Deliberazione n. 397 del 10/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 25 giugno 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Le misure erano finalizzate a impedire la diffusione, sulle piattaforme indicate, di materiale sessualmente esplicito segnalato dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. È stata inoltre prescritta la conservazione, per dodici mesi e ai soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento odierno ha natura di ratifica ex art. 33-bis del regolamento interno del Garante.
Ratifica dei provvedimenti d’urgenza contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure d’urgenza per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista per i casi di c.d. revenge porn. La decisione interviene a seguito di una segnalazione dell’interessato relativa al rischio di diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni quando vi sia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato e istruttoria
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Il Garante dà atto dell’esame della compatibilità di quanto segnalato con la disciplina speciale e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.
Misure adottate in via d’urgenza
Con le determinazioni nn. 209 e 210 del 25 giugno 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 10 luglio 2025, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 209/2025 e 210/2025 adottati il 25 giugno 2025. La ratifica conferma le misure preventive e conservative disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme, senza indicare sanzioni pecuniarie o ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già adottate in via urgente.
Punti principali
Origine della segnalazione
Una persona interessata ha segnalato al Garante la possibile circolazione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano e destinati a rimanere privati, chiedendo un intervento sulle piattaforme Instagram e Telegram.
Adozione d’urgenza delle misure
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente competente ha adottato il 25 giugno 2025 due determinazioni d’urgenza: l’ingiunzione ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 10 luglio 2025, ha ratificato i provvedimenti nn. 209/2025 e 210/2025 adottati in via d’urgenza dal Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
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