L.R. Valle d'Aosta 32/2010
Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove l’istituzione, in Valle d’Aosta, di una fondazione senza scopo di lucro per sostenere ricerca, diagnosi, terapie innovative e formazione in oncologia, nell’ambito della Rete oncologica Piemonte-Valle d’Aosta. Prevede partecipazione regionale, organi, programmi di ricerca e finanziamenti; il contributo annuo regionale è determinato annualmente, con 1 milione di euro per il 2010-2012.
Istituzione della Fondazione regionale valdostana per la ricerca sul cancro
Istituzione della Fondazione regionale per la ricerca sul cancro
La legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste promuove, in accordo con l’Azienda USL, la costituzione di una fondazione senza scopo di lucro per favorire studi e ricerche scientifiche e applicate sul cancro. L’attività della Fondazione si colloca nell’ambito della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Finalità e scopi della Fondazione
La Fondazione persegue obiettivi di ricerca, sviluppo e diffusione della conoscenza in campo oncologico. In particolare mira a:
- accrescere le conoscenze sulle cause e sui meccanismi cellulari e molecolari dell’insorgenza del cancro;
- individuare bersagli molecolari e cellulari utili alla diagnostica e alla terapia delle neoplasie;
- sviluppare terapie innovative mirate;
- sviluppare strumenti di diagnosi e di valutazione precoce della risposta terapeutica;
- sostenere la ricerca clinica e traslazionale nell’Azienda USL e in collaborazione con strutture di ricovero e cura a carattere scientifico presenti nel territorio regionale;
- promuovere e compartecipare a progetti sperimentali, anche con altri enti o associazioni, prioritariamente nell’ambito della rete oncologica Piemonte-Valle d’Aosta;
- promuovere interventi e iniziative formative e informative rivolte a operatori, tecnici e popolazione, con finalità di riduzione nel tempo della mortalità per tumore in Valle d’Aosta;
- istituire e finanziare borse di studio coerenti con gli scopi statutari.
Soggetti partecipanti e adesione
La Regione partecipa alla Fondazione in qualità di socio fondatore. Dopo la costituzione possono aderire soggetti pubblici e privati, previa richiesta al consiglio di amministrazione, che decide sull’ammissione valutando l’idoneità del richiedente a concorrere al conseguimento degli scopi della Fondazione.
Costituzione, atto costitutivo e statuto
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari all’istituzione della Fondazione, inclusa la sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto, che devono essere conformi alla legge. Lo statuto deve prevedere il vincolo di destinazione agli scopi istituzionali di tutti gli avanzi di gestione e il divieto di distribuzione degli utili.
Patrimonio e finanziamento
Il patrimonio della Fondazione è formato da beni immobili, beni mobili e dotazioni finanziarie conferite dai soci all’atto della costituzione o successivamente, secondo atto costitutivo e statuto. La Regione contribuisce:
- alla formazione del patrimonio iniziale e alle spese di costituzione con euro 1.000.000 per l’anno 2010;
- al finanziamento delle attività e delle spese di gestione con un contributo annuo determinato dalla Giunta regionale in relazione alle risorse disponibili, fissato in euro 1.000.000 per gli anni 2011 e 2012.
Organi della Fondazione e relative funzioni
Gli organi della Fondazione sono consiglio di amministrazione, presidente, revisore dei conti e comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione, con funzioni di indirizzo e programmazione, è composto da un massimo di tre membri nominati dalla Giunta regionale. Al suo interno sceglie il presidente, che rappresenta legalmente la Fondazione.
Il consiglio trasmette ogni anno una relazione sull’attività svolta alla Giunta regionale, alla Commissione consiliare competente, alle associazioni di volontariato operanti in Valle d’Aosta nei campi della ricerca, prevenzione e assistenza delle malattie tumorali e ad eventuali altri soggetti sostenitori, indicando i risultati rispetto agli obiettivi prefissati.
Il controllo contabile è affidato a un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nell’apposito registro. Il comitato scientifico individua il programma di ricerca e i connessi programmi di aggiornamento e formazione del personale e dei ricercatori.
Il comitato scientifico è composto da:
- direttore sanitario dell’Azienda USL, che lo presiede;
- un dirigente medico con qualificata e comprovata esperienza nell’area di attività della Fondazione, nominato dal direttore generale dell’Azienda USL;
- un esperto di ricerca in oncologia, con qualificata e comprovata competenza scientifica riconosciuta a livello internazionale, nominato dal presidente della Fondazione.
Se necessario, il comitato può essere integrato da un massimo di tre esperti scelti dal comitato stesso. Il compenso del revisore e i rimborsi spese dei componenti degli altri organi sono determinati dalla Giunta regionale nei limiti previsti dalla legge.
Programmi di ricerca e criteri di selezione
I programmi di ricerca individuati dal comitato scientifico e finanziati dalla Fondazione possono essere attuati direttamente o tramite convenzioni con l’IRCC di Candiolo o con altri enti o istituti di ricerca. La selezione avviene sulla base di:
- valore scientifico comprovato, supportato da letteratura adeguata e dai curricula dei soggetti sperimentatori;
- rilevanza clinica dell’oggetto della ricerca.
I programmi finanziati devono prevedere attività svolte, anche solo in parte, all’interno delle strutture cliniche o di laboratorio dell’Azienda USL, con utilizzo di risorse tecnologiche e umane presenti nel territorio regionale. La valutazione positiva, intermedia e finale del comitato scientifico è condizione per la prosecuzione e l’erogazione dei finanziamenti. Le pubblicazioni derivanti dai programmi devono indicare il sostegno finanziario della Fondazione e citare espressamente i soggetti sperimentatori e le strutture dell’Azienda USL coinvolti.
Disposizioni finanziarie
L’onere complessivo derivante dall’articolo sul patrimonio e sui finanziamenti è pari a euro 1.000.000 a decorrere dal 2010. La copertura è prevista nel bilancio regionale 2010-2012 mediante specifica unità previsionale di base e utilizzo del Fondo globale di parte corrente. Dal 2011 l’onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio necessarie.
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