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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 387 del 10/07/2025

Provvedimento del 10 luglio 2025

Garante Privacy387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che il Comune di Langhirano ha pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" diversi registri degli accessi contenenti nominativi, oggetti delle richieste ed elementi riferibili a terzi, rendendo così diffusi online dati personali in assenza di idonea base giuridica e senza adeguata anonimizzazione. In un caso i dati diffusi erano anche idonei a rivelare indirettamente lo stato di salute dell’interessato. Il Garante ha rilevato la violazione di GDPR, Codice privacy e norme sulla trasparenza, ha ritenuto cessata la condotta per la rimozione dei file dal sito, ma ha comunque irrogato una sanzione pecuniaria di 12.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento.

Comune di Langhirano: pubblicazione online del registro degli accessi con dati personali e, in un caso, dati sulla salute

Comune di Langhirano: pubblicazione online del registro degli accessi con dati personali e dati sulla salute

Il provvedimento riguarda il Comune di Langhirano e la diffusione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di diversi file contenenti il registro delle richieste di accesso agli atti. L'istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione e ha riguardato la pubblicazione online di nominativi, oggetti delle richieste ed elementi idonei a rivelare informazioni riferite a terzi.

Origine del procedimento e contenuto dei documenti pubblicati

L'Ufficio del Garante ha verificato la presenza di più file relativi agli accessi, riferiti a centinaia di istanze, contenenti dati quali:

  • data e numero di protocollo;
  • oggetto;
  • classificazione;
  • mittente;
  • destinatario;
  • tipologia di accesso (documentale o civico);
  • esito.

Nei campi "oggetto" e "mittente" erano indicati il nominativo del richiedente e, in molti casi, informazioni che consentivano di comprendere il contenuto della richiesta e di individuare anche soggetti terzi interessati dagli atti richiesti.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama innanzitutto la nozione di dato personale di cui all'art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, evidenziando che il nome e cognome consentono l'identificazione diretta della persona fisica.

Sul versante della pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, vengono richiamati:

  • l'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice privacy, che consente la diffusione solo nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali;
  • l'art. 7-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, che ammette la pubblicazione di dati e documenti non obbligatori solo in forma anonima;
  • l'art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, sul principio di minimizzazione.

Sono inoltre richiamate le Linee guida ANAC sul registro degli accessi e la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, entrambe chiare nel prevedere la pubblicazione dell'elenco delle richieste, dell'oggetto, della data e dell'esito, con oscuramento dei dati personali eventualmente presenti.

Valutazione della condotta del Comune

Il Comune ha sostenuto che la pubblicazione fosse frutto di una interpretazione ampia del principio di trasparenza e ha richiamato l'assenza di ulteriori dati identificativi, come codice fiscale o residenza. Ha inoltre evidenziato di aver rimosso i file dal gestionale e di non aver ricevuto segnalazioni o reclami.

Il Garante ha ritenuto tali argomenti non idonei a giustificare la condotta, osservando che:

  • non esiste una norma che imponga la pubblicazione dei nominativi dei richiedenti accesso o dei soggetti cui gli atti si riferiscono;
  • il registro degli accessi è solo raccomandato, non comporta automaticamente la diffusione online dei dati personali;
  • la pubblicazione in chiaro dei nomi e dei contenuti delle richieste è incompatibile con i principi di necessità, pertinenza e minimizzazione;
  • l'indicazione dei soli nomi e cognomi è sufficiente a integrare un trattamento di dati personali.

Diffusione di dati sulla salute

In almeno un caso, il contenuto dell'istanza pubblicata consentiva di desumere indirettamente una condizione di salute, con riferimento a una richiesta relativa allo stato pratica per la devoluzione di un contributo per la rimozione di barriere architettoniche. Il Garante ha quindi ravvisato anche la violazione dell'art. 9 GDPR e dell'art. 2-septies, comma 8, del Codice, che vieta la diffusione di dati sulla salute.

