R.R. TAA 32/2017
Emanazione del regolamento concernente "Ulteriori modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" approvato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione autonoma modifica il DPR 4 giugno 2008, n. 3/L sul “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”, intervenendo su varie disposizioni e abrogando l’art. 4 del testo previgente. Le nuove regole si applicano alle domande di copertura previdenziale per gli anni successivi al 2015; alcune modifiche decorrono dal 1° gennaio 2018 e una riguarda anche domande relative al 2017 per cura ed educazione dei figli.
Modifiche al regolamento di esecuzione del pacchetto famiglia e previdenza sociale
Modifiche al regolamento di esecuzione del pacchetto famiglia e previdenza sociale
Il provvedimento della Regione autonoma interviene sul regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, relativo al “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”. La disciplina risultante consiste in una serie di aggiornamenti puntuali a diversi articoli del regolamento del 2008, con una specifica disciplina transitoria sull’efficacia delle nuove disposizioni.
Ambito delle modifiche
Il regolamento modifica in più punti il testo previgente, incidendo su disposizioni relative alla disciplina della copertura previdenziale e ad aspetti collegati alla presentazione e gestione delle domande. Le modifiche riguardano gli articoli 1, 2, 3, 7, 9 e 10 del regolamento del 2008, oltre all’abrogazione integrale dell’articolo 4.
Abrogazione e aggiornamento della disciplina previgente
Una delle principali innovazioni è l’abrogazione dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione del 2008. Il provvedimento interviene inoltre su varie disposizioni già esistenti, sostituendo o modificando singoli commi e, in un caso, aggiungendo un nuovo comma nell’articolo 3. La sostanza della disciplina viene quindi aggiornata senza una riscrittura integrale del regolamento originario.
Decorrenza e applicazione nel tempo
Le disposizioni introdotte con il regolamento si applicano alle domande per la copertura previdenziale relative agli anni successivi al 2015. Sono previste inoltre decorrenze specifiche:
- le modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e l’abrogazione dell’articolo 4 si applicano dal 1° gennaio 2018;
- la disposizione di cui all’articolo 6 decorre dal 1° gennaio 2018 e si applica anche alle domande per la copertura previdenziale di periodi relativi al 2017 dedicati alla cura e all’educazione dei figli.
Rilevanza pratica
Il regolamento ha natura essenzialmente modificativa e transitoria rispetto alla disciplina della previdenza sociale prevista dalla Regione. Per l’operatore giuridico o contabile rileva soprattutto per individuare il testo regolamentare applicabile alle domande di copertura previdenziale in base all’anno di riferimento e alle decorrenze fissate dal 2018.
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