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Legge

L.R. TAA 10/2017

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2018 (Numero Straordinario N. 3 al B.U. n. 50/I-II del 18/12/2017)

Normativa regionaleL.R. TAA 10/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Trentino-Alto Adige n. 10/2017 apporta modifiche puntuali a varie leggi regionali in materia di cooperazione e pubblicazione del Bollettino ufficiale, e introduce regole su direttive e reclutamento del personale per società e organismi in controllo pubblico regionale. Conteneva anche una disciplina sul referendum per la denominazione di nuovi comuni, poi abrogata nel 2018.

Legge regionale collegata alla legge di stabilità 2018: adeguamenti su cooperazione, Bollettino ufficiale, società pubbliche e enti locali

Legge regionale collegata alla stabilità 2018

Il provvedimento, vigente nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, contiene interventi di coordinamento e aggiornamento normativo in materia di cooperazione, pubblicazione del Bollettino Ufficiale, società pubbliche ed enti locali. La disciplina oggi rilevante riguarda soprattutto gli obblighi organizzativi delle società in controllo pubblico regionale; la norma sul referendum per la denominazione del nuovo comune è stata successivamente abrogata.

Adeguamenti in materia di cooperazione

La legge modifica alcune disposizioni della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, intervenendo sull’articolo 3 con modifiche al comma 1, sostituzione del comma 2 e abrogazione del comma 3. Si tratta di un intervento di aggiornamento del quadro regionale in materia cooperativa, senza che nel testo consolidato siano riportati i contenuti puntuali delle nuove formulazioni.

Pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale

Vengono inoltre modificate alcune previsioni della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, relativa alla pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Le modifiche incidono sulle disposizioni dell’articolo 6 e dell’articolo 7 della legge del 2009, secondo quanto richiamato nelle note del testo consolidato, con finalità di coordinamento della disciplina sulla pubblicazione ufficiale.

Società pubbliche e organismi in controllo pubblico regionale

La legge introduce obblighi organizzativi per le società e gli altri organismi in controllo pubblico della Regione.

  • La Giunta regionale può emanare specifiche direttive oppure inserire specifiche disposizioni negli accordi di programma o negli altri atti che regolano i rapporti con tali enti.
  • Le direttive e le disposizioni devono mirare sia al conseguimento degli obiettivi generali sia alla razionalizzazione e qualificazione della spesa.
  • L’azione deve rispettare i princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità.

Reclutamento del personale nelle società controllate e negli enti a ordinamento regionale

Per le società a controllo pubblico della Regione e per gli enti a ordinamento regionale, la legge impone l’adozione di provvedimenti interni che fissino criteri e modalità di reclutamento del personale.

  • I criteri devono rispettare i princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità.
  • Ove opportuno, è possibile ricorrere a sistemi automatizzati, anche per forme di preselezione.
  • I provvedimenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società.
  • In mancanza dei provvedimenti previsti, i contratti di lavoro stipulati sono nulli ai fini retributivi, salvo quanto previsto dall’articolo 2126 del codice civile.

Referendum consultivo sulla denominazione del nuovo comune

La legge conteneva anche una disciplina speciale per il caso di problematiche sul nome del nuovo comune in esito a un processo di fusione. Era previsto, in presenza di fondate criticità accertate dalla competente Commissione legislativa o dal Consiglio regionale e qualora non fosse stato possibile approvare il disegno di legge istitutivo entro un anno dalla presentazione, un nuovo referendum limitato alla sola denominazione. La norma stabiliva termini perentori per la proposta del nuovo nome da parte dei consigli comunali e rinviava alla disciplina regionale sul referendum del 1950, con esclusione di alcuni articoli. Questa disposizione è però stata abrogata nel 2018 e non è più applicabile.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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