Ordinanza ingiunzione o revoca n. 73 del 12/02/2026
Provvedimento del 12 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Ancona ha trattato in modo illecito dati personali connessi all'app "Aldilapp", usata per la consultazione dei cimiteri e per funzionalità ulteriori di tipo social e commerciale. L'Autorità ha ritenuto che i trattamenti fossero inscindibilmente collegati ai servizi istituzionali cimiteriali, ma che la loro configurazione imponesse una registrazione obbligatoria e la creazione di profili digitali dei defunti, con raccolta e diffusione di dati non sorretta da un'adeguata base giuridica e da un'informativa corretta. È stata inoltre contestata una regolamentazione incompleta del rapporto con il gestore dei servizi cimiteriali e con il fornitore della piattaforma, in violazione dell'art. 28 GDPR, nonché la mancata vigilanza sul responsabile del trattamento. Il Garante ha irrogato una sanzione complessiva di 3.000 euro, ordinato misure correttive e disposto la pubblicazione del provvedimento.
Comune di Ancona: trattamento illecito dei dati nell'app Aldilapp per servizi cimiteriali, profili digitali dei defunti e mancanza di adeguato art. 28 GDPR
Comune di Ancona e app "Aldilàpp": trattamento illecito di dati cimiteriali e profili digitali dei defunti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato diverse violazioni commesse nel contesto dell'applicazione "Aldilàpp", utilizzata per la consultazione dei cimiteri cittadini e per ulteriori funzionalità di tipo commemorativo, social e commerciale. Il procedimento trae origine da una segnalazione e da una complessa istruttoria svolta nei confronti del Comune di Ancona, del gestore dei servizi cimiteriali e della società STUP, distributrice della piattaforma in Italia.
Contesto e svolgimento dell'istruttoria
L'Autorità ha acquisito informazioni dal Comune, da Anconambiente e da STUP, ha svolto ispezioni presso la società e ha sentito i soggetti coinvolti. L'app consente, previa registrazione, di cercare l'ubicazione dei defunti nei cimiteri dei Comuni aderenti, di visualizzare un "profilo digitale" del defunto e di interagire con esso tramite dediche, messaggi, ceri virtuali, follow, condivisione e acquisto di servizi presso operatori locali.
L'istruttoria ha evidenziato che i dati dei defunti vengono acquisiti dai registri cimiteriali o da censimenti in loco e caricati nella piattaforma; il profilo digitale viene creato di default e reso immediatamente consultabile e interattivo. I Comuni, tramite una dashboard, possono gestire i dati cimiteriali, i contratti di concessione, le rivendicazioni dei profili e le richieste di esercizio dei diritti riferiti alle persone decedute.
Configurazione dei servizi e trattamento dei dati
Il Garante ha ricostruito un sistema in cui il servizio istituzionale di consultazione dell'ubicazione delle sepolture è strettamente intrecciato con funzionalità ulteriori non strettamente pubbliche. Per accedere anche alla sola ricerca del defunto, l'utente deve registrarsi, creare un account e fornire dati personali, tra cui numero di cellulare, email e nome utente. L'informativa privacy è resa solo dopo la validazione dell'account.
Nel profilo digitale del defunto sono visibili, oltre ai dati anagrafici e all'ubicazione della sepoltura, eventuali foto, biografie, dediche, messaggi, ceri virtuali, attività recenti e altri profili correlati. È prevista anche una funzione di esportazione e condivisione del profilo, accessibile perfino a non registrati. La funzione di rivendicazione del profilo richiede ulteriori dati personali dell'utente, tra cui autocertificazione del grado di parentela e copia del documento di identità.
Qualificazione dei ruoli e inadeguatezza dell'art. 28 GDPR
Il Garante ha ritenuto che i Comuni siano titolari del trattamento per i servizi cimiteriali istituzionali, mentre il gestore locale opera come responsabile del trattamento. In tale quadro, STUP e ISSAM non sono state considerate titolari autonomi per i trattamenti che si innestano sui dati comunali, ma soggetti che operano per conto del titolare o del responsabile, a seconda della catena contrattuale.
L'Autorità ha osservato che gli accordi ex art. 28 GDPR erano incompleti: non descrivevano in modo adeguato l'oggetto e la natura del trattamento, né disciplinavano compiutamente gli obblighi e i diritti del titolare e del responsabile. Tale carenza ha generato incertezza sul perimetro dei dati trattati e sul ruolo dei soggetti coinvolti, anche con riferimento alle successive evoluzioni della piattaforma e alla gestione delle richieste degli interessati e dei legittimati ex art. 2-terdecies del Codice privacy.
Violazioni accertate
Il Garante ha ravvisato la violazione:
- del principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
- dell'art. 6 GDPR e dell'art. 2-ter del Codice privacy, per assenza di una base giuridica idonea per i trattamenti ulteriori rispetto alle finalità istituzionali;
- degli artt. 12 e 13 GDPR, per informativa non adeguata e non coerente con l'effettivo assetto dei trattamenti;
- dell'art. 28, parr. 1 e 3, GDPR, per mancata adeguata regolazione e insufficiente vigilanza sui responsabili del trattamento.
Secondo l'Autorità, il sistema realizzato impone agli utenti una registrazione non necessaria per il solo servizio pubblico di ricerca delle sepolture, e trasforma i dati comunali in una bacheca digitale commemorativa, con esposizione e diffusione di informazioni non coerenti con le sole finalità istituzionali. Il Garante ha evidenziato anche che il profilo digitale del defunto, creato di default, finisce per comprimere la possibilità di scelta dei soggetti legittimati, costringendoli a registrarsi e a rivendicare il profilo per chiederne l'oscuramento o per esercitare i diritti sulle persone decedute.
Base giuridica e principio di trasparenza
L'Autorità ha escluso che la mera pubblicità delle informazioni sulle lapidi o l'accessibilità fisica dei cimiteri possano giustificare la trasformazione digitale dei dati in profili interattivi e condivisibili. Ha ritenuto che, per i trattamenti eccedenti la consultazione dell'ubicazione della sepoltura, non vi fosse una base giuridica adeguata, poiché essi risultano estranei ai compiti istituzionali degli enti locali e incompatibili con le finalità pubbliche dei dati cimiteriali.
Inoltre, la pubblicazione istituzionale dell'app e la presentazione del servizio come iniziativa comunale rafforzavano nell'utente la legittima aspettativa che il trattamento fosse riconducibile al Comune, aggravando l'inadeguatezza dell'informativa e la confusione sui ruoli soggettivi.
Misure correttive ordinate
In considerazione della situazione accertata e del precedente provvedimento adottato nei confronti di STUP, il Garante ha ingiunto al Comune di Ancona di:
- verificare, anche tramite il gestore, il completamento della separazione tra servizi istituzionali e servizi social/commerciali;
- verificare che gli utenti possano consultare in app i dati di ubicazione dei defunti senza registrazione di account;
- verificare la cancellazione dei profili digitali dei defunti creati di default e delle relative interazioni e rivendicazioni;
- revisionare gli accordi sul trattamento dei dati personali con STUP e ISSAM ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- rivedere le informative ex art. 13 GDPR per utenti, concessionari, familiari ed eredi.
Il Comune deve trasmettere al Garante, entro trenta giorni dalla notifica, un riscontro documentato sulle iniziative adottate.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
L'Autorità ha distinto due condotte ai fini sanzionatori. Per le violazioni sostanziali di liceità, trasparenza, base giuridica, informativa e vigilanza, ha applicato una sanzione di euro 2.400, considerandone la gravità media, il carattere colposo, l'assenza di precedenti, il fatto che non risultano reclami e la dimensione media del Comune. Per la violazione dell'art. 28, par. 3, GDPR, dovuta all'incompletezza della disciplina contrattuale con il gestore, ha applicato una sanzione di euro 600, con gravità ritenuta bassa.
La sanzione complessiva è quindi pari a euro 3.000. Il Garante ha disposto la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul proprio sito internet, oltre alla pubblicazione del provvedimento e alla sua annotazione nel registro interno dell'Autorità.
Esito finale
Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Ancona per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 12, 13, 28, parr. 1 e 3, GDPR e dell'art. 2-ter del Codice privacy. Ha ordinato il pagamento della sanzione, l'adozione delle misure correttive e la comunicazione degli adempimenti entro trenta giorni. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Contesto e origini dell'istruttoria
Il procedimento nasce da una segnalazione relativa ai trattamenti connessi all'applicazione "Aldilàpp", che consente la ricerca dell'ubicazione dei defunti nei cimiteri comunali e offre anche funzioni di tipo social e commerciale, come la rivendicazione del profilo digitale del defunto, l'invio di dediche, l'accensione di ceri virtuali e l'acquisto di servizi presso imprese locali. L'istruttoria ha coinvolto Comune di Ancona, Anconambiente S.p.A. e STUP 1 S.r.l. SB, con richieste di informazioni, ispezioni e audizioni.
Configurazione dei servizi e trattamenti esaminati
L'Applicazione è distribuita in Italia da STUP e si basa su dati ricavati dai registri cimiteriali comunali o da censimenti in loco, con geolocalizzazione delle sepolture tramite coordinate GPS. I dati dei defunti vengono resi disponibili in automatico in piattaforma e trasformati in "profili digitali" consultabili e interagibili dagli utenti. Per la mera consultazione è richiesta la registrazione dell'utente con numero di cellulare, OTP, nome utente ed email non validata, con informativa resa solo a registrazione avvenuta. La Dashboard è usata dai Comuni per la gestione dei servizi cimiteriali, delle concessioni, dei profili rivendicati e delle richieste di esercizio dei diritti.
Qualificazione dei ruoli di titolare e responsabile
Il Garante ha ricondotto i trattamenti relativi ai servizi cimiteriali istituzionali alla titolarità del Comune, mentre il gestore dei servizi cimiteriali opera come responsabile del trattamento. STUP e ISSAM, nel contesto analizzato, sono state considerate sub-responsabili o responsabili per conto del Comune/gestore, non già titolari autonomi per i trattamenti che si innestano sui dati comunali. L'Autorità ha ritenuto che la documentazione contrattuale fosse incompleta e non sufficientemente dettagliata ai fini dell'art. 28, par. 3, GDPR, soprattutto quanto a oggetto, natura del trattamento, istruzioni e perimetro dei dati trattati.
Violazioni accertate
Sono state ravvisate violazioni del principio di liceità, correttezza e trasparenza ex art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, degli artt. 6, 12 e 13 GDPR, dell'art. 28, parr. 1 e 3, GDPR e dell'art. 2-ter del Codice privacy. In particolare, l'Autorità ha contestato: la registrazione obbligatoria anche per accedere al solo servizio informativo pubblico; la creazione automatica di profili digitali dei defunti; la commistione tra finalità istituzionali e funzionalità social/commerciali; l'inadeguatezza dell'informativa; l'assenza di una disciplina completa dei rapporti con il gestore e con STUP/ISSAM; e la mancata vigilanza del Comune sul responsabile del trattamento.
Sanzione e misure correttive
Il Garante ha applicato due blocchi sanzionatori: euro 2.400 per le violazioni sostanziali di liceità, trasparenza, base giuridica, informativa e vigilanza, ed euro 600 per la violazione dell'art. 28, par. 3, GDPR, per un totale di euro 3.000. Ha inoltre ordinato al Comune di Ancona di verificare il completamento della separazione tra servizi istituzionali e non istituzionali, la cancellazione dei profili digitali dei defunti e delle interazioni/rivendicazioni, la revisione degli accordi ex art. 28 GDPR con STUP e ISSAM e la revisione delle informative ex art. 13 GDPR. È stata disposta anche la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione e del provvedimento sul sito del Garante.
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