Ordinanza ingiunzione o revoca n. 390 del 10/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Magna PT S.p.A., nell'ambito del colloquio di rientro al lavoro dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, ha trattato dati personali dei dipendenti, anche appartenenti a categorie particolari, tramite un modulo compilato dal responsabile e conservato in azienda. Il trattamento è stato ritenuto illecito per assenza di idonea base giuridica, informativa inadeguata, violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione, nonché per raccolta di dati non pertinenti alla valutazione dell'attitudine professionale dei lavoratori. Il Garante ha ordinato il divieto di ulteriore trattamento e la cancellazione dei dati, oltre a una sanzione pecuniaria di 50.000 euro e alla pubblicazione del provvedimento.
Magna PT S.p.A.: illecito trattamento dei dati dei dipendenti nel colloquio di rientro al lavoro e nel modulo RTWI
Magna PT S.p.A.: illecito trattamento dei dati nel colloquio di rientro al lavoro
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento effettuato da Magna PT S.p.A. mediante il modulo RTWI ("Return to Work Interview") utilizzato al rientro dei dipendenti dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione sindacale e si è concluso con l'accertamento dell'illiceità del trattamento, l'adozione di misure correttive e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Origine del procedimento e attività istruttoria
La segnalazione, presentata ai sensi dell'art. 144 del Codice, lamentava che i lavoratori venissero sottoposti a un colloquio di rientro con compilazione di un questionario dopo assenze per malattia, ricovero o infortunio. La Società ha risposto a più richieste di informazioni ex art. 157 del Codice, descrivendo il modulo come strumento gestionale finalizzato a intercettare situazioni di difficoltà, facilitare il reinserimento e valutare eventuali misure organizzative o di tutela.
La Società ha inoltre rappresentato che:
- il modulo è stato progressivamente modificato nel 2020 e nel 2021;
- l'informativa in intestazione è stata ampliata nel tempo;
- il documento è conservato nel fascicolo personale del dipendente e accessibile a personale autorizzato;
- la compilazione sarebbe facoltativa e i dati sarebbero trattati per finalità di prevenzione e salute e sicurezza.
Fatti accertati
All'esito dell'istruttoria, il Garante ha accertato che, quantomeno dal 2020, la Società sottoponeva i dipendenti, al rientro da periodi di assenza, a un colloquio con il responsabile, che compilava il modulo con le informazioni fornite dal lavoratore. Il modulo veniva poi trasmesso all'Ufficio HR, che lo conservava nel fascicolo personale.
Il modulo è stato modificato in più versioni; quella in uso dal settembre 2021 conteneva una premessa sulle finalità preventive e richiami a ulteriori documenti aziendali. Tuttavia, il Garante ha ritenuto che le informazioni raccolte potessero riguardare anche dati relativi alla salute o comunque dati non pertinenti alla valutazione dell'attitudine professionale.
Valutazioni sulla normativa applicabile
Il Garante ha richiamato i principi generali dell'art. 5 GDPR e le regole sul trattamento dei dati personali dei lavoratori. In particolare:
- per i dati comuni, il trattamento può fondarsi su esecuzione del contratto o obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. b) e c));
- per i dati particolari, opera il divieto generale di cui all'art. 9, salvo eccezioni tassative;
- nell'ambito del rapporto di lavoro, il trattamento di dati particolari è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 9, par. 2, lett. b), in presenza di specifiche garanzie;
- l'art. 13 GDPR impone una informativa preventiva e adeguata;
- l'art. 113 Codice richiama l'art. 8 Statuto dei lavoratori e l'art. 10 d.lgs. 276/2003 in materia di dati non pertinenti all'attitudine professionale.
Il Garante ha inoltre ribadito che la sorveglianza sanitaria è di competenza del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e non del datore di lavoro.
Assenza di un'idonea informativa
Secondo l'Autorità, il contenuto informativo presente nei moduli e nei documenti aziendali non era sufficiente a soddisfare l'art. 13 GDPR. Le poche righe inserite nei moduli non descrivevano in modo adeguato lo specifico trattamento, e non vi erano rinvii sufficientemente chiari a un'informativa dedicata e completa.
Il Garante ha anche osservato che l'espressione relativa alle "persone presenti" nel colloquio era ambigua e poteva far pensare alla presenza di soggetti ulteriori rispetto al lavoratore e all'intervistatore.
Illiceità della base giuridica e dati particolari
L'Autorità ha escluso che la Società potesse fondare il trattamento sul consenso dei lavoratori, sia per la generale inidoneità del consenso nel rapporto di lavoro, sia perché il trattamento riguardava dati particolari, rispetto ai quali il diritto interno non consente di utilizzare il consenso o il legittimo interesse come base giuridica alternativa in questa fattispecie.
Il Garante ha rilevato che alcune domande presenti nei moduli consentivano la raccolta di informazioni sullo stato di salute, su eventuali problemi di salute, su prescrizioni o limitazioni e su altre circostanze potenzialmente riconducibili a categorie particolari di dati.
Violazione del principio di minimizzazione
È stata accertata anche la violazione del principio di minimizzazione. Secondo il Garante, molte informazioni raccolte erano non pertinenti o comunque eccedenti rispetto alla finalità dichiarata, specie perché già note all'Ufficio HR o comunque non necessarie per la gestione del rientro.
