Circolare INAIL n. 38 del 28 maggio 1998
Soppressione dei servizi di cassa degli uffici dellamministrazione finanziaria decreto legislativo 9 luglio 1997, n 237 avvio del regime definitivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità, a regime, per il pagamento delle sanzioni amministrative formali dovute dai datori di lavoro per atti emessi e notificati dal 1° marzo 1998, in sostituzione del precedente versamento presso l’Ufficio del registro. Vengono indicati i dati da riportare nei modelli di pagamento, il ruolo di concessionari, banche e uffici postali, l’obbligo di esibire la ricevuta alla Sede INAIL entro 60 giorni dalla notifica e alcune misure transitorie nelle more della definizione della modulistica e delle procedure informatiche. È inoltre precisato che restano da definire le determinazioni sulla restituzione delle spese di notifica.
Soppressione dei servizi di cassa e versamento delle sanzioni amministrative formali INAIL in regime definitivo
Soppressione dei servizi di cassa e avvio del regime definitivo per il versamento delle sanzioni amministrative formali INAIL
La circolare disciplina il passaggio al regime definitivo per il pagamento delle sanzioni amministrative formali dovute dai datori di lavoro, conseguente alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Le istruzioni riguardano gli atti emessi e notificati dal 1° marzo 1998 e precisano modalità operative, modulistica, dati da riportare nei modelli e adempimenti successivi al pagamento.
Ambito temporale e quadro di riferimento
L’intervento si colloca dopo le istruzioni già emanate per il periodo transitorio dal 1° gennaio al 28 febbraio 1998. Per il regime a regime, la circolare richiama la circolare n. 327/E del Ministero delle Finanze e il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, che hanno definito le modalità di versamento e la modulistica di riferimento.
Modalità di richiesta del pagamento
La richiesta di pagamento delle sanzioni avviene mediante l’emissione di un atto, come un processo verbale o una contestazione di violazione, al quale viene allegato un modello di pagamento precompilato dall’Ente impositore. Il destinatario utilizza tale modello per effettuare il versamento presso concessionario, banca o ufficio postale.
Dati da riportare nel modello di pagamento
Nel modello devono essere riportati i principali elementi identificativi del versamento, e in particolare:
- il concessionario competente alla riscossione;
- i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- il codice alfanumerico dell’Istituto, indicato nel riquadro "cod. Uff.";
- il codice identificativo INAIL, pari a FXX, con XX sostituito dalla sigla automobilistica della provincia in cui opera la Sede che ha emesso la contestazione;
- la causale del versamento, identificata dalla sigla P.A. (Pubblica Amministrazione);
- gli estremi dell’atto di riferimento, cioè anno e numero di posizione assicurativa;
- il codice tributo 907T, comprensivo delle spese di notifica;
- l’importo da pagare per ciascun tributo;
- il totale complessivo dell’importo dovuto.
Versamento tramite uffici postali, banche e concessionari
Quando il versamento avviene presso gli uffici postali, le informazioni devono essere trascritte dal destinatario della contestazione nel bollettino di conto corrente postale, secondo il fac-simile allegato al decreto dirigenziale e disponibile presso gli uffici postali. In caso di pagamento presso concessionario o banca, tali intermediari trattengono una copia del modello di pagamento e rilasciano le altre due al versante. L’ufficio postale, invece, rilascia i primi due tagliandi del bollettino.
Obbligo di prova del pagamento
La circolare ribadisce che copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento deve essere esibita alla Sede INAIL che ha emesso la contestazione entro 60 giorni dalla data di notifica. Si tratta di un adempimento già previsto in precedenza e che continua a valere anche nel nuovo regime.
Spese di notifica
Per la restituzione delle spese di notifica la circolare non fornisce una disciplina definitiva. L’Istituto si riserva di comunicare successivamente le determinazioni che saranno assunte, previa consultazione dei competenti Dicasteri.
