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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27110/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due soggetti, poi divenuto definitivo solo verso uno di essi, per il recupero di quanto i ricorrenti avevano subito a seguito dell’escussione, da parte di una banca, di un pegno da loro costituito a garanzia di una fideiussione bancaria. Secondo i resistenti, il pegno era stato prestato in funzione delle linee di credito accordate dalla banca e la garanzia bancaria era stata rilasciata per assicurare il pagamento del prezzo di cessione di quote sociali; l’inadempimento dell’acquirente aveva determinato l’escussione della garanzia e, quindi, il regresso della banca sui titoli dati in pegno. Il ricorrente ha opposto di non essere obbligato verso i resistenti, sostenendo che mancasse prova scritta del contratto/fonte negoziale da cui deriverebbe la sua obbligazione, che la scrittura di garanzia indicasse solo un rapporto riferibile a un altro soggetto, e che la dicitura "per accettazione e benestare" non potesse valere come assunzione di coobbligazione, ma soltanto come approvazione del testo. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme sulla formazione/validità del contratto, sull’onere della prova, sulle presunzioni e sulle norme bancarie di trasparenza; con il secondo motivo ha denunciato violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, assumendo che la Corte d’appello avesse male interpretato la sottoscrizione apposta in calce alla garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili e li ha dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato, in sintesi, che la disciplina di forma e trasparenza di cui all’art. 117 t.u.b. non si estende automaticamente alla fideiussione rilasciata da terzi a garanzia di obbligazioni altrui; ha poi ritenuto plausibile e sufficiente, quale manifestazione scritta dell’assunzione della garanzia, la firma apposta "per accettazione e benestare" in calce al documento, senza che fosse necessaria una formula sacramentale diversa. Ha inoltre precisato che la censura sull’interpretazione della clausola non poteva risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, essendo la soluzione adottata dal giudice di appello una delle interpretazioni possibili e plausibili. La Corte ha altresì richiamato la preclusione da doppia conforme quanto al vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate per sostenere la mancanza di un valido fondamento contrattuale della pretesa

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di invalidità del negozio per difetto di forma o di presupposti di validità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sull’onere della prova della fonte dell’obbligazione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al ragionamento presuntivo impiegato nei giudizi di merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di libero convincimento e valutazione probatoria

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva che la censura è comunque preclusa dalla doppia conforme

  • art. 117 t.u.b.

    la Corte afferma che la disposizione, inserita nel capo relativo alle attività svolte da banche e intermediari finanziari, non si applica automaticamente alla fideiussione rilasciata da terzo a garanzia di debiti altrui

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’erroneità dell’interpretazione della dicitura "per accettazione e benestare"; la Corte respinge la censura valorizzando il limite del controllo di legittimità sull’interpretazione del contratto

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato dalla Corte quale base della preclusione al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale in presenza di doppia decisione conforme

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    richiamato dalla Corte in collegamento con la disciplina della doppia conforme e la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 1936 c.c.

    richiamato dalla Corte per evidenziare il carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella del debitore garantito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La forma scritta richiesta per una garanzia personale può risultare soddisfatta anche da una sottoscrizione apposta in calce al documento con formule come "per accettazione e benestare", se dal testo complessivo emerge in modo plausibile l’assunzione dell’obbligazione.
  • Le norme del t.u.b. sulla forma e trasparenza negoziale non si estendono automaticamente alla fideiussione prestata da un terzo a garanzia di obbligazioni altrui, perché tali regole sono funzionali alla protezione del cliente della banca e non regolano, in sé, il negozio unilaterale del garante.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura del contratto a quella adottata dal giudice di merito quando quest’ultima sia una delle interpretazioni plausibili della clausola controversa.
  • La censura di omesso esame del fatto decisivo non è scrutinabile quando opera la preclusione derivante dalla doppia decisione conforme, salvo che siano dimostrate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
  • Quando la prova documentale del rapporto viene valorizzata unitamente a elementi testuali e al comportamento complessivo delle parti, il giudizio di merito sulla riferibilità dell’obbligazione al soggetto chiamato in giudizio non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente plausibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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