L.R. Valle d'Aosta 29/2010
Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina le Commissioni locali valanghe (CLV) in Valle d'Aosta, affidandone la gestione ai Comuni e il supporto al CELVA. Definisce compiti, composizione, nomina, funzionamento, finanziamenti e formazione, oltre alle aree territoriali interessate. Prevede aggiornamenti e gestione tramite piattaforma informatica regionale; i riferimenti finanziari e transitori originari riguardavano soprattutto il 2010, mentre la disciplina attuale resta operativa.
Commissioni locali valanghe nella Valle d'Aosta
Commissioni locali valanghe in Valle d'Aosta
La legge disciplina l’istituzione e il funzionamento delle Commissioni locali valanghe (CLV) nel territorio della Valle d'Aosta, come organi consultivi di supporto per la prevenzione e la gestione del rischio valanghivo. La disciplina è rivolta ai Comuni valdostani interessati da condizioni di pericolo valanghivo e si coordina con la normativa regionale di protezione civile e con il principio di sussidiarietà.
Finalità e riparto delle funzioni
Le CLV sono istituite per supportare Comuni e Regione nelle attività di previsione, valutazione delle condizioni nivometeorologiche e della stabilità del manto nevoso, vigilanza, allerta, intervento nelle situazioni di rischio e gestione dell’emergenza. La gestione delle Commissioni è attribuita ai Comuni, singolarmente o in forma associata. Il CELVA svolge un ruolo di supporto organizzativo, tecnico e formativo e promuove iniziative di ricerca documentale e formazione con esperti del settore neve e valanghe.
Compiti operativi delle CLV
Le CLV:
- predispongono e aggiornano il Piano delle attività in materia valanghiva (PAV), individuando le misure di valutazione del rischio sul territorio di competenza;
- acquisiscono dati e informazioni sul rischio valanghivo e sulla sua probabile evoluzione;
- esprimono, su richiesta, pareri tecnici sul rischio e sulla sua possibile evoluzione;
- supportano il Sindaco nell’adozione dei provvedimenti di competenza e delle iniziative connesse allo stato di criticità;
- trasmettono i dati raccolti e i pareri espressi alle strutture regionali competenti, tramite l’apposita piattaforma informatica regionale;
- collaborano nella gestione delle emergenze con il Centro operativo comunale e misto e con il Centro di coordinamento dei soccorsi.
Coordinamento regionale, convenzioni e finanziamenti
La Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce con deliberazione:
- le modalità di funzionamento delle CLV e di svolgimento delle attività, sulla base di criteri omogenei;
- le procedure coordinate tra protezione civile, difesa dai rischi idrogeologici e valanghivi, viabilità regionale e Corpo forestale valdostano per il transito sulle strade regionali in emergenza valanghiva;
- i criteri e le modalità di concessione e utilizzo dei finanziamenti agli enti locali e al CELVA;
- gli importi dei compensi spettanti ai componenti aventi diritto. Le CLV possono inoltre svolgere attività di supporto verso enti pubblici e privati, agenzie, aziende o altri soggetti mediante convenzione con il Comune territorialmente competente o con il Comune capofila.
Ambito territoriale delle Commissioni
La legge individua specifiche CLV per i territori comunali ad alto rischio valanghivo della Valle d'Aosta, ripartendo i Comuni in ambiti territoriali predeterminati. I Comuni non compresi in tali ambiti possono aggregarsi alla Commissione territorialmente più affine. La Giunta regionale può modificare l’elenco dei territori, mantenendo fermo il numero massimo delle CLV.
Composizione e requisiti dei componenti
Le CLV sono composte da:
- una a tre guide alpine; per la CLV dell’ambito Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes e Perloz il massimo è di quattro guide alpine;
- i direttori delle piste da sci, se nel territorio vi sono comprensori sciistici o piste di fondo;
- il comandante della stazione forestale competente per territorio. Possono essere nominati uno o più sostituti per ciascun componente. Alle sedute possono partecipare, per acquisire ulteriori informazioni, soggetti con comprovata esperienza in materia di neve e valanghe e conoscitori del territorio. Il Sindaco o un suo delegato può assistere senza diritto di voto.
I componenti devono essere in possesso del titolo di osservatore nivologico rilasciato dall’AINEVA, o di titolo equipollente, oppure, in subordine, di comprovata esperienza in materia di neve e valanghe; in ogni caso, tale titolo deve essere posseduto dalla maggioranza dei componenti di ciascuna CLV.
Nomina, durata e funzionamento
I Comuni interessati nominano le CLV entro sessanta giorni dalla prima seduta consiliare; in caso di inerzia, provvede la Giunta regionale previa diffida. In sede di prima applicazione, la nomina era prevista entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Le CLV durano quanto il consiglio comunale e comunque fino alla nomina delle successive. Se la Commissione è associata tra più Comuni e uno dei consigli comunali si scioglie, i Comuni convenzionati devono pronunciarsi sulla conferma della CLV o nominarne una nuova nello stesso termine previsto per la nomina iniziale.
Le CLV eleggono presidente e vicepresidente tra i propri componenti. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I componenti e i sostituti possono accedere a proprietà private e pubbliche nell’esercizio delle funzioni.
L’organizzazione interna, nonché ulteriori modalità di nomina e revoca, sono demandate all’autonomia organizzativa del Comune o dei Comuni associati. La Regione, con il supporto del CELVA, mette a disposizione una piattaforma informatica regionale per la gestione tecnica, operativa e amministrativa delle attività delle CLV.
Formazione e aggiornamento
La Regione, d’intesa con i Comuni interessati, promuove corsi specifici di formazione e aggiornamento per i componenti delle CLV, finalizzati all’aggiornamento sulle tecniche di previsione e monitoraggio del rischio valanghivo. Tali corsi sono finanziati con risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione.
Regime transitorio, abrogazioni e disciplina finanziaria iniziale
In prima applicazione:
- le CLV erano da nominare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge;
- almeno un componente di ciascuna Commissione doveva essere in possesso del titolo di osservatore nivologico AINEVA; se nessuno dei componenti ne era in possesso, la Commissione doveva essere integrata con un soggetto titolato;
- fino alla nomina delle CLV rimanevano in carica le commissioni comunali già costituite e operative con competenze analoghe.
Per l’anno 2010, gli interventi relativi ai finanziamenti e alla formazione erano finanziati con fondi globali regionali. L’onere complessivo era quantificato per il 2010 e per gli anni successivi era previsto a regime nel bilancio regionale.
Sono abrogati l’articolo 10 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, e l’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39.
Profilo temporale e rilevanza attuale
La disciplina non è limitata a un solo esercizio finanziario, ma la sua concreta applicazione ha subito aggiornamenti successivi, soprattutto nel 2022, che hanno ridefinito compiti, composizione, supporto informatico e ambiti territoriali. Rimangono invece storiche e non più attuali solo le disposizioni transitorie e finanziarie riferite al 2010.
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