Cassazione Penale, Sentenza n. 26355/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 10/04/2025 che, su istanza di riesame dell'indagata, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo di euro 2.347,80 disposto dal GIP relativo a un'ipotesi di concorso in truffa aggravata (artt. 110, 640 c.p.). Il PM deduceva che il Tribunale aveva errato nel qualificare la condotta come reato tributario (dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000) escludendo la truffa, omettendo di considerare le condotte ulteriori e i profitti dell'associazione (distinti dall'indebito rimborso) e contestando la valutazione sul periculum relativo al sequestro finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero. Ha confermato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 1235/2010, Giordano) secondo cui le fattispecie tributarie sono speciali rispetto alla truffa aggravata e che la condotta finalizzata all'evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore nel quadro della normativa tributaria, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale (ad es. ottenimento di pubbliche erogazioni o altro vantaggio autonomo). Nel caso concreto la somma oggetto di sequestro è riconducibile al profitto fiscale (rimborso indebito) e non è emersa una autonoma utilità diversa rispetto all'evasione; pertanto la qualificazione in termini di reato tributario è corretta e non sussisteva fumus diverso che giustificasse il mantenimento del sequestro. Il ricorso del PM è quindi rigettato e resta efficace l'ordinanza di annullamento del sequestro.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; applicato nel contesto dell'imputazione ma la qualificazione sostanziale della condotta è rimessa all'analisi se integra reato tributario o truffa.
art. 640, commi 1 e 2, n. 1 cod. pen.
art. 640, commi 1 e 2, n. 1 cod. pen.
Riguarda la truffa aggravata a danno dello Stato. La Corte ha affermato che non si applica quando la condotta rientra nella disciplina speciale tributaria, salvo che emerga un profitto autonomo e diverso rispetto all'evasione fiscale.
d.lgs. n. 74/2000, art. 4 (dichiarazione infedele)
Ritenuta norma speciale rispetto alla truffa: la presentazione di dichiarazioni fiscali con elementi fittizi finalizzata a ottenere rimborsi intepreta il disvalore penale entro la disciplina tributaria; l'art. 4 può escludere l'applicabilità dell'art. 640 se il profitto è esclusivamente fiscale.
d.lgs. n. 74/2000, art. 3
Riferito come altra norma tributaria rilevante nella disamina; anche questa norma non consente di qualificare come truffa condotte che si esauriscono nel disvalore tributario salvo profitto aggiuntivo.
d.lgs. n. 74/2000, art. 1 comma 1 lett. d)
art. 1, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 74/2000
Definisce il profitto fiscale, incluso l'obiettivo di ottenere rimborsi indebitamente; la Corte ha usato tale definizione per stabilire che il vantaggio perseguito era fiscale e rientrante nella fattispecie tributaria.
Sez. U., sentenza n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano)
Sez. U., n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865 - 01
Principio di specialità: le norme tributarie prevalgono sulla fattispecie di truffa aggravata quando la condotta è diretta all'evasione fiscale, a meno che non derivi un profitto ulteriore e diverso dall'evasione.
Massime di principio
- Quando la condotta dolosa consiste nella dichiarazione di elementi fittizi nelle dichiarazioni fiscali per ottenere rimborsi o crediti d'imposta, va prioritariamente valutata alla stregua delle norme tributarie (es. art. 3 e 4 d.lgs. n. 74/2000).
- La truffa aggravata contro lo Stato (art. 640 c.p.) è applicabile in presenza di artifici e raggiri non riconducibili esclusivamente al meccanismo dell'evasione fiscale e quando dalla condotta derivi un profitto autonomo e diverso rispetto a quello fiscale (es. prezzo del servizio illecito, utilità distribuita all'associazione non riconducibile pro quota al rimborso).
- Per superare la specialità delle norme tributarie è necessario dimostrare, oltre alla falsità delle dichiarazioni, l'esistenza di un vantaggio distinto e aggiuntivo rispetto al rimborso fiscale indebito.
- Nella valutazione delle misure cautelari (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) occorre provare il fumus e il periculum; tuttavia, se la somma sottoposta a sequestro è specificamente riconducibile al profitto fiscale già disciplinato dalla normativa tributaria, ciò può rendere insussistente il fumus per la diversa qualificazione in truffa.
- La mera ripartizione pro‑quota di un indebito rimborso tra più soggetti non costituisce di per sé un profitto autonomo idoneo a trasformare il reato tributario in truffa, a meno che non emerga che esista un guadagno ulteriore rispetto all'indebito rimborso.
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