Esito dell'istruttoria e qualificazione delle violazioni

Il Garante ha escluso l'archiviazione, rilevando che non ricorrevano i presupposti previsti dal regolamento interno per chiudere il procedimento senza conseguenze. Ha quindi accertato l'illiceità del trattamento per violazione:

  • degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR;
  • degli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 6, parr. 2 e 3, lett. b), GDPR;
  • dell'art. 9, parr. 1, 2 e 4, GDPR;
  • degli artt. 2-ter, commi 1 e 3, e 2-septies, comma 8, del Codice privacy;
  • dell'art. 7-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

Ha inoltre evidenziato che la condotta era almeno colposa, poiché derivante da una lettura eccessivamente estensiva del principio di trasparenza.

Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione

Pur prendendo atto della rimozione dei dati dal sito e della collaborazione del Comune, il Garante ha ritenuto di dover irrogare una sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, nonché dell'art. 166 del Codice.

Nella quantificazione ha considerato:

  • la diffusione online di dati di centinaia di persone;
  • la presenza, in un caso, di dati relativi alla salute;
  • la persistenza della pubblicazione almeno fino alle memorie difensive del Comune;
  • la natura colposa della condotta;
  • la dimensione dell'ente, di medie dimensioni;
  • la collaborazione con l'Autorità e la rimozione dei dati;
  • l'assenza di precedenti pertinenti.

Sulla base di tali elementi, ha determinato la sanzione in euro 12.000.

Dispositivo finale e rimedi

Il Garante ha ordinato al Comune di Langhirano di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell'importo nei termini previsti dall'art. 166, comma 8, del Codice.

Ha inoltre disposto:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante;
  • l'annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.

Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine dell'istruttoria e contenuto dei file pubblicati

L'Autorità ha avviato un'istruttoria a seguito di una segnalazione sulla diffusione di dati personali sul sito istituzionale del Comune di Langhirano. Nella sezione "Amministrazione trasparente" erano accessibili più file relativi al registro delle richieste di accesso agli atti, con centinaia di istanze e dati come data, numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso ed esito.

Natura dei dati diffusi e profili di illiceità

Nei campi "oggetto" e "mittente" erano riportati nominativi e descrizioni delle richieste, spesso con riferimenti a immobili, pratiche edilizie o altri atti riferiti a terzi. Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione online, anche per l'indicizzazione sui motori di ricerca, comportasse una diffusione generalizzata di dati personali non necessaria e sproporzionata rispetto alla finalità di trasparenza.

Valutazione delle difese del Comune

Il Comune ha sostenuto di aver agito in buona fede, in base a una lettura ampia del principio di trasparenza, e ha osservato che non erano presenti ulteriori dati identificativi come codice fiscale o indirizzo. Il Garante ha respinto queste difese, chiarendo che il nome e cognome costituiscono comunque dati personali ai sensi dell'art. 4 GDPR e che la normativa sulla trasparenza non prevede la pubblicazione integrale e non oscurata del registro degli accessi.

Norme violate e caso di dati sulla salute

L'Autorità ha contestato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. c) ed e), 6, parr. 2 e 3, lett. b), e 9, parr. 1, 2 e 4, GDPR, nonché degli artt. 2-ter, commi 1 e 3, e 2-septies, comma 8, del Codice privacy, oltre all'art. 7-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013. In almeno un caso i dati diffusi consentivano di desumere indirettamente lo stato di salute, con conseguente violazione del divieto di diffusione dei dati sanitari.

Sanzione e misure accessorie

Poiché il Comune ha rimosso i dati dal sito web, il Garante ha escluso ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR, ma ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000 euro, ritenendola effettiva, proporzionata e dissuasiva. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito e l'annotazione nel registro interno delle violazioni.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionetrasparenza e pubblicazione onlinediritti degli interessatimisure di sicurezzadati sanitarisanzioni gdpr

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