Risoluzione n. 98 del 25/11/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che i medici di medicina generale convenzionati con il SSN non sono tenuti a emettere fattura elettronica se il cedolino di liquidazione dell’ASL ha valore sostitutivo della fattura ai sensi del D.M. 31 ottobre 1974 e contiene i dati richiesti dall’art. 21 del DPR 633/1972.
Fatturazione delle prestazioni dei medici di medicina generale convenzionati SSN
Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale convenzionati con il SSN
La risoluzione affronta il tema dell’obbligo di fatturazione elettronica per i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Il chiarimento nasce dal dubbio se le regole sulla fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione si applichino anche ai rapporti tra questi professionisti e le Aziende Sanitarie Locali.
Quesito sottoposto
La FIMMG rappresenta che i medici convenzionati con il SSN ricevono mensilmente dall’Azienda Sanitaria competente un cedolino riepilogativo delle voci che compongono la remunerazione mensile e del netto dovuto. Poiché tale documento viene considerato il documento ufficiale fiscale e contabile del compenso, l’associazione ritiene che non sussista per i medici l’obbligo di emissione di fattura elettronica.
Inquadramento normativo sulla fatturazione elettronica
L’Agenzia richiama la direttiva 2010/45/UE e il recepimento operato dalla legge di stabilità 2013, con interventi sugli articoli 21 e 39 del DPR n. 633 del 1972. Viene ribadito il principio della piena equiparazione tra fatture elettroniche e fatture analogiche, nonché la circostanza che la disciplina della fattura elettronica non ha introdotto una nuova categoria sostanziale di fattura, ma solo una diversa modalità di emissione.
Ne consegue che continuano a valere i chiarimenti già forniti in materia di fatturazione e le eventuali deroghe previste da norme speciali di settore.
Fatturazione verso le Pubbliche Amministrazioni
La risoluzione ricorda che, per le forniture di beni e servizi verso le Pubbliche Amministrazioni, la fattura elettronica è divenuta modalità obbligatoria:
- dal 6 giugno 2014, per alcuni soggetti, tra cui Ministeri e Agenzie fiscali;
- dal 31 marzo 2015, per l’intero apparato pubblico delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato e non solo.
Sono richiamati il D.M. n. 55 del 2013 e il D.L. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 2014. Tuttavia, l’Agenzia precisa che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA non ha creato nuove ipotesi di operazioni soggette ad obbligo di fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972.
In altri termini, se prima dell’introduzione della disciplina PA non esisteva l’obbligo di emettere fattura, tale obbligo non nasce per effetto del solo D.M. n. 55 del 2013, e tanto meno può configurarsi un obbligo di emettere una fattura elettronica in assenza dell’obbligo stesso di fatturazione.
Valore del cedolino di liquidazione e norme speciali
Per il comparto medico, l’Agenzia richiama l’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974, secondo cui, nei rapporti tra esercenti la professione sanitaria ed enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall’ente tiene luogo della fattura prevista dall’art. 21 del DPR n. 633 del 1972.
Il documento sostitutivo deve:
- contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972;
- essere emesso in triplice esemplare;
- essere consegnato o spedito al professionista insieme ai corrispettivi liquidati;
- essere trasmesso all’ufficio IVA competente;
- essere conservato dall’ente.
L’Agenzia richiama anche indicazioni già rese in situazioni analoghe, tra cui un chiarimento dell’INPS pubblicato con messaggio n. 7842 del 20 ottobre 2014.
Conclusione
Se il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN rispetta i requisiti dell’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974, i medici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica. La risoluzione conferma quindi la validità del cedolino quale documento sostitutivo della fattura nei rapporti considerati.
Vigilanza degli uffici
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite vengano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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