Misure transitorie in attesa della piena operatività
Nelle more della definizione della modulistica e delle procedure informatiche necessarie all’avvio del regime definitivo, sono previste implementazioni alle procedure attuali. Tali interventi consentono di stampare in calce alle contestazioni di violazione i dati necessari per il pagamento, così da permettere ai datori di lavoro di riportarli sui modelli da reperire presso banche o uffici postali.
Ambito delle procedure aggiornate
Le modifiche interesseranno sia le contestazioni relative alla tardiva e/o incompleta denuncia delle retribuzioni, sia quelle generate dalle procedure di nuova emissione o di variazione, per le quali è prevista una specifica funzione di stampa. Ulteriori precisazioni saranno rese al momento del rilascio delle specifiche procedure.
Contestazioni derivanti da accertamenti ispettivi
Per le contestazioni elevate a seguito di accertamenti ispettivi, le Unità territoriali competenti devono assicurare che i funzionari addetti alla vigilanza dispongano della modulistica necessaria per i versamenti. Tale modulistica deve essere reperita presso gli istituti bancari convenzionati.
Punti principali
Decorrenza del regime definitivo
Le istruzioni riguardano gli atti emessi e notificati dal 1° marzo 1998, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 327/E e dal decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze. La circolare si colloca nel passaggio dal periodo transitorio già disciplinato per i versamenti dal 1° gennaio al 28 febbraio 1998 al nuovo regime definitivo.
Modalità di richiesta e contenuto del modello di pagamento
Il pagamento delle sanzioni avviene tramite un atto di contestazione o simile (ad esempio processo verbale o contestazione di violazione), al quale è allegato un modello di pagamento precompilato dall’Ente impositore. Nel modello devono essere indicati: concessionario competente, dati anagrafici e codice fiscale del soggetto versante, codice alfanumerico dell’INAIL, causale del versamento, estremi dell’atto di riferimento, codice tributo 907T comprensivo delle spese di notifica, importo per ciascun tributo e totale dovuto.
Codice identificativo INAIL e causale del versamento
Il codice identificativo dell’INAIL è FXX, con sostituzione delle lettere XX con la sigla automobilistica della provincia in cui opera la Sede che ha emesso la contestazione. La causale del versamento è identificata dalla sigla P.A. (Pubblica Amministrazione) e va riportata nell’apposito riquadro del modello.
Versamento presso banche e uffici postali
Se il pagamento avviene presso gli uffici postali, le informazioni riportate nel modello devono essere trascritte dal destinatario della contestazione nel bollettino di conto corrente postale previsto dal fac-simile allegato al decreto dirigenziale. In caso di pagamento presso concessionario o banca, questi trattengono una copia del modello e rilasciano le altre due al versante; l’ufficio postale rilascia invece i primi due tagliandi del bollettino.
Obbligo di esibizione della ricevuta
Resta fermo l’obbligo, già previsto in precedenza, di esibire alla Sede INAIL che ha emesso la contestazione copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica.
Spese di notifica
La circolare non definisce ancora la disciplina della restituzione delle spese di notifica e rinvia a successive comunicazioni, una volta sentiti i competenti Dicasteri.
Misure transitorie e adeguamenti procedurali
Nelle more della definizione della modulistica e delle procedure informatiche per l’avvio del regime definitivo, sono in corso implementazioni alle procedure esistenti per stampare in calce alle contestazioni i dati necessari al versamento. Tali dati potranno essere riportati dai destinatari sui modelli da reperire presso banche o uffici postali.
Ambito di applicazione delle modifiche procedurali
Le modifiche opereranno sia per le contestazioni relative a tardiva e/o incompleta denuncia delle retribuzioni, sia per quelle elaborate dalle procedure di nuova emissione o di variazione, per le quali è prevista una specifica funzione di stampa. Ulteriori precisazioni saranno fornite al rilascio delle specifiche procedure.
Contestazioni da accertamenti ispettivi
Per le contestazioni elevate a seguito di accertamenti ispettivi, le Unità territoriali competenti devono provvedere affinché i funzionari addetti alla vigilanza siano dotati della modulistica necessaria per i versamenti, da reperire presso gli istituti bancari convenzionati.
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