Cassazione Penale, Sentenza n. 26360/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) sostenendo: 1) carenza del dolo specifico perché l'imputato avrebbe agito in buona fede, ritenendo di avere il diritto sul terreno in virtù di una dichiarazione dell'atto di acquisto del 2012 e di un uso ventennale; 2) vizio di motivazione della Corte di appello, che avrebbe dato rilievo a circostanze (assenza di chiavi del cancello, richiesta sul proprietario, mancato uso per sei anni) non pertinenti o valutate in modo erroneo rispetto alla preesistenza del diritto contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che, ai fini dell'art. 392 c.p., la convinzione, anche putativa, di un diritto costituisce l'elemento soggettivo necessario e non esclude il dolo specifico; pertanto la valutazione della Corte di appello circa l'esistenza di una pretesa controversa e gli elementi di fatto a supporto (mancanza di chiavi del cancello, richieste sull'intestazione del terreno, mancato uso per anni) non è manifestamente illogica e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
Il reato richiede dolo generico e dolo specifico consistente nell'intento di esercitare una pretesa di diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità; la convinzione, anche putativa, della titolarità del diritto è elemento essenziale del reato e non esclude il dolo.
art. 635 cod. pen.
Norma originariamente contestata nella ricostruzione dei fatti (atti di scardinamento della rete), poi riqualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; citata per il contesto fattuale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso nel deposito in Cassazione; procedurale, relativa al contenuto della esposizione dei motivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per l'eventuale condanna alle ammende in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La buona fede o la convinzione di aver titolo su un bene non esclude di per sé il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la pretesa, anche se putativa, costituisce l'elemento soggettivo essenziale.
- Per evitare responsabilità penale in situazioni di contesa sulla titolarità di un bene è opportuno rivolgersi all'autorità giudiziaria anziché porre in essere atti diretti a far valere la presunta pretesa.
- Le valutazioni cautelari e probatorie relative al possesso, all'uso storico del bene e ad altri elementi fattuali (es. accessi, chiavi, richieste su titolarità) sono di competenza dei giudici di merito e la Cassazione non le revisione se non in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge.
- Chi propone ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare in fatto le valutazioni probatorie dei giudici di merito; argomentazioni basate su rivalutazione dei fatti sono generalmente inammissibili.
- In caso di ricorso inammissibile o infondato possono essere disposte condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); è quindi consigliabile valutare la fondatezza giuridica del gravame prima del deposito.
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