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Legge

L.R. Lazio 7/2023

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

Normativa regionaleL.R. Lazio 7/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale il Garante per la tutela delle persone con disabilità, ne definisce destinatari, funzioni, relazioni istituzionali, struttura, elezione, incompatibilità, trattamento economico e copertura finanziaria. Prevede una durata quinquennale dell’incarico. Il testo consolidato contiene modifiche successive, ma resta riferito alla Regione indicata.

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

La legge istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, con il compito di promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità nel territorio regionale. L’assetto normativo si ispira alla legge n. 104/1992, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Finalità e natura dell’ufficio

Il Garante opera come figura indipendente, autonoma e imparziale, non soggetta a controlli gerarchici o funzionali nell’esercizio delle proprie attribuzioni. La sua funzione è di tutela diffusa dei diritti, di vigilanza e di impulso amministrativo e sociale a favore delle persone con disabilità.

Destinatari della tutela

L’attività del Garante riguarda:

  • persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o stabilmente dimoranti nel territorio regionale, con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992;
  • persone con disabilità in via di accertamento, in attesa del riconoscimento definitivo;
  • dal 2024, anche persone non residenti né domiciliate nel territorio regionale, quando subiscano nel territorio regionale episodi discriminatori o lesivi della dignità e dei diritti delle persone con disabilità.

Funzioni e poteri

Il Garante svolge una pluralità di funzioni di vigilanza, promozione e segnalazione. In particolare:

  • vigila sull’assistenza alle persone con disabilità e sulle condizioni di chi è ospite di strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie presenti nella Regione;
  • presta attenzione particolare alle persone non autodeterminabili e prive di legami familiari;
  • segnala alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità;
  • promuove prevenzione e contrasto delle discriminazioni, delle distinzioni e delle restrizioni fondate sulla disabilità;
  • promuove azioni contro sfruttamento, violenza e abuso, anche in collaborazione con i soggetti previsti dalla normativa statale antidiscriminatoria;
  • vigila su pari opportunità nell’accesso all’istruzione e nel lavoro, inclusi orientamento, formazione professionale e tirocini;
  • promuove il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, raccordandosi con la Consigliera di parità;
  • vigila sull’attuazione della normativa sul disability manager;
  • promuove l’accessibilità dei luoghi e degli spazi, con particolare riguardo alle barriere architettoniche, sensoriali e digitali;
  • può proporre misure alle amministrazioni competenti per migliorare l’attività amministrativa in funzione della tutela dei diritti;
  • promuove formazione, aggiornamento, buone pratiche e scambio di esperienze;
  • raccoglie ed elabora dati e sostiene studi e ricerche, anche in collaborazione con l’Osservatorio nazionale;
  • promuove iniziative con enti locali, aziende sanitarie, scuole, istituzioni e associazioni;
  • realizza attività informative e di sensibilizzazione, anche su bullismo e cyberbullismo verso persone con disabilità;
  • favorisce l’accesso ai servizi pubblici, in particolare a quelli sanitari, garantendo il diritto all’assistenza sanitaria anche per chi non è in grado di collaborare con il personale medico;
  • segnala la necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi delle amministrazioni;
  • promuove la deistituzionalizzazione e progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, orientati all’abitare in autonomia o in cohousing;
  • vigila affinché le decisioni sui diritti fondamentali derivino dalla libera volontà della persona, espressa senza condizionamenti e con modalità compatibili con le condizioni individuali.

Il Garante può inoltre informare gli interessati sui diritti, sulla normativa di riferimento e sulle possibili forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio-assistenziale, economica e legale.

Collaborazioni, coordinamento e accesso alle informazioni

Per svolgere le proprie funzioni, il Garante:

  • promuove intese e collaborazioni con enti pubblici e privati e con istituzioni, incluso il CORECOM;
  • si coordina con la Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap, con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, con il Garante delle persone private della libertà personale, con il difensore civico e con la Consigliera di parità della Regione;
  • informa i soggetti interessati quando ritenga che la situazione possa essere portata anche all’attenzione di altre autorità di garanzia, per una tutela coordinata.

Il Garante ha diritto di ottenere da uffici regionali, ASL, enti e società partecipate, ASP, comuni e altri enti pubblici tutte le informazioni, gli atti e i documenti necessari all’esercizio delle funzioni.

Rapporti con gli organi istituzionali

Il Garante riferisce periodicamente agli organi regionali:

  • di norma ogni sei mesi alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di politiche sociali;
  • annualmente al Consiglio regionale, con una relazione sulla condizione delle persone con disabilità nella Regione, sui servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sulle attività svolte e su quelle programmate per l’anno successivo;
  • annualmente al Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità e alla Cabina di regia previsti dalla legge regionale n. 10/2022.

La relazione annuale al Consiglio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è consultabile sul sito istituzionale del Consiglio regionale insieme ai materiali connessi.

Struttura organizzativa

Per l’espletamento delle attività, il Garante si avvale di una struttura organizzativa istituita ai sensi della normativa regionale sull’organizzazione del Consiglio e della Giunta. Può inoltre avvalersi, previa intesa, della collaborazione dei servizi sociali comunali e dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali.

Elezione, durata, incompatibilità e revoca

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con una maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Il mandato dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza resta in carica fino all’elezione del successore e comunque per non più di quarantacinque giorni.

La carica richiede specifica competenza ed esperienza nella tutela delle persone con disabilità oppure esperienza in incarichi istituzionali di particolare responsabilità nelle materie sociali.

Sono previste incompatibilità con:

  • mandato parlamentare italiano o europeo, cariche di governo nazionale, incarichi elettivi e di governo regionali, provinciali e comunali, nonché carica di sindaco;
  • sindaco e consigliere della Città metropolitana di Roma Capitale;
  • direzioni generali, sanitarie e amministrative di ASL e aziende ospedaliere;
  • incarichi di amministrazione o dirigenza in enti, imprese o associazioni che ricevano sovvenzioni o contributi dalla Regione, nonché in enti pubblici, aziende pubbliche o società partecipate.

È inoltre incompatibile qualsiasi attività che presenti, anche potenzialmente, conflitto d’interessi con le funzioni del Garante, nonché il lavoro subordinato a tempo pieno.

Per i dipendenti regionali o di enti dipendenti dalla Regione, l’incarico comporta collocamento in aspettativa senza assegni con conservazione del posto; il periodo è utile ai fini previdenziali, di quiescenza e dell’anzianità di servizio.

Se emerge una causa di incompatibilità dopo l’elezione, il Presidente del Consiglio regionale invita a rimuoverla entro quindici giorni; in mancanza, dichiara la decadenza e avvia la sostituzione. Il Consiglio può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza. In caso di dimissioni o impedimento, il successore deve essere eletto entro quarantacinque giorni.

Trattamento economico

Al Garante spetta un’indennità di funzione mensile per dodici mensilità pari al 50% dell’indennità lorda mensile dei consiglieri regionali. In caso di missione per ragioni di ufficio, spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri della legge sono coperti, con decorrenza dal 2024, mediante apposita voce di spesa nel bilancio regionale, alimentata da riduzioni di stanziamenti già iscritti nel bilancio:

  • 50.000 euro annui per ciascuna annualità dal 2024 al 2026 a valere sul funzionamento del Consiglio regionale;
  • 10.000 euro annui per ciascuna annualità dal 2024 al 2026 a valere sul fondo speciale.

Per la struttura organizzativa del Garante, invece, la legge prevede attuazione senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando risorse già disponibili nel programma regionale sulle risorse umane.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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