Risposta n. 137 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Società sostiene che la verifica della titolarità senza pesi e oneri debba riferirsi ai medesimi periodi dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.M. 2017 (per i primi periodi: costi 2012-2015), e che le transazioni infragruppo per l'utilizzo dell'intangibile non debbano essere considerate nel denominatore del nexus ratio per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra consolidato e imprese indipendenti.
Patent Box, determinazione del nexus ratio per i soggetti partecipanti al consolidato nazionale. Art. 1, commi 37-45 della legge n. 190 del 2014
Il quesito
Se il Gruppo debba essere considerato titolare giuridico del marchio agevolabile senza pesi e oneri ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 1° marzo 2018 e da quale periodo d'imposta debba essere verificato tale requisito (dal periodo d'imposta di istanza 2015, dal periodo in cui sono stati sostenuti i costi rilevanti 2012, o da periodo anteriore).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate conferma l'interpretazione dell'art. 6, comma 2, del D.M. 1° marzo 2018: i costi di acquisizione o di licenza corrisposti a società consolidate possono essere esclusi dal denominatore del nexus ratio se sussistono partecipazioni totalitarie e il regime di consolidato nazionale ininterrotto a partire dall'esercizio in cui sono stati sostenuti i costi rilevanti. La titolarità del bene immateriale agevolabile deve sussistere per gli stessi periodi indicati dall'art. 9, comma 6, del D.M. 2017, in linea con l'equiparazione tra gruppo consolidato e singola impresa ai fini del Patent Box.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 21 mar 2022Risposta n. 124 del 21/03/2022
- Interpello · 21 mar 2022Risposta n. 125 del 21/03/2022
- Interpello · 21 mar 2022Risposta n. 126 del 21/03/2022
- Interpello · 21 mar 2022Risposta n. 127 del 21/03/2022
- Interpello · 21 mar 2022Risposta n. 128 del 21/03/2022
- Interpello · 21 mar 2022Risposta n. 129 del 21/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →