Risposta n. 312 del 8/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che, per la presenza di polpa evidente e non finemente suddivisa, il prodotto debba essere classificato tra le "frutta altrimenti preparate" richiamate dal n.74 e quindi beneficiare dell'aliquota IVA del 10%, richiamando precedenti risoluzioni e il parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane.
Aliquota IVA – Cessione succo a base di purea di frutta – N. 74) Tabella A– Parte III allegata al d.P.R. n. 633/1972
Il quesito
Se la cessione del prodotto X (miscela di purea e succhi di frutta/ortaggi, 500 ml, 55,3% polpa, senza zuccheri aggiunti) rientri nell'aliquota IVA ridotta del 10% prevista dal n.74 della Tabella A, Parte III.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate, richiamando il parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane (analisi: zuccheri totali 10,1%, zuccheri aggiunti nulli, presenza di acido ascorbico ammesso), conclude che il prodotto conserva il carattere originario di succo e va classificato nella sottovoce NC 2009 90 (succhi di frutta non fermentati). Pertanto la cessione non può beneficiare dell'aliquota ridotta del 10% prevista dal n.74.
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