L'Autorità ha ritenuto che la procedura determinasse una duplicazione ingiustificata di dati, compresi dati particolari, senza una chiara esigenza concreta e senza che fosse dimostrata la necessità di tali acquisizioni nel colloquio con il responsabile.
Violazione del principio di limitazione della conservazione
La Società aveva indicato un periodo massimo di conservazione di 10 anni, pur dichiarando di procedere spesso alla cancellazione prima del termine. Il Garante ha ritenuto tale impostazione non sufficientemente chiara e, in ogni caso, sproporzionata rispetto ai dati trattati.
L'Autorità ha evidenziato che non risultavano definiti in modo adeguato i criteri effettivi di cancellazione e che ciò impediva all'interessato di conoscere con precisione la durata della conservazione, in violazione dell'art. 5, par. 1, lett. e) GDPR.
Dati non pertinenti e art. 113 Codice
Il Garante ha inoltre ravvisato la violazione dell'art. 113 Codice, poiché le domande contenute nei moduli potevano condurre alla raccolta di informazioni non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. In particolare, sono stati considerati problematici alcuni quesiti presenti nelle diverse versioni del modulo, idonei a far emergere informazioni sul rapporto di lavoro, sulle condizioni personali e su situazioni di disagio non pertinenti.
Esito del procedimento e provvedimenti correttivi
Il Garante ha ritenuto che le difese della Società non fossero sufficienti a determinare l'archiviazione. Ha quindi dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato da Magna PT S.p.A. per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), 6, 9, 13, 88 GDPR e 113 Codice.
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
- divieto dell'ulteriore trattamento dei dati raccolti e conservati tramite i moduli RTWI;
- cancellazione dei dati entro 60 giorni dalla notifica;
- obbligo di comunicare e documentare le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento entro lo stesso termine.
Sanzione amministrativa e pubblicazione
Ai sensi dell'art. 83 GDPR e dell'art. 166 Codice, il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro. Nella quantificazione ha considerato, tra l'altro:
- la gravità della violazione e il coinvolgimento di dati relativi alla salute;
- la durata, protrattasi almeno dal 2020;
- l'elevato numero di interessati, pari a tutti i lavoratori potenzialmente sottoposti al colloquio;
- il grado di responsabilità del titolare;
- la cooperazione con l'Autorità;
- le condizioni economiche del contravventore.
È stata inoltre disposta la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione e del provvedimento sul sito del Garante, con annotazione nel registro interno dell'Autorità.
Punti principali
Origine della segnalazione e attività istruttoria
Il procedimento nasce da una segnalazione sindacale del 23 agosto 2021 relativa al cosiddetto "colloquio di rientro dal lavoro" e alla compilazione del modulo RTWI da parte dei lavoratori dopo assenze per malattia, ricovero o infortunio. A seguito di richieste di informazioni ex art. 157 Codice, la Società ha descritto il modulo come prassi gestionale finalizzata al reinserimento del dipendente e alla tutela della salute psicofisica, con successiva valutazione dell'Ufficio HR e, se del caso, del medico competente.
Trattamento esaminato e contenuto dei moduli
Il Garante ha accertato che, quantomeno dal 2020, i lavoratori venivano sottoposti al rientro da assenze a un colloquio con il responsabile, che compilava un modulo con le informazioni fornite dal dipendente. I moduli sono stati modificati nel tempo, con una versione in uso dal settembre 2021. Dalle domande contenute nei moduli potevano emergere dati relativi alla salute, a situazioni di disagio, a restrizioni o prescrizioni del medico competente e ad altri aspetti non pertinenti alla mera gestione dell'assenza.
Violazioni riscontrate
L'Autorità ha ritenuto violati i principi di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) GDPR), nonché gli artt. 6, 9, 13 e 88 GDPR e l'art. 113 Codice. In particolare: l'informativa era insufficiente; la base giuridica invocata dalla Società non era idonea, poiché nel rapporto di lavoro il consenso non è normalmente libero e il legittimo interesse non può supplire in mancanza di una base corretta; il trattamento eccedeva quanto necessario; e venivano raccolti dati non pertinenti ai fini dell'attitudine professionale.
Valutazioni del Garante su base giuridica e informativa
Il Garante ha escluso che il trattamento rientrasse nella sorveglianza sanitaria, competenza esclusiva del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008. Ha inoltre osservato che le poche indicazioni presenti nel modulo non erano sufficienti a integrare l'informativa dell'art. 13 GDPR e che non risultavano ulteriori informazioni specifiche in altri documenti aziendali. L'assenza di un'informativa idonea ha inoltre inficiato l'eventuale consenso dei lavoratori, comunque non idoneo come base giuridica in un contesto caratterizzato da asimmetria del rapporto di lavoro.
Misure adottate e sanzione
Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento, ha ordinato il divieto di ulteriore trattamento dei dati raccolti con i moduli RTWI e la cancellazione dei dati entro 60 giorni dalla notifica, con obbligo di riscontro documentato. Ha inoltre applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro, valutando la gravità della violazione, la durata dal 2020, l'elevato numero di interessati, la presenza di dati sulla salute e la cooperazione prestata dalla Società. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento e dell'ordinanza ingiunzione sul sito del Garante.
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