Ordinanza ingiunzione o revoca n. 82 del 12/02/2026
Provvedimento del 12 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Based s.r.l., nell'ambito di un rapporto di collaborazione, non ha dato idoneo riscontro alle richieste di accesso e cancellazione formulate dal reclamante con riferimento all'account di posta elettronica aziendale assegnatogli. L'Autorità ha inoltre rilevato la mancata consegna dell'informativa ex art. 13 GDPR e la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Per tali violazioni, considerate plurime e non minori, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000 e disposta la pubblicazione del provvedimento.
Based s.r.l.: sanzione per mancato riscontro ai diritti di accesso e cancellazione e per assenza di informativa ai collaboratori
Based s.r.l. – violazioni in materia di accesso, cancellazione e informativa sull’account di posta elettronica
Il Garante ha esaminato il reclamo presentato da un collaboratore nei confronti di Based s.r.l. in relazione alla gestione dell’account di posta elettronica aziendale individualizzato assegnatogli nel corso del rapporto di collaborazione. Il procedimento ha riguardato, in particolare, la mancata risposta adeguata alle richieste di accesso e di cancellazione dei dati, nonché l’omessa informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR.
Fatti e svolgimento dell’istruttoria
Il reclamante, cessato il rapporto il 31 dicembre 2023, aveva inviato via PEC il 2 gennaio 2024 una richiesta di accesso ai dati contenuti nell’account, formulata espressamente ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, chiedendo di poter trasporre su supporto informatico i dati personali che lo riguardavano e, successivamente, la chiusura ed eliminazione dell’account e la distruzione di eventuali copie dei dati estratti. Con ulteriore PEC del 4 gennaio 2024 aveva rinnovato la richiesta.
La società aveva risposto il 12 gennaio 2024 sostenendo, in sintesi, che l’account fosse di esclusiva proprietà aziendale, che non vi fossero dati personali dell’interessato e che l’account fosse stato disattivato; solo in una fase successiva ha rappresentato che la cancellazione definitiva sarebbe avvenuta il 3 gennaio 2025. Nel corso dell’istruttoria e del procedimento avviato ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, la società ha difeso la propria condotta richiamando il contenuto del contratto di collaborazione, l’asserita assenza di dati personali nell’account e la necessità di conservare la casella per esigenze difensive.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità ha richiamato in particolare:
- l’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sui principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- l’art. 12 GDPR, sulle modalità e i termini di riscontro alle richieste dell’interessato;
- l’art. 13 GDPR, sull’obbligo di informativa preventiva;
- l’art. 15 GDPR, sul diritto di accesso;
- l’art. 17 GDPR, sul diritto alla cancellazione;
- l’art. 83 GDPR, per la sanzione amministrativa pecuniaria;
- l’art. 2-undecies del Codice privacy, in tema di possibile limitazione dei diritti per esigenze difensive;
- l’art. 166 del Codice privacy, per il procedimento sanzionatorio.
Valutazioni del Garante sul diritto di accesso
Il Garante ha ritenuto che la richiesta del 2 gennaio 2024 fosse chiara e inequivoca, poiché formulata con espresso riferimento ai diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR e diretta ad accedere ai dati personali contenuti nell’account. La società, tuttavia, non ha fornito alcun riscontro sostanziale sull’accesso, limitandosi a sostenere che nell’account non vi fossero dati personali del reclamante, qualificati come meri “presunti dati personali”.
L’Autorità ha osservato che il GDPR non impone requisiti formali particolari per l’esercizio del diritto di accesso e che, nel caso concreto, il titolare era in grado di comprendere l’oggetto della domanda. Ha inoltre rilevato che la presenza nell’account di corrispondenza professionale e di eventuali file riconducibili all’interessato non escludeva il diritto di accesso. La condotta è stata pertanto giudicata in violazione dell’art. 15 GDPR e, in relazione alle modalità del riscontro, anche dell’art. 12 GDPR e del principio di correttezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a).
Valutazioni sul diritto di cancellazione
Quanto alla richiesta di eliminazione dell’account e dei dati in esso contenuti, il Garante ha rilevato che la società aveva sì disattivato l’account pochi giorni dopo la cessazione del rapporto, ma lo aveva mantenuto inattivo fino al 3 gennaio 2025, per asserite esigenze difensive. Tale circostanza, però, non era stata comunicata all’interessato con indicazione dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di rivolgersi all’Autorità o all’autorità giudiziaria, come richiesto dall’art. 12, par. 4, GDPR.
L’Autorità ha richiamato anche l’art. 2-undecies del Codice privacy, che consente di ritardare o limitare l’esercizio dei diritti in presenza di un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento di investigazioni difensive o per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, ma soltanto mediante comunicazione motivata all’interessato. Nel caso concreto, tale comunicazione non è stata effettuata. Ne è derivata la violazione degli artt. 12 e 17 GDPR.
Mancata informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR
Il Garante ha inoltre accertato che il collaboratore non aveva ricevuto alcuna informativa privacy relativa ai trattamenti effettuati nel corso del rapporto, inclusi quelli connessi all’account di posta elettronica assegnato. Le clausole contrattuali invocate dalla società, e in particolare le previsioni sulla riservatezza e sull’uso degli strumenti aziendali, non sono state ritenute idonee a soddisfare gli obblighi informativi dell’art. 13 GDPR.
L’Autorità ha sottolineato che l’informativa deve contenere le specifiche informazioni sulle caratteristiche dei trattamenti che il titolare effettua o si riserva di effettuare e ha richiamato il principio di correttezza, particolarmente rilevante nel contesto lavorativo o parasubordinato. La successiva predisposizione, nel corso del procedimento, di un’informativa privacy e di un regolamento per l’uso degli strumenti informatici è stata considerata favorevolmente, ma non ha sanato la violazione già consumata.
Illiceità del trattamento e sanzione
Il Garante ha concluso che il trattamento posto in essere da Based s.r.l. era illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, 13, 15 e 17 GDPR. La violazione è stata considerata non minore, sia per la pluralità delle disposizioni violate sia per la loro rilevanza sostanziale in materia di diritti dell’interessato e trasparenza del trattamento.
Ai fini della quantificazione della sanzione ex art. 83 GDPR, l’Autorità ha considerato:
- la natura delle violazioni, ricadenti nell’ambito dell’art. 83, par. 5, GDPR;
- la durata, con riguardo in particolare alla mancata cancellazione protrattasi per circa un anno;
- il contesto del rapporto di collaborazione, caratterizzato da un asimmetrico potere organizzativo del titolare;
- il numero degli interessati coinvolti, pari a uno;
- il grado di responsabilità della società e la violazione dell’obbligo di diligenza;
- la cooperazione successiva dell’ente e la predisposizione di documenti informativi;
- l’impossibilità di dare ormai corso alla richiesta di accesso;
- le condizioni economiche del contravventore, valutate sulla base del bilancio 2024.
All’esito, è stata irrogata a Based s.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000.
Dispositivo finale e adempimenti
Il provvedimento dispone:
- la dichiarazione di illiceità del trattamento effettuato da Based s.r.l. per le violazioni accertate;
- l’ordine di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000 entro 30 giorni dalla notifica;
- la possibilità di definire la controversia con il pagamento della metà della sanzione nei termini di legge;
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.
È infine indicata la possibilità di opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e doglianze del reclamante
Il procedimento trae origine da un reclamo presentato dal collaboratore della società, che lamentava l'inidoneo riscontro alla richiesta di accesso ai dati contenuti nell'account di posta elettronica individualizzato assegnatogli durante il rapporto e alla successiva richiesta di cancellazione dell'account e dei dati in esso contenuti. Il reclamante sosteneva anche di non aver ricevuto alcuna informativa privacy o policy di utilizzo dell'account.
Riscontro della società e istruttoria del Garante
Based s.r.l. ha sostenuto che l'account fosse di esclusiva proprietà aziendale e destinato solo a comunicazioni professionali, negando la presenza di dati personali del reclamante e affermando di aver disattivato l'account subito dopo la cessazione del rapporto, con cancellazione definitiva il 3 gennaio 2025. L'Ufficio ha contestato le possibili violazioni degli artt. 5, 12, 13, 15 e 17 GDPR e ha avviato il procedimento correttivo e sanzionatorio.
Violazione del diritto di accesso
Il Garante ha ritenuto che la richiesta del 2 gennaio 2024, rinnovata il 4 gennaio 2024, fosse sufficientemente chiara e ricondotta espressamente agli artt. 15-22 GDPR. La società, però, non ha fornito un reale riscontro alla richiesta di accesso, limitandosi a sostenere che nell'account non vi fossero dati personali dell'interessato. L'Autorità ha ricordato che il GDPR non richiede forme particolari per la domanda di accesso e ha qualificato come illecita la mancata evasione della richiesta.
Violazione del diritto di cancellazione e obblighi di riscontro
Sebbene l'account sia stato disattivato pochi giorni dopo la cessazione del rapporto, la cancellazione definitiva è intervenuta solo il 3 gennaio 2025. La società non ha comunicato all'interessato i motivi del mancato immediato accoglimento della richiesta, né la possibilità di proporre reclamo o ricorso. Il Garante ha quindi ravvisato la violazione degli artt. 12 e 17 GDPR, rilevando che l'eventuale esigenza difensiva avrebbe dovuto essere motivata e comunicata nei termini di legge, anche alla luce dell'art. 2-undecies del Codice privacy.
Violazione dell'obbligo di informativa
L'Autorità ha accertato che al collaboratore non era stata fornita l'informativa ex art. 13 GDPR sui trattamenti di dati personali svolti nel contesto del rapporto e sull'uso dell'account di posta elettronica. Le clausole contrattuali invocate dalla società non sono state ritenute equivalenti a un'informativa privacy conforme al Regolamento. È stata quindi contestata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.
Sanzione e misure disposte
Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento e, applicando l'art. 83 GDPR, ha irrogato a Based s.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000. Nella quantificazione ha considerato la gravità media, la durata della violazione, il contesto lavorativo, il numero limitato degli interessati, la cooperazione successiva della società e l'impossibilità di dare ormai corso alla richiesta di accesso. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno.
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