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Legge

L.R. Valle d'Aosta 27/2010

Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 27/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta 4 agosto 2010, n. 27 modifica la legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 in materia di fondazione per la formazione professionale agricola e la sperimentazione agricola. Prevede inoltre una norma sul personale dell’Institut agricole régional e dispone la copertura finanziaria per gli anni 2010-2012, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale sulla fondazione per la formazione professionale agricola e la sperimentazione agricola

Modifiche alla disciplina della fondazione per la formazione professionale agricola e la sperimentazione agricola

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12, aggiornandone alcune disposizioni relative alla fondazione destinata alla formazione professionale agricola e alla sperimentazione agricola. Il testo, per quanto qui riportato, contiene modifiche puntuali alla disciplina previgente e una specifica previsione transitoria per il personale scolastico dell’Institut agricole régional.

Ambito delle modifiche normative

La legge dispone la sostituzione di una lettera dell’articolo 2 e la modifica di due commi dell’articolo 2-bis della legge regionale n. 12 del 1982. Il contenuto puntuale delle nuove formulazioni non è riportato nel testo fornito, ma l’effetto normativo è quello di aggiornare la disciplina della fondazione e dei relativi assetti organizzativi o funzionali già previsti dalla legge originaria.

Personale scolastico dell’Institut agricole régional

Per il personale insegnante e di direzione in servizio presso l’Institut agricole régional alla data di entrata in vigore della legge, oppure per coloro che a quella data vi abbiano insegnato per almeno due anni scolastici, si applica la disciplina richiamata dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 18. La disposizione opera quindi come norma speciale rivolta a una platea circoscritta di personale già inserito nell’istituto o con una pregressa esperienza minima di insegnamento.

Aspetti finanziari e copertura della spesa

L’applicazione delle modifiche e della norma sul personale comporta un onere complessivo per il bilancio regionale pari a:

  • euro 80.000 per l’anno 2010;
  • euro 170.000 per l’anno 2011;
  • euro 300.000 annui a decorrere dal 2012.

La copertura è assicurata nel bilancio di previsione triennale 2010-2012 nell’UPB 1.11.8.12, relativa ai contributi a fondazioni per la formazione professionale. Il finanziamento avviene mediante utilizzo di stanziamenti già iscritti nel bilancio stesso, e in particolare:

  • per euro 80.000 nel 2010 e euro 170.000 nel 2011, tramite il Fondo globale di parte corrente, a valere sull’accantonamento indicato al punto F1 dell’allegato n. 2/A;
  • per euro 300.000 nel 2012, mediante l’UPB 1.10.3.10 relativa agli interventi e servizi per lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio e finanze, le variazioni di bilancio necessarie all’attuazione della legge.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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