Risoluzione n. 95 del 19/11/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, nelle sentenze rese in procedimenti con parte un’amministrazione dello Stato e definite con compensazione delle spese, l’imposta di registro va prenotata a debito per la metà o per la quota compensata e il residuo è dovuto dalla parte privata. Precisa inoltre che, nel litisconsorzio facoltativo con rapporti giuridici autonomi, ciascun attore risponde solo della quota di imposta riferibile alla propria posizione, non in solido con gli altri.
Registrazione delle sentenze con amministrazione dello Stato parte e litisconsorzio facoltativo
Registrazione delle sentenze con amministrazione dello Stato parte e litisconsorzio facoltativo
La risoluzione affronta due quesiti in materia di imposta di registro: il primo riguarda la registrazione delle sentenze nei procedimenti in cui è parte un’amministrazione dello Stato e in cui le spese di giudizio sono compensate; il secondo concerne la corretta imputazione dell’imposta nei casi di litisconsorzio facoltativo, quando più attori agiscono per la tutela di diritti autonomi e distinti.
Quesito sulla prenotazione a debito in caso di compensazione delle spese
Viene richiamato l’articolo 59, comma 1, lettera a), del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), che prevede la registrazione a debito, cioè senza pagamento contestuale dell’imposta, per le sentenze, i provvedimenti e gli atti nei procedimenti contenziosi in cui sono interessate amministrazioni dello Stato.
La disciplina viene letta in coordinamento con il DPR 30 maggio 2002, n. 115, in particolare:
- l’articolo 158, comma 1, che prevede la prenotazione a debito dell’imposta di registro nei processi civili e amministrativi in cui è parte l’amministrazione pubblica, se l’onere è a suo carico;
- l’articolo 158, comma 3, che dispone il recupero delle spese prenotate a debito in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese;
- l’articolo 159, che regola il caso di compensazione delle spese di giudizio.
Secondo la risoluzione, se la sentenza dispone la compensazione delle spese:
- se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota compensata e il residuo è pagato dall’altra parte;
- se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’amministrazione, l’imposta è pagata per intero da tale parte.
La stessa regola vale anche quando la richiesta di registrazione è effettuata dal cancelliere ai sensi dell’articolo 10, lettera c), del TUR: il cancelliere chiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre la quota residua deve essere corrisposta dalla parte processuale privata.
Se la parte privata non provvede spontaneamente, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate notifica i relativi avvisi ai soggetti interessati. È inoltre precisato che l’Ufficio procede comunque alla registrazione della sentenza ai sensi dell’articolo 60 del TUR, anche quando la prenotazione a debito riguardi solo una quota dell’imposta.
In questo punto la risoluzione supera i chiarimenti contenuti nella risoluzione 21 novembre 2008, n. 450, nella parte in cui si affermava che, in caso di mancato pagamento spontaneo della quota privata, la registrazione dovesse essere sospesa in attesa della liquidazione dell’imposta.
Quesito sulla solidarietà passiva nel litisconsorzio facoltativo
Il secondo quesito riguarda l’articolo 57 del TUR, che individua i soggetti obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro, includendo le parti in causa. In linea generale, per gli atti giudiziari, l’obbligazione solidale grava quindi su tutte le parti processuali.
La risoluzione precisa però che il litisconsorzio facoltativo, disciplinato dall’articolo 103 c.p.c., consente a più parti di agire o essere convenute nello stesso processo quando vi è connessione per oggetto o titolo, oppure quando la decisione dipende dalla risoluzione di identiche questioni.
Nel caso esaminato, ciascun attore agisce per la tutela di un rapporto giuridico autonomo e distinto, pur nell’ambito di un unico processo. La risoluzione richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare:
- Cassazione 15 maggio 2006, n. 11149, che afferma la permanenza dell’autonomia dei titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi nel litisconsorzio facoltativo;
- Cassazione 28 febbraio 2011, n. 4805, che ribadisce la necessità di distinguere, ai fini dell’imposta di registro, le diverse statuizioni della medesima sentenza riferite a rapporti giuridici distinti.
Sulla base di tali principi, viene affermato che l’imposta di registro colpisce il rapporto giuridico racchiuso nell’atto e non il mero documento. Pertanto, quando le statuizioni della sentenza sono riferite separatamente a ciascun rapporto, ogni attore privato risponde solo dell’imposta relativa alla propria posizione giuridica.
L’imposta deve quindi essere liquidata pro-quota dall’Ufficio nei confronti di ciascun attore, in funzione del rapporto giuridico oggetto della relativa statuizione.
Indicazioni finali agli uffici
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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