Sentenza del 12/12/2019 n. 32553 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società la contabilizzazione di fatture relative a cessioni di rottami emesse da società cartiere, ritenendo le operazioni soggettivamente inesistenti e collegate alla copertura di acquisti di materiale ferroso di provenienza illecita. L'accertamento aveva rettificato il reddito d'impresa da Euro 77.187,00 a Euro 2.484.159,00, con maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. La società ha contestato, tra l'altro, l'assenza di prova dell'inesistenza soggettiva, l'omessa motivazione della CTR, l'applicabilità del reverse charge, la violazione del principio di neutralità IVA e l'entità delle sanzioni. L'Agenzia ha invece sostenuto che la CTR avesse erroneamente escluso il recupero delle imposte dirette senza verificare l'effettività, l'inerenza, la coerenza economica e il mancato utilizzo dei costi per attività delittuose.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi della società, ritenendo adeguatamente affrontata dalla CTR la questione dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e non sindacabile in cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha inoltre confermato che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il reverse charge non rende detraibile l'IVA quando mancano i presupposti sostanziali dell'operazione, anche se gli adempimenti formali sono stati eseguiti. Ha accolto il quinto motivo della società limitatamente alle sanzioni, disponendo l'applicazione retroattiva del più favorevole regime introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015. Ha accolto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia, stabilendo che la CTR avrebbe dovuto verificare concretamente l'esistenza, l'inerenza, la competenza, la certezza, la determinabilità e la coerenza economica dei costi, nonché l'eventuale diretto utilizzo dei beni per un delitto non colposo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della domanda o del motivo non espressamente esaminato.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Il controllo della Cassazione è limitato al mancato esame di un fatto storico decisivo e non consente di rivalutare le prove o contestare la sufficienza della motivazione, ridotta al minimo costituzionale.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 74, comma 8
Disciplina della detrazione IVA, della fatturazione e del reverse charge per i rottami
Il reverse charge richiede la corrispondenza sostanziale, anche soggettiva, tra l'operazione fatturata e quella effettivamente realizzata. In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA non è detraibile e il meccanismo non può essere invocato sulla base dei soli adempimenti formali.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1 e 2, convertito nella L. n. 44 del 2012, e L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis
Sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, salvo il mancato rispetto dei requisiti fiscali o l'utilizzo diretto dei beni o servizi per un delitto non colposo
La deducibilità dei costi non è esclusa automaticamente dalla consapevolezza della frode o dall'inesistenza soggettiva del cedente, ma il contribuente deve provare effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità e coerenza economica del costo.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis.3, introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015
Per le operazioni inesistenti soggette a inversione contabile si applica la sanzione dal 5 al 10 per cento dell'imponibile, con minimo di Euro 1.000
La disciplina sanzionatoria più favorevole si applica retroattivamente alle violazioni non ancora definite, anche d'ufficio e in sede di cassazione, in applicazione del principio del favor rei.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3
Principio del favor rei in materia tributaria
Le disposizioni sanzionatorie sopravvenute più favorevoli devono essere applicate retroattivamente, anche d'ufficio, purché il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Requisiti di deducibilità dei componenti negativi di reddito
La contabilizzazione non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare l'esistenza, l'inerenza, la competenza, la certezza o determinabilità e, quando contestata, la coerenza economica del costo.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi presuntivi dell'inesistenza dell'interposto; una volta fornita tale prova, il contribuente deve documentare la reale operazione, la propria estraneità alla frode e l'adozione di cautele ragionevoli.
- Il reverse charge non protegge automaticamente il contribuente: la neutralità dell'IVA opera solo quando sono rispettati anche i requisiti sostanziali dell'operazione, non soltanto quelli formali.
- I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono, in linea di principio, essere deducibili ai fini delle imposte dirette, ma il contribuente deve provare effettività, inerenza, coerenza economica e il mancato impiego diretto dei beni in un delitto non colposo.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle fatture, dei documenti o delle testimonianze: occorre dimostrare un reale omesso esame di un fatto storico decisivo, una violazione di legge o una motivazione radicalmente apparente.
- Le sanzioni tributarie devono essere ricalcolate secondo la disciplina sopravvenuta più favorevole, anche retroattivamente e d'ufficio, se la contestazione non è ancora definitiva.
- Quando entrambe le parti impugnano la stessa sentenza, l'impugnazione successiva assume normalmente natura di ricorso incidentale, anche se presentata con atto separato, purché siano rispettati i termini processuali.
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