Risposta n. 325 del 9/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCessione proventi diritti musicali a società residente in Lussemburgo - inquadramento fiscale (imposte dirette, ritenute, IVA, imposta di registro)
Il quesito
La società lussemburghese ALFA, priva dichiarata di stabile organizzazione in Italia, intende acquistare da vari artisti la cessione fino a 2/3 dei proventi futuri gestiti da S.I.A.E. fino a un importo prefissato. Si chiede il trattamento fiscale relativo a imposte dirette, ritenute, IVA e imposta di registro e si propone una serie di comportamenti (dichiarazione degli artisti, assoggettamento a ritenute, applicazione del Trattato italo‑lussemburghese, reverse charge IVA, imposta di registro in misura fissa).
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che si tratti di cessione pro soluto di crediti futuri (quota di royalties 2/3); gli artisti dovrebbero dichiarare il corrispettivo come reddito di lavoro autonomo o reddito diverso (art. 53/67 TUIR) beneficiando della deduzione forfetaria; i proventi incassati da ALFA sarebbero redditi d'impresa per la società lussemburghese; ALFA non sarebbe sostituto d'imposta in Italia; ritiene applicabile l'aliquota convenzionale del 10% sulle royalties; i corrispettivi sarebbero fatturati senza IVA con meccanismo di reverse charge e l'atto di cessione sarebbe soggetto a imposta di registro in misura fissa.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia osserva che non può valutare residenza o stabile organizzazione sullo strumento dell'interpello; i quesiti 1 e 2 (riguardanti gli artisti non firmatari) sono inammissibili. Sul ruolo di sostituto: i non residenti sono obbligati alla sostituzione solo se hanno stabile organizzazione in Italia o obbligo di dichiarazione. Contrariamente all'istante, l'AdE ritiene che ALFA acquisti solo il diritto all'incasso dei crediti futuri e non la titolarità sui diritti d'autore: quindi S.I.A.E. continuerà ad applicare le ritenute come se pagasse gli autori e la qualificazione reddituale rimane quella degli autori. L'incasso da parte di ALFA è un mero flusso finanziario non rilevante ai fini IVA. Infine, il contratto di cessione di crediti è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'aliquota dello 0,50% (art. 49 d.P.R. 131/1986 e Tariffa parte prima, art. 6).
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