Cassazione Civile, Sentenza n. 29920/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori avevano subito plurime assunzioni a termine dal Comune per il ruolo di autista scuolabus negli anni 2002-2007. Il Tribunale di Livorno aveva dichiarato illegittima la reiterazione dei contratti a termine e quantificato un'indennità ai lavoratori in applicazione dell'art. 32, comma 5, L. n.183/2010. La Corte d'Appello di Firenze confermò l'illegittimità ma riformò la quantificazione applicando l'art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori (15 mensilità). Il Comune ricorse in Cassazione sostenendo, tra l'altro, la errata applicazione dell'art. 18 e la necessità di adottare il criterio risarcitorio di cui all'art. 8 L. n.604/1966 o, comunque, di motivare adeguatamente la quantificazione operata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del Comune con conseguente cassazione della sentenza della Corte d'Appello nella parte che aveva utilizzato l'art. 18/1970 per quantificare l'indennità. Decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la Cassazione ha confermato la quantificazione operata dal Tribunale in applicazione dell'art. 32, comma 5, L. n.183/2010: otto mensilità per GIUNTINI e BULLETTI, sette mensilità per NERI, sei mensilità per LAGOMARSINI, con corresponsione delle somme liquidate (elencate in sentenza) oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della pronuncia di primo grado. La Corte ha chiarito che l'indennità di cui all'art. 32/2010, pur avendo funzione risarcitoria, è qualificata come credito di lavoro e quindi matura interessi o rivalutazione (con divieto di cumulo per i dipendenti di enti pubblici non economici). Le spese dei gradi di merito sono compensate nella misura del 50% a causa dell'esito alterno; il Comune paga la residua quota del 50% delle spese di merito e le somme per compensi professionali indicate; le spese di cassazione sono interamente compensate.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE
Prot. comunitario volto a prevenire l'abuso di successione di contratti a termine; richiede che gli ordinamenti nazionali prevedano sanzioni dissuasive e agevolative per il lavoratore che subisce la reiterazione dei termini.
Art. 18, L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), comma 5
Prevede una misura risarcitoria (15 mensilità) per il caso di rinuncia alla reintegrazione. La Corte ha ritenuto che tale parametro non sia adeguato per i lavoratori pubblici a termine, perché la reintegrazione non è normalmente disponibile per questo profilo e l'art.18 non coglie la perdita di "chances" tipica del caso.
Art. 32, comma 5, L. 12 novembre 2010 n. 183
Prevede un'indennità predeterminata (con un minimo e un massimo) in caso di illegittima apposizione del termine; la Corte lo considera il parametro corretto per la quantificazione del danno nei casi di abuso di contratti a termine nel pubblico impiego, perché esonera il lavoratore dall'onere probatorio e soddisfa la funzione dissuasiva indicata dalla normativa comunitaria.
Art. 36, D.Lgs. n.165/2001
Disciplina i rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni; le Sezioni Unite hanno indicato che, in caso di illegittima reiterazione, l'ordinamento pubblico deve prevedere una disciplina favorevole che consenta presunzioni sul danno subìto.
Art. 429, comma 3, cod. proc. civ.
Regola la rivalutazione e gli interessi sulle somme dovute per crediti di lavoro; la Corte ha applicato tale disposizione all'indennità ex art.32 L.183/2010 e ha chiarito che spetta la maggior somma tra rivalutazione e interessi dalla data della pronuncia di primo grado.
Legge n. 724/1994, art. 22, comma 36
Introduce il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi per i dipendenti di enti pubblici non economici; la Corte ha confermato che, in applicazione di tale divieto e della giurisprudenza costituzionale, sull'indennità ex art.32/2010 per i pubblici dipendenti spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione.
Sezioni Unite Cassazione, sentenza 15/03/2016 n.5072 (giurisprudenza)
Principio di diritto secondo cui per i pubblici dipendenti a termine l'adeguato parametro quantificatorio è l'art.32 L.183/2010 e non l'art.18 St. lav., essendo opportuna una presunzione legale dell'ammontare del danno collegata alla perdita di chance.
Massime di principio
- In caso di illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, la quantificazione del danno deve essere effettuata, di norma, con riferimento all'art. 32, comma 5, L. n.183/2010, che fornisce una misura predeterminata e solleva il lavoratore dall'onere probatorio.
- L'art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori non è il parametro adeguato per i lavoratori pubblici a termine quando la reintegrazione non è praticabile: l'applicazione di tale norma per incrementare l'indennità è errata.
- L'indennità prevista dall'art. 32/2010, pur essendo risarcitoria, è qualificata dalla Corte come credito di lavoro: su di essa spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della pronuncia dichiarativa dell'illegittimità, con il divieto di cumulo per i dipendenti di enti pubblici non economici.
- La normativa e la giurisprudenza comunitaria richiedono sanzioni e misure dissuasive efficaci contro l'abuso di contratti a termine; la disciplina nazionale deve quindi prevedere regole agevolatrici e presuntive per la quantificazione del danno.
- Nei giudizi con esiti alterni tra i diversi gradi (vittoria parziale o cambi di parametro giurisprudenziale sopravvenuto), è comune che le spese di merito vengano compensate parzialmente; la Corte di legittimità può compensare interamente le spese di cassazione.
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