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Legge

L.R. Valle d'Aosta 31/2010

Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 31/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina modifiche alla L.R. 10/2004, introducendo nuove disposizioni sugli interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali. Contiene inoltre la copertura finanziaria per il triennio 2010/2012 e gli stanziamenti a decorrere dal 2012. Una delle disposizioni introdotte è stata poi abrogata nel 2024.

Modifiche alla legge regionale Valle d'Aosta n. 10/2004 sugli interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali

Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi per il patrimonio immobiliare produttivo e commerciale

La legge regionale interviene sulla L.R. 18 giugno 2004, n. 10, che riguarda gli interventi sul patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali. Il testo introdotto opera esclusivamente nell’ambito della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Contenuto sostanziale delle modifiche

Il provvedimento introduce due nuove disposizioni nella legge regionale del 2004:

  • l’articolo 3-bis, aggiunto dalla presente legge;
  • l’articolo 3-ter, anch’esso originariamente aggiunto dalla presente legge ma successivamente abrogato.

Dal testo fornito non emergono il contenuto analitico delle disposizioni inserite, ma solo il fatto della loro introduzione nella legge regionale n. 10/2004.

Aspetti finanziari

La legge quantifica l’onere complessivo derivante dalla sua applicazione in:

  • euro 3.000.000 per l’anno 2010;
  • euro 1.000.000 per l’anno 2011;
  • euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2012.

La copertura è assicurata nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2010/2012 mediante utilizzo di stanziamenti già iscritti in specifiche unità previsionali di base, in particolare quelle riferite a:

  • oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali;
  • partecipazioni azionarie e conferimenti;
  • consulenze, studi e collaborazioni tecniche;
  • contributi per gli investimenti nel settore dell’industria.

Il finanziamento avviene inoltre mediante utilizzo, per pari importi, degli stanziamenti del fondo globale di investimento, a valere sull’accantonamento relativo alla bonifica e reinfrastrutturazione dell’area industriale ex Balzano di Verrès.

Variazioni di bilancio e attuazione

Per dare attuazione alla legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le necessarie variazioni di bilancio. Tale autorizzazione include anche le variazioni occorrenti per l’attuazione del comma 4 dell’articolo 3-bis introdotto dalla legge.

Regime attuale e obsolescenza

La legge contiene disposizioni finanziarie riferite a esercizi già conclusi e interviene su una normativa del 2004 mediante disposizioni aggiuntive. Inoltre, una delle disposizioni introdotte dall’atto, l’articolo 3-ter, è stata successivamente abrogata nel 2024. Nel complesso, il provvedimento ha oggi rilievo prevalentemente storico e finanziario, con limitata utilità applicativa attuale.

Testo integrale

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