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Legge

L.R. Lazio 9/2023

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome

Normativa regionaleL.R. Lazio 9/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ratifica l’intesa del 6 dicembre 2022 tra Regioni e Province autonome per istituire formalmente la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’intesa diventa efficace con l’ultima ratifica regionale o provinciale. È inoltre confermato il contributo annuale al CINSEDO, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e conferma del contributo al CINSEDO

Ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

La legge regionale ratifica l’intesa sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il provvedimento opera nell’ambito della Regione e si inserisce nel quadro costituzionale e statutario richiamato dalla legge.

Oggetto e finalità della ratifica

La disciplina si limita a recepire formalmente l’intesa allegata, confermando l’adesione della Regione al processo di istituzionalizzazione della Conferenza. Non introduce una disciplina autonoma sostanziale, ma rende efficace, per l’ordinamento regionale, l’accordo interregionale.

Efficacia dell’intesa

L’intesa ratificata acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale o provinciale di ratifica. La piena operatività dell’accordo è quindi collegata al completamento delle ratifiche da parte di tutti i soggetti aderenti.

Contributo al CINSEDO

La Regione conferma il proprio contributo annuale al Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, già previsto dalla legge regionale 1° febbraio 1984, n. 11. Il contributo è espressamente qualificato come quota associativa e prosegue secondo la disciplina già vigente.

Copertura finanziaria

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le spese restano imputate alle risorse già stanziate nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", già destinate alle medesime finalità.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Si tratta di una norma a efficacia attuale, ma con contenuto prevalentemente istitutivo e finanziario, legato a rapporti interistituzionali tuttora utili e non limitato a un esercizio finanziario chiuso.

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