garanzia (1) invio di pezzi di ricambio dallo Stato UE X al centro di riparazione in Italia, (2) invio da cliente finale italiano al centro di riparazione in Italia, (3) invio dal cliente italiano al centro in UE X e rimpatrio dopo la riparazione, (4) invio da X in Italia di prodotto nuovo a titolo di sostituzione in garanzia, (5) rimpatrio dall'Italia a X di parti difettose smontate o di prodotti non riparabili), nonché conseguenze ai fini Intrastat e di eventuale qualificazione come cessione a se stessa / acquisto intracomunitario
Soluzione prospettata dal contribuente
La Società (Istante) sostiene che la maggior parte di tali movimentazioni sono prive di rilevanza IVA perché compiute a titolo gratuito nell'ambito di obblighi di garanzia: le riparazioni/sostituzioni sono incluse nel prezzo originario e quindi non imponibili; anche la cessione gratuita di ricambi è parte integrante del servizio di garanzia e non dovrebbe costituire un acquisto intracomunitario in Italia; analoghe interpretazioni sarebbero state fornite dalle amministrazioni fiscali degli Stati X e Y; inoltre, a suo avviso non sussiste obbligo Intrastat per movimenti in regime di garanzia
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia condivide in parte il contribuente: per i movimenti dal cliente al centro italiano (quesiti 2 e 3) e per la consegna gratuita al cliente del prodotto sostitutivo (quesito 4) esclude rilevanza IVA per mancanza di onerosità e trasferimento di proprietà. Tuttavia, sull'invio dei pezzi di ricambio da X al centro di riparazione in Italia (quesito 1) ritiene che si configuri una cessione a se stessa assimilata a cessione intracomunitaria e, in Italia, un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art.38 d.l.331/1993 (pur escludendo l'obbligo Intrastat per garanzia). Per le parti difettose rimandate da Italia a X distingue: se non vi è trasferimento di proprietà (5a) manca imponibilità; se vi è trasferimento di proprietà (5b) si può integrare la fattispecie di cessione a se stessa ed applicarsi l'art.41 del d.l.331/1993, con esclusione dell'obbligo Intrastat
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