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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 388 del 10/07/2025

Provvedimento del 10 luglio 2025

Garante Privacy388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che una dottoressa, in qualità di medico di base, registrava le conversazioni con i pazienti durante le visite ambulatoriali senza un’idonea base giuridica e senza fornire un’informativa adeguata. È stata inoltre contestata la mancata risposta a una richiesta di informazioni dell’Autorità ex art. 157 Codice privacy. Il provvedimento dispone una sanzione pecuniaria complessiva di 7.000 euro, ordina la predisposizione di un’informativa entro 60 giorni e prevede la pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul sito del Garante.

Medico di base: registrazione delle conversazioni con i pazienti senza base giuridica e senza informativa, oltre a mancato riscontro al Garante

Registrazione delle conversazioni medico-paziente senza base giuridica e senza informativa

Il Garante ha sanzionato una dottoressa, medico di base, per aver registrato le conversazioni con i pazienti durante le visite ambulatoriali senza un idoneo presupposto di liceità e senza aver predisposto un’informativa adeguata. Il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo di una paziente e si è poi sviluppato anche tramite richiesta di informazioni ex art. 157 Codice privacy.

Fatti e attività istruttoria

La reclamante ha riferito che, entrando nello studio medico, le era stato comunicato che la conversazione sarebbe stata registrata, senza ricevere alcun documento informativo. Nel corso dell’istruttoria la dottoressa ha dichiarato di aver iniziato a usare un registratore dall’estate/dicembre 2022 per tutelarsi da offese, aggressioni verbali e segnalazioni ritenute non veritiere da parte dei pazienti. Ha inoltre ammesso di non aver predisposto alcuna informativa cartacea, sostenendo di aver avvisato verbalmente i pazienti e che il loro silenzio valesse come assenso.

Valutazione sulla base giuridica del trattamento

Il Garante ha richiamato il principio di liceità, correttezza e trasparenza dell’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR e ha precisato che, in ambito sanitario, il consenso non è richiesto per i trattamenti necessari a finalità di cura, quando svolti da professionisti soggetti al segreto professionale ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 GDPR. Tuttavia, la registrazione delle conversazioni non è stata considerata necessaria per la cura del paziente. È stata esclusa anche la possibilità di invocare l’art. 9, par. 2, lett. f) GDPR, poiché la tutela in sede giudiziaria presuppone l’esistenza di un procedimento effettivamente pendente e non una mera prospettiva difensiva preventiva. Ne è derivata la violazione degli artt. 6 e 9, par. 2 GDPR.

Violazione della trasparenza e degli obblighi informativi

L’Autorità ha poi accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 GDPR. La registrazione delle sedute mediche richiedeva una specifica informativa rivolta ai pazienti, che non risultava predisposta. Il Garante ha chiarito che l’informativa deve essere fornita ai sensi dell’art. 13 GDPR indipendentemente dalla base giuridica del trattamento e che l’art. 12 GDPR consente l’informazione orale solo su richiesta dell’interessato, non come sostituto ordinario dell’informativa scritta o comunque strutturata.

Mancato riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità

È stata inoltre accertata la violazione dell’art. 157 Codice privacy, poiché la titolare non aveva risposto alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità. Il Garante ha valorizzato il fatto che il successivo contatto con la Guardia di Finanza abbia consentito l’acquisizione degli elementi istruttori, ma ciò non ha escluso l’illecito omissivo originario.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Il Garante ha applicato l’art. 83 GDPR, considerando le tre condotte come distinte ai sensi del par. 3. Ha qualificato come grave la violazione della base giuridica e quella sulla trasparenza, trattandosi di dati relativi alla salute, mentre ha valutato come media la violazione dell’art. 157 Codice privacy. In concreto, ha determinato:

  • 3.000 euro per la violazione degli artt. 6 e 9, par. 2 GDPR;
  • 3.500 euro per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 GDPR;
  • 500 euro per la violazione dell’art. 157 Codice privacy.

La sanzione complessiva è quindi pari a 7.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83, par. 1 GDPR.

Misure correttive, termini e pubblicazione

In aggiunta alla sanzione pecuniaria, il Garante ha ordinato, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) GDPR, di predisporre entro 60 giorni dalla notifica un’informativa da rendere ai pazienti con riferimento alla registrazione delle sedute mediche. Ha inoltre ingiunto il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata nei limiti di legge, e ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul sito istituzionale. È stata infine ordinata la comunicazione delle iniziative adottate per dare attuazione alle prescrizioni.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento nasce da un reclamo di una paziente che lamentava la registrazione, durante una visita specialistica, delle conversazioni con il medico e la mancata consegna di un documento informativo. L’istruttoria ha poi accertato che la dottoressa aveva iniziato a registrare le conversazioni ambulatoriali dal dicembre 2022 per autotutela rispetto a segnalazioni e conflitti con i pazienti.

Assenza di base giuridica per la registrazione

Il Garante ha ritenuto che la registrazione delle conversazioni medico-paziente non fosse necessaria per finalità di cura e quindi non potesse fondarsi sull’art. 9, par. 2, lett. h) GDPR. È stata esclusa anche la deroga di cui all’art. 9, par. 2, lett. f) GDPR, perché la tutela in sede giudiziaria richiede un procedimento effettivamente pendente e non una mera finalità preventiva o difensiva astratta. Ne è derivata la violazione degli artt. 6 e 9, par. 2 GDPR.

Violazione della trasparenza e degli obblighi informativi

L’Autorità ha accertato anche la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 GDPR, poiché non era stata predisposta alcuna informativa scritta per i pazienti sulla registrazione delle sedute. Il riferimento della professionista a un informazione verbale e a un presunto consenso implicito è stato ritenuto insufficiente, poiché l’art. 12 GDPR impone regole specifiche sulla forma delle informazioni e l’art. 13 richiede comunque la consegna dei contenuti informativi previsti.

Mancato riscontro alla richiesta del Garante

È stata inoltre contestata la violazione dell’art. 157 Codice privacy per non aver risposto tempestivamente alla richiesta di informazioni dell’Autorità. Il Garante ha considerato accertata la violazione, pur prendendo atto che la titolare aveva poi fornito elementi nel corso delle operazioni svolte dalla Guardia di Finanza.

Sanzione, misura correttiva e pubblicazione

Il Garante ha adottato un’ordinanza-ingiunzione con sanzione amministrativa pecuniaria totale di 7.000 euro: 3.000 euro per la mancanza di base giuridica, 3.500 euro per la violazione della trasparenza e 500 euro per il mancato riscontro ex art. 157. È stata inoltre ordinata, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) GDPR, la predisposizione entro 60 giorni di un’informativa da rendere ai pazienti sulla registrazione delle sedute mediche, nonché la pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul sito del Garante.

Come è indicizzato

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