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Legge

L.R. TAA 8/2017

Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich (Numero Straordinario N. 1 al B.U. n. 44/I-II del 31/10/2017)

Normativa regionaleL.R. TAA 8/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2018 il nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan mediante fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich, disciplinandone successione in beni e rapporti, gestione provvisoria, personale, statuto, prima elezione, indennità ed esercizio provvisorio. La denominazione è stata poi dichiarata incostituzionale in parte qua e sostituita con “San Giovanni di Fassa-Sèn Jan”.

Fusione dei Comuni di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa nel nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan

Fusione dei Comuni e istituzione del nuovo ente

La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich e istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il nuovo Comune. Il testo originario utilizza la denominazione “Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan”, ma la Corte costituzionale ha poi dichiarato l’illegittimità di tale denominazione nella parte indicata, sostituendola con “San Giovanni di Fassa-Sèn Jan”.

Ambito territoriale ed estinzione dei Comuni originari

La circoscrizione del nuovo Comune coincide con quelle dei due Comuni fusi. Dalla data di istituzione:

  • i Comuni originari sono estinti;
  • sindaci, giunte e consigli comunali decadono;
  • i componenti cessano dalle rispettive cariche;
  • gli organi di revisione contabile decadono, con gestione provvisoria affidata fino alla nuova nomina all’organo in carica nel Comune di Pozza di Fassa-Poza alla data di estinzione.

I consiglieri cessati possono continuare a svolgere gli eventuali incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori; analogamente restano in carica fino alla sostituzione i soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi.

Sede, capoluogo e organizzazione territoriale

La sede legale e il capoluogo del nuovo Comune sono fissati nell’abitato di Pozza di Fassa-Poza. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale e gli uffici comunali possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Successione nei beni, nei rapporti e negli usi civici

Il nuovo Comune subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine. In caso di contrasto tra gli enti originari, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi secondo i principi della successione delle persone giuridiche. Si applicano inoltre le disposizioni statali richiamate per fusioni e unioni di comuni.

Per i beni e diritti di uso civico:

  • la titolarità resta alle comunità di originaria appartenenza;
  • i Comuni di origine sono considerati frazioni ai fini dell’amministrazione di tali beni.

Gestione provvisoria del nuovo Comune

Dal 1° gennaio 2018 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione è affidata a un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto dagli ex sindaci dei Comuni estinti. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sulle eventuali varianti agli strumenti urbanistici, ed è convocato periodicamente per essere informato sulle attività programmate e in corso.

Organizzazione amministrativa provvisoria e atti

Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa o per quanto non disciplinato, decide il commissario straordinario.

Fino all’esecutività degli atti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori di origine, gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni.

Personale e segretari comunali

Il personale dei Comuni d’origine è trasferito al nuovo Comune secondo il regime di cui all’articolo 2112 del codice civile, con le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge statale sui trasferimenti d’azienda. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge.

Statuto, regolamento consiliare e partecipazione

Lo statuto può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento tra il nuovo Comune e le comunità originarie, assicurando nelle ex circoscrizioni adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

Prima dell’istituzione del nuovo Comune, i Comuni promotori della fusione possono approvare un testo statutario conforme, destinato a entrare in vigore con l’istituzione e a restare valido fino alle successive modifiche. Se ciò non avviene, gli organi del nuovo Comune devono approvare entro sei mesi dalla loro elezione lo statuto e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Nel frattempo si applicano, per quanto compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti interni del Comune di Pozza di Fassa-Poza vigenti al 31 dicembre 2017.

Prima elezione degli organi

La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale si tiene nel turno elettorale fissato in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2018. Si applica la disciplina regionale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio nei Comuni trentini con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

Prima composizione dell’organo esecutivo

Nel primo mandato amministrativo, salvo diversa previsione statutaria, il sindaco può nominare fino a quattro assessori, per assicurare la rappresentanza di soggetti espressivi di tutti i Comuni originari.

Indennità, bilancio e contributi

Al sindaco e agli assessori spettano le indennità previste dal regolamento regionale applicabile ai Comuni della fascia 6 livello intermedio.

Fino all’adozione del bilancio di previsione 2018 è consentito l’esercizio provvisorio; per gli stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la somma delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2017 dei Comuni originari.

A seguito della fusione, al nuovo Comune sono riconosciuti i contributi previsti dalla normativa regionale sulle fusioni, secondo i parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale richiamata dalla legge.

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