Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 312 del 8/05/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene che, per la presenza di polpa evidente e non finemente suddivisa, il prodotto debba essere classificato tra le "frutta altrimenti preparate" richiamate dal n.74 e quindi beneficiare dell'aliquota IVA del 10%, richiamando precedenti risoluzioni e il parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane.

Aliquota IVA – Cessione succo a base di purea di frutta – N. 74) Tabella A– Parte III allegata al d.P.R. n. 633/1972

Il quesito

Se la cessione del prodotto X (miscela di purea e succhi di frutta/ortaggi, 500 ml, 55,3% polpa, senza zuccheri aggiunti) rientri nell'aliquota IVA ridotta del 10% prevista dal n.74 della Tabella A, Parte III.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate, richiamando il parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane (analisi: zuccheri totali 10,1%, zuccheri aggiunti nulli, presenza di acido ascorbico ammesso), conclude che il prodotto conserva il carattere originario di succo e va classificato nella sottovoce NC 2009 90 (succhi di frutta non fermentati). Pertanto la cessione non può beneficiare dell'aliquota ridotta del 10% prevista dal n.74